Verifica periodica

La verificazione periodica è regolata dal D.M. n. 93 del 21 aprile 2017, il quale impone che tutti gli strumenti di misura, utilizzati per “funzioni di misura legale” sono soggetti all’obbligo della verificazione periodica

Le imprese che utilizzano strumenti metrici per “funzioni di misura legali”, devono richiedere la verifica periodica degli strumenti di misura che consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica nonché l'integrità dei sigilli.

Tutti gli strumenti metrici in uso (ad eccezione delle misure lineari e di quelle in vetro, terracotta e monouso) devono essere sottoposti a verifica periodica.

 La verificazione periodica consiste nel controllo delle prestazioni di uno strumento di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

Ha lo scopo di accertare il mantenimento nel tempo della correttezza e affidabilità metrologica degli strumenti di misura in uso, nonché l’integrità dei sigilli applicati e confermare lo stato di legalizzazione degli stessi. La verificazione periodica, difatti serve per accertare che gli errori max tollerati per la tipologia di strumento si mantengano nel tempo, sono all'interno delle tolleranze previste dalla normativa e gli strumenti riportano i regolamentari bolli di verificazione prima nazionale, quelli CEE/CE, la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare M.

I sigilli di garanzia o di protezione applicati sugli strumenti di misura sono posti a salvaguardia, tutela, protezione dell’inaccessibilità agli organi interni e dei dispositivi di taratura dello strumento (art.4c.19 del citato decreto).

Con l’entrata in vigore del D.M. 93/17 e la fine del periodo transitorio (19/03/2019), La verificazione periodica, degli strumenti di misura è svolta esclusivamente da Organismi di Verifica che hanno presentato apposita SCIA ad Unioncamere dopo essere stati accreditati in conformità ad una delle norme UNI CEI EN ISO/IEC di cui all’artico 2 comma 1 lettera q) e dell’Allegato I del DM.

Per gli strumenti di misura per i quali non è presente almeno un organismo accreditato, il servizio di verificazione periodica è svolto dall’Ufficio Metrico dalla Camera di Commercio (D.M. n. 176 del 6.12.2019).

 

Tra le novità di maggior impatto, introdotte con il nuovo Decreto vanno sicuramente sottolineate quelle relative alla periodicità  della verificazione degli strumenti; in particolare il D.M. 93/17 ha abrogato l’obbligo della prima verificazione entro i 60 giorni dalla data di messa in servizio dello strumento, prescrivendo invece,  all’art.4 c.3, che “Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell'allegato IV (di seguito riportato) che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M”.

 

Poiché in merito a tale prescrizione normativa sono pervenuti al MISE numerose richieste di chiarimenti, lo stesso ha ritenuto opportuno fornire con C.M. del 03.11.2017 N. 0492389, le indicazioni per rendere più agevole l’individuazione delle decorrenze previste dal Decreto.

 

Con il nuovo decreto è stato introdotto il “libretto metrologico” (art. 4, comma 12, del DM93), su cui devono essere annotate tutte le informazioni relative allo strumento e agli interventi

 

(riparazioni, verifiche) ed ispezioni. Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante dello strumento, l'organismo che esegue la prima verificazione periodica, ha l’obbligo di dotare lo strumento di misura, di “Libretto Metrologico”, in formato cartaceo o informatico, senza alcun onere per il titolare.

 

Il “Libretto Metrologico”, deve essere disponibile e presentato agli organi abilitati di controllo. La mancata presentazione del Libretto è punita con sanzione amministrativa, per cui, la sua perdita o danneggiamento va immediatamente segnalata all' Ufficio Metrico della CCIAA competente territorialmente.

L’esito della verificazione periodica è attestato con l’apposizione sullo strumento di misura di un contrassegno, un’etichetta adesiva distruggibile alla rimozione.

Agli strumenti di misura che hanno superato le prove della verificazione periodica è applicata un’etichetta adesiva di colore verde, avente forma quadrata con lato maggiore o uguale a 40 cm, scritte in nero, con l’indicazione del mese e anno di scadenza della verifica e il logo dell’organismo che l’ha eseguita.

Nel caso di esito negativo è applicato un’etichetta adesiva di colore rosso, avente forma quadrata con lato maggiore o uguale di 20 cm, scritte in nero, con l’indicazione “Controlli successivi – ESITO NEGATIVO” e il logo dell’organismo o il nome della CCIAA che ha eseguito il controllo.

La nuova normativa introduce l’obbligo della verificazione periodica anche per nuove tipologie di strumenti (Contatori di energia elettrica attiva, Contatore di calore, Contatori dell'acqua,  Tassametri, ecc.).

  • Nell'allegato IV al Decreto 93/2017, di seguito riportato, sono elencati, in base alla categoria/tipologia di strumento i termini della verificazione periodica:

Periodicità verifica

La periodicità della verificazione periodica degli strumenti metrici è funzione della categoria di appartenenza e dell'ultima verifica effettuata (allegato IV al Decreto n. 93/2017)

 

Categoria degli strumenti

Periodicità della verificazione

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

3 anni

Strumenti per pesare a funzionamento automatico

Selezionatrici ponderali per la determinazione di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno

Altre tipologie di strumenti: 2 anni

Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua

2 anni

Misuratori massicci di gas metano per autotrazione

2 anni

Misure di capacità

4 anni

Pesi

4 anni

Contatori dell'acqua

Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi: 10 anni

Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3)maggiore di 16 m3/h: 13 anni

Contatori del gas

A pareti deformabili: 16 anni

A turbina e rotoidi: 10 anni

Altre tecnologie: 8 anni

Dispositivi di conversione del volume

Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni

Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni

Approvati insieme ai contatori: 8 anni

Contatori di energia elettrica attiva

Elettromeccanici: 18 anni

Statici:
- bassa tensione (BT-fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B, o C: 15 anni
- media e alta tensione (MT - AT >1000V): 10 anni

Contatore di calore

Portata Qp fino a 3 m3/h
- con sensore di flusso meccanico: 6 anni
- con sensore di flusso statico: 9 anni

Portata Qp superiore a 3m3/h
- con sensore di flusso meccanico: 5 anni
- con sensore di flusso statico: 8 anni

Indicatori di livello

2 anni

Tassametri

2 anni

Strumenti di misura della dimensione

3 anni

Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati

3 anni

 

 

Normativa e Circolari Ministeriali esplicative del DM 93/17:

  • D.M. 21/04/2017 n. 93 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura;
  • D. Lgs. 29/12/1992 n. 517 Attuazione della Direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
  • CM 03.11.2017 Chiarimenti decorrenza periodicità verificazione periodica;
  • CM 06.10.2017 Strumentazione LAT in verifica periodica nel periodo transitorio;
  • CM 26.03.2018 Chiarimenti Procedura  Installazioni Periferiche Distributori Carb.  All. III-Scheda D;
  • CM 28.06.2018 o 2018.07.11 Pompe Sommerse, PC e terminale di piazzale da nazionale a MID;
  • CM 09.08.2018 Periodicità Pesi Ausiliari e Contatori Acqua;
  • Nota Unioncamere 31.08.2018 Strumenti Nawi-dispositivi medici;
  • CM 17.12.2018 Contatori di calore unità immobiliari;
  • CM 23.10.2019 Fabbricanti Metrici;
  • CM 29.06.2020 Proroga per Covid Regime transitorio Organismi V.P.