DISEGNI O MODELLI
Gli artt. 31 - 44 del Codice di Proprietà Industriale (CPI) disciplinano la registrazione di disegni e modelli.
L'art. 31 recita:
“1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli, l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.”
Il disegno o modello di un prodotto, ai fini della registrazione, deve essere quindi tale da innovare l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte (quali linee, contorni, forma, colori, struttura superficiale, materiali o ornamento dello stesso) e suscitare nell’utilizzatore informato una impressione generale nuova e diversa dall'impressione generale suscitata da disegni o modelli precedentemente registrati.
Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione multipla per più disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe individuata dalla Classificazione Internazionale di Locarno sotto allegata.
Chi può effettuare il deposito
- il richiedente personalmente o a mezzo di un rappresentante scelto o tra i Consulenti in Proprietà Industriale (Mandatari) iscritti in apposito Albo professionale tenuto dall'Uibm o tra gli Avvocati e Procuratori legali iscritti nei rispettivi albi (munito di procura o lettera di incarico);
- altro soggetto munito di delega (allegare i documenti di identità in corso di validità del delegante e del delegato), per la semplice presentazione del modulo di domanda firmato dal richiedente.
Durata e mantenimento in vita del Disegno o Modello
La tutela di un disegno o modello dura 5 anni dalla data di deposito della domanda, prorogabili per quattro volte, previo pagamento dei prescritti diritti, per un totale complessivo massimo di 25 anni. Oltre questo limite non esiste più protezione e chiunque potrà utilizzarlo senza vincoli o versamento di corrispettivi. I diritti conferiti con la registrazione del disegno e modello consistono nella facoltà esclusiva del titolare di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso nel territorio dello Stato. La tutela vale solo nel Paese a cui si fa richiesta. Oltre alla presentazione della domanda per la tutela in Italia, è possibile chiedere una tutela con validità su tutto il territorio dell’UE con domanda alla EUIPO, o chiedere una tutela in tanti Paesi stranieri direttamente presentando domanda alla WIPO.
DEPOSITO CON MODALITA' CARTACEA
- Prima di effettuare il deposito all' Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio, leggere attentamente le istruzioni ministeriali sotto allegate, dove sono riportati anche i diritti da versare.
- La Tassa di Concessione Governativa da versare all'UIBM del MISE, sarà pagata con il mod. F24 successivamente alla conversione della domanda cartacea in modalità telematica a cura della Camera
- La domanda, sotto allegata, è in pdf editabile e quindi va compilata al computer e non a penna secondo le istruzioni ministeriali. Dopo la compilazione, stampare due copie da firmare in ufficio all'atto del deposito;
- La domanda è esente da bollo. Sarà necessaria una marca da bollo di 16 € solo se si chiede una copia conforme del verbale di deposito;
- La domanda NON va spillata;
- Unire alla domanda fotocopia del Documento d'Identità del Richiedente in corso di validità;
- Unire eventuale delega sotto allegata, in carta semplice, per la presentazione della domanda di registrazione da soggetto diverso dal richiedente;
- Unire eventuale lettera d'incarico in caso di deposito effettuato da un mandatario o da un rappresentante.
Per quanto attiene al pagamento dei diritti di segreteria per il deposito presso la Camera di Commercio della Basilicata, questo può avvenire o direttamente, in contanti, allo sportello dell’Ufficio Marchi e Brevetti, oppure in modalità pagoPA.
Dal 1° luglio 2020 il pagamento di somme dovute alla Camera di Commercio della Basilicata, così come a tutte le Pubbliche Amministrazioni, non potrà più essere eseguito con bonifico bancario o bollettino di versamento CCP (conto corrente postale) per disposizione normativa, bensì utilizzando il sistema 'pagoPA', attraverso avvisi di pagamento. Gli avvisi di pagamento dovranno essere preventivamente richiesti mediante la compilazione e trasmissione a mezzo mail del modulo allegato; saranno generati dalla Camera di Commercio e inoltrati alla mail indicata dall'utente che potrà provvedere al pagamento presso tabaccherie, ricevitorie Sisal, Lottomatica ovvero “online” tramite app o Banking on line. Gli importi sono pari ad Euro 40,00 oppure Euro 43,00 (se si richiede copia conforme del verbale di deposito), causale diritti di segreteria deposito Modello o Disegno.