Prodotti non alimentari

Sicurezza ed etichettatura dei prodotti non alimentari

I prodotti offerti in vendita al consumatore finale devono essere sicuri: non devono presentare alcun rischio per la salute e la sicurezza, o devono presentare solo rischi minimi e accettabili compatibili con un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone.

Queste indicazioni sono stabilite da una serie di direttive comunitarie, recepite dall'Italia con il Codice del Consumo. La normativa si applica a tutti i prodotti, esclusi i prodotti alimentari ed i prodotti i cui requisiti di sicurezza sono già disciplinati da norme speciali comunitarie. 

  • SICUREZZA GENERALE PRODOTTI
  • GIOCATTOLI
  • MATERIALE ELETTRICO BASSA TENSIONE
  • DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
  • PRODOTTI TESSILI;
  • CALZATURE

Presunzione di sicurezza del prodotto

Si presume sicuro il prodotto conforme:

  • alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza;
  • alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue. In assenza, si valuta la sicurezza del prodotto in base a:
    • norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee;
    • norme in vigore nello Stato di commercializzazione;
    • raccomandazioni della Commissione europea su orientamenti di valutazione della sicurezza dei prodotti;
    • codici di buona condotta in materia di sicurezza;
    • ultimi ritrovati della tecnica;
    • livello di sicurezza ragionevolmente atteso dai consumatori.

Il produttore è ritenuto responsabile della sicurezza dei prodotti immessi in commercio.
Produttore

È definito produttore:

  • il fabbricante del prodotto stabilito nell'Unione europea;
  • qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
  • colui che rimette a nuovo il prodotto;
  • il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nell'Ue;
  • l'importatore del prodotto
  • gli altri operatori nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.
     

Obblighi del produttore

  • fornisce in lingua italiana al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze
  • indica la propria identità ed i propri estremi;
  • indica il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte;
  • effettua controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, tiene un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza;
  • provvede al ritiro, al richiamo e ad informare il consumatore degli eventuali rischi, in modo volontario o su richiesta delle competenti autorità;
  • informa immediatamente le amministrazioni competenti qualora sappia o debba sapere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto da lui immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, precisando le azioni intraprese per prevenire tali rischi;
  • collabora con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono.
     

Distributore

È definito distributore qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

Obblighi del distributore

  • agisce con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire la sicurezza dei prodotti posti in commercio;
  • pone in vendita prodotti le cui informazioni, destinate ai consumatori e agli utenti, siano redatte in lingua italiana;
  • non fornisce prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso;
  • nel caso in cui abbia partecipato al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato:
    • trasmette le informazioni concernente i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza
    • conserva e fornisce la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore;
  • informa immediatamente le amministrazioni competenti qualora sappia o debba sapere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto immesso sul mercato presenta per il consumatore rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, precisando le azioni intraprese per prevenire tali rischi;
  • collabora con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti.
     

Sanzioni

  • sanzione amministrativa da 1500 a 30mila euro per chiunque non ottemperi agli obblighi stabiliti dall'art. 104 del Codice del Consumo;
  • sanzione amministrativa da 2500 a 40mila euro per chiunque non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento del controllo;
  • ammenda da 10mila a 25mila euro per chiunque non ottempera ai provvedimenti emanati dalle autorità di vigilanza;
  • arresto da 6 mesi a 1 anno e ammende da 10mila a 50mila euro per chiunque immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di immissione sul mercato;
  • arresto fino a 1 anno e ammende da 10mila a 50mila euro per chiunque immette sul mercato prodotti pericolosi.

GIOCATTOLI

La direttiva europea 2009/48/CE definisce i giocattoli come quei "prodotti progettati e destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni"

I giocattoli immessi sul mercato sono disciplinati, per quanto riguarda i requisiti fisico-meccanici, elettrici e chimici, dal D-Lgs. n. 54/2011 che ha recepito la direttiva 2009/48/CE.

I requisiti dei giocattoli

L'art. 9 del Decreto Legislativo 54/2011 fissa quelli che sono i requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile e normale. Tali requisiti non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

Consulta l'allegato II dello stesso Decreto, che fissa invece i requisiti specifici di sicurezza che riguardano:

  • proprietà fisico-meccaniche;
  • infiammabilità;
  • proprietà chimiche;
  • proprietà elettriche;
  • igiene;
  • radioattività.


Indicazioni da riportare sul giocattolo

I giocattoli devono riportare le seguenti indicazioni:

  • la marcatura CE;
  • un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello o altro elemento che consenta la loro identificazione;
  • nome/denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo dove può essere contattato;
  • se il fabbricante è situato fuori dall'Unione europea, deve essere indicato anche il nome/denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore e indirizzo dove può essere contattato;
  • istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana.

MATERIALE ELETTRICO BASSA TENSIONE

Il materiale elettrico di bassa tensione destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1500 volt in corrente continua  deve sottostare alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 86/2016, che ha recepito la Direttiva 2014/35/UE. 

Se il materiale elettrico è stato immesso sul mercato prima del 20 aprile 2016 è consentita l'applicazione della precedente normativa, disciplinata dalla Direttiva 2006/95/CE.

Il materiale elettrico di bassa tensione può circolare nell'Ue solo se non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

La normativa non si applica nei seguenti casi:

  • materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
  • materiali elettrici per radiologia e uso clinico;
  • parti elettriche di ascensori e montacarichi;
  • contatori elettrici;
  • basi e spine delle prese di corrente per uso domestico;
  • dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
  • disturbi radioelettrici;
  • materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipa l'Italia;
  • kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.

La normativa riconosce presunzione di conformità del materiale elettrico sulla base delle:

  • norme armonizzate;
  • se non sono state pubblicate norme armonizzate, norme internazionali  elaborate  dalla Commissione elettrotecnica internazionale  per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione;
  • se non sono state pubblicate norme armonizzate o norme internazionali, norme nazionali dello Stato membro dell'Ue in cui il materiale è stato fabbricato, qualora venga garantito un livello di sicurezza equivalente a quello italiano.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Dal 21 aprile 2018  i DPI di prima categoria  sono disciplinati dal Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2016 che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Era consentita  la messa a disposizione sul mercato dei DPI di prima categoria rientranti nel campo di applicazione  della direttiva CE/89/686,  e ad essa conformi, se  immessi sul mercato  anteriormente al 21 aprile 2019.

Dal 21 aprile 2019 i DPI immessi sul mercato devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425. L' adeguamento  della normativa in Italia è stato realizzato  con il D.lgs. n.17 del 19 Febbraio 2019 che ha modificato il d.lgs 475/92.

I DPI sono:

  • dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati e tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
  • i componenti interscambiabili dei dispositivi stessi, essenziali per la loro funzione protettiva;
  • i sistemi di collegamento per i dispositivi di cui sopra che non sono tenuti o indossati da una persona , che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso.

Messa a disposizione sul mercato: si intende la fornitura di DPI per la distribuzione  o l'uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Immissione sul mercato: si intende la prima messa a disposizione di un DPI sul mercato dell'Unione.

Presunzione di conformità dei DPI di  prima categoria sulla base delle norme armonizzate (EN ISO 12312-1:2013):  il DPI di prima categoria che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, è considerato conforme ai requisiti di salute e di sicurezza enunciati nell'allegato II del Reg. (UE) 2016/425.

Categorie di rischio dei DPI

I DPI sono classificati secondo le categorie di rischio descritte nell'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.

Sono previste tre categorie di rischio.

La categoria I , in particolare, comprende i seguenti rischi minimi:

  • lesioni meccaniche superficiali;
  • contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
  • contatto con superfici calde che non superino i 50° gradi;
  • lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
  • condizioni atmosferiche di natura non estrema;
  • La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nella categorie I e III.

La categoria III comprende i rischi che possono causare conseguenze molto gravi, quali morte o danni alla salute irreversibili.

Indicazioni che devono accompagnare i DPI di prima categoria:

marcatura CE;

  • un numero di tipo, di lotto, di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione;
  • nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato;
  • nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore (nel caso il fabbricante sia extra UE) e indirizzo postale dove può essere contattato;
  • informazioni di cui al punto 1.4  dell'allegato II  del Reg. UE 2016/425 ed istruzioni d'uso in lingua italiana;
  • dichiarazione di conformità, o indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità.

PRODOTTI TESSILI

L'etichettatura  e la presentazione dei prodotti tessili è disciplinata, a partire dall'8 maggio 2012, dal Regolamento UE n. 1007/2011.I prodotti tessili immessi in commercio prima dell'8 maggio 2012, e conformi alla previgente normativa, possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014.   

Indicazioni dell'etichetta

  • In tutta l'Unione europea,  i prodotti tessili per essere posti in vendita al consumatore finale devono riportare un contrassegno o un'etichetta saldamente fissata che indichi:
  • la composizione fibrosa: sulle etichette deve essere obbligatoriamente riportata la composizione fibrosa del prodotto utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011. Queste informazioni devono essere riportate in lingua italiana, per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni), con caratteri tipografici leggibili e chiaramente visibili e in ordine decrescente di peso.
  • l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale, da indicare obbligatoriamente con la seguente frase: "Contiene parti non tessili di origine animale".
  • Non è necessario specificare la parte di origine animale, ma nel caso lo si faccia utilizzando termini quali pelle, pelliccia, cuoio è necessario applicare la legge 16 dicembre 1996, n 1112.
  • il responsabile dell'immissione in commercio: il Codice del Consumo prescrive espressamente che siano riportati l'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore (denominazione, ragione sociale, marchio registrato dell'azienda, indirizzo) e il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.

Documenti commerciali

Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose devono essere  indicate chiaramente nei documenti commerciali di accompagnamento.

Nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore finale, l'etichetta può essere sostituita dai documenti commerciali che devono riportare i dati e le denominazioni fibrose previste all'allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011. È ammesso l'utilizzo di abbreviazioni tramite l'utilizzo di un codice meccanografico, purché sullo stesso documento ne sia spiegato il significato commerciale.

Obblighi degli operatori

Il fabbricante all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. In particolare, queste devono essere facilmente leggibili, visibili, chiare e con caratteri uniformi, anche per quanto riguarda la dimensione e lo stile. Se il fabbricante non è stabilito nella UE, tali incombenze ricadono sulla figura dell'importatore. All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato.

Il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato col proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.

Il 4 gennaio 2018  è entrato in vigore  il decreto legislativo 190/2017 che innova il quadro sanzionatorio previsto per le violazioni in materia di etichettatura dei settori tessile e calzaturiero.

Non cambiano le regole di etichettatura contenute per il settore tessile nel Regolamento UE 1007/2011 e per il settore calzaturiero nella direttiva 94/11/CE recepita in Italia con DM 11/4/1996 cambiano solo le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme.

In particolare vengono introdotte nell'ordinamento italiano le sanzioni applicabili per la vendita di calzature prive di etichetta o con etichetta non conforme, innalzate le sanzioni applicabili per la vendita di prodotti tessili privi di etichetta o con etichetta non veritiera o non conforme, viene prevista una specifica sanzione da applicare per le vendite on line in assenza delle informazioni sulla composizione ma anche per la presentazione di prodotti su  cataloghi e  prospetti e introdotta una sanzione applicabile nel caso il produttore/importatore non ottemperi ai provvedimenti di conformazione dell'etichetta o di ritiro dei prodotti dal mercato emessi dall'autorità di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico).

CALZATURE

Le calzature che sono destinate al consumatore finale devono essere etichettate, come stabilito dalla Direttiva 94/11/CE.

A quali prodotti si applica la normativa

L'espressione "calzature" si riferisce a tutti i prodotti dotati di suole, volti a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente. La normativa si applica, quindi, ad una varia tipologia di articoli che includono, a titolo esemplificativo:

  • scarpe con o senza tacco da portare all'esterno o all'interno, e stivali di qualunque altezza;
  • sandali di tipo vario, espadrilles;
  • scarpe da tennis, da jogging, da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
  • calzature speciali concepite per un'attività sportiva, quali quelle per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, comprese quelle cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle, scarpe da ballo;
  • calzature in gomma o plastica in un unico pezzo (esclusi gli articoli usa e getta in materiali poco resistenti quali carta, fogli di plastica), senza suole riportate;
  • calzature usa e getta con suole riportate;
  • calosce portate sopra altre calzature, calzature ortopediche.

Sono esclusi dalla normativa i seguenti prodotti:

  • calzature d'occasione usate;
  • calzature aventi la caratteristica di giocattoli;
  • calzature di protezione disciplinate dal D. Lgs. n. 475/92 (dispositivi di protezione individuale);
  • calzature disciplinate dal DPR. n. 904/82 (sostanze pericolose).

Il 4 gennaio 2018  è entrato in vigore il decreto legislativo 190/2017 che innova il quadro sanzionatorio previsto per le violazioni in materia di etichettatura dei settori  tessile e calzaturiero.

Non cambiano le regole di etichettatura contenute per il  settore tessile nel Regolamento UE 1007/2011 e per il settore calzaturiero nella direttiva 94/11/CE recepita in Italia con DM 11/4/1996 cambiano solo le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme.

In particolare vengono introdotte nell'ordinamento italiano le sanzioni applicabili per la vendita di calzature prive di etichetta o con etichetta non conforme, innalzate le sanzioni applicabili per la vendita di prodotti tessili privi di etichetta o con etichetta non veritiera o non conforme, viene prevista una specifica sanzione da applicare per le vendite on line in assenza delle informazioni sulla composizione ma anche per la presentazione di prodotti su  cataloghi e  prospetti e introdotta una sanzione applicabile nel caso il produttore/importatore non ottemperi ai provvedimenti di conformazione dell'etichetta o di ritiro dei prodotti dal mercato emessi dall'autorità di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico).

Le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi di legge per le calzature

L'etichetta

L'etichetta delle calzature deve avere le seguenti caratteristiche:

  • deve essere presente su almeno una delle calzature e deve contenere le informazioni relative al materiale da cui è composta ciascuna parte della scarpa;
  • deve fornire le informazioni mediante i simboli adottati o mediante indicazioni scritte in lingua italiana;
  • deve contenere le informazioni concernenti il materiale che costituisce almeno l'80 % della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l'80 % del volume della suola esterna (se nessun materiale raggiunge tale limite, l'etichetta deve riportare indicazioni sulle due componenti principali dell'articolo);
  • deve essere ben visibile, saldamente applicata e durevole;
  • deve essere necessariamente leggibile (con i simboli di dimensioni sufficienti per rendere agevole la comprensione delle informazioni) ed accessibile al consumatore;
  • non deve indurre in errore il consumatore; a tal fine, nei luoghi di vendita deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia utilizzata;
  • può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato;
  • può contenere anche altre indicazioni, per chiarire la qualità e le finiture delle calzature, in quanto la normativa stabilisce solo il livello minimo delle informazioni (ad esempio la dicitura "cuoio pieno fiore", che indica un cuoio di migliore qualità)
  •  

Il fabbricante di suole può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte interna della suola stessa (in lingua italiana o in altra lingua dell'Unione europea).

Parti della calzatura

Le calzature si compongono di tre parti:

  • tomaia: la superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna;
  • rivestimento tomaia e suola interna: fodera e sottopiede, interni alla scarpa;
  • suola esterna: superficie inferiore attaccata alla tomaia, soggetta ad usura.

I materiali usati nella produzione delle calzature possono essere:

  • il cuoio (pelle o pellame di un animale che conserva la struttura fibrosa originaria, debitamente conciato per evitare la marcescenza);
  • il cuoio rivestito (strato molto sottile di cuoio accoppiato con altro materiale pressato, come cartone, gomma e stoffa);
  • le materie tessili (naturali e sintetiche o non tessute);
  • altre materie (para o gomma).

Obblighi del fabbricante

Il fabbricante, oppure il suo rappresentante con sede nell'Unione europea, deve apporre l'etichetta ed è personalmente responsabile per l'esattezza delle informazioni in essa contenute. Se né il fabbricante, né il suo rappresentante hanno sede nell'Ue, il responsabile è il soggetto che introduce la merce nel mercato comunitario.

Obblighi del venditore al dettaglio

Il venditore al dettaglio deve, in ogni caso, verificare la presenza dell'etichetta sulla calzatura in vendita ed esporre il cartello con la simbologia in modo che si visibile al pubblico.