Controlli casuali o a richiesta

Il controllo “casuale o a richiesta” e statuito sempre dal D.M. 93/17; è il controllo metrologico legale, diverso da quelli della verificazione periodica, effettuato dalle Camere di commercio su strumenti di misura in servizio, inteso ad accertare il loro corretto funzionamento (Art. 2 lett.d del DM);

Le procedure da seguire nei controlli casuali o a richiesta, degli strumenti di misura sono rivolte ad accertare:

  • la presenza dei bolli di verificazione prima nazionale o di quella CEE/CE o della marcatura CE e il rispetto degli errori massimi tollerati;
  • gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali o a richiesta sono aumentati del 50 per cento rispetto a quelli stabiliti per la verificazione periodica;
  • nel caso in cui l’errore riscontrato è superiore del 50%, allo strumento si applica il contrassegno Rosso di non idoneità di cui all’allegato VI, punto 2 del DM, ferma restando l’applicazione delle conseguenti eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti;
  • sono previste una o più delle prove eseguite per la verificazione periodica.

Gli strumenti utilizzati per i controlli non devono essere affetti da un errore superiore a 1/3 dell’errore massimo tollerato per la grandezza che si sta misurando e l’incertezza estesa con cui è stato determinato l’errore dello strumento utilizzato non deve superare 1/3 dell’errore misurato.

I controlli casuali degli strumenti in servizio sono eseguiti a intervalli casuali, senza determinata periodicità e, senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio; l’esito del controllo è registrato dall’ispettore metrico della Camera di commercio sul libretto metrologico. Per tali controlli la Camera di commercio può avvalersi di un Organismo di verificazione periodica.

controlli a richiesta

I controlli a richiesta sono controlli che si eseguono quando il titolare dello strumento o altra parte interessata nella misurazione (es. consumatore) ne faccia richiesta alla Camera di commercio competente per territorio.

Tali controlli scaturiscono dall'art. 5 comma 2 del DM che ha previsto che la Camera di Commercio può esercitare la funzione di "garante" qualora due parti interessate nella transazione hanno dei dubbi sul corretto funzionamento dello strumento di misura utilizzato. 

Infatti il 2° c. dell'art. 5 stabilisce: "sono altresì eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare di uno strumento o altra parte interessata nella misurazione ne faccia richiesta alla Camera di Commercio competente per territorio; i costi dei controlli in contraddittorio, in caso di esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente".