Organismi abilitati alla verifica periodica degli strumenti di misura

La verificazione periodica degli strumenti di misura è effettuata dagli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere e in possesso dei requisiti di accreditamento di una delle norme UNI CEI ISO/IEC. Nella Scia a Unioncamere devono indicare, le tipologie di strumenti per le quali intendono effettuare la verifica periodica, specificandone le caratteristiche metrologiche e allegando copia del corrispondente certificato di accreditamento.

Il certificato di accreditamento è rilasciato da ACCREDIA, per cui prima di presentare la Scia a Unioncamere, i laboratori interessati dovranno ottenere da ACCREDIA il certificato di accreditamento in base ad una delle norme UNI CEI ISO/IEC di seguito indicate:

  1. UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – Norma che specifica i requisiti per la competenza, funzionamento degli organismi che eseguono ispezioni e per l’imparzialità e coerenza delle loro attività d’ispezione;
  2. UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005  –  Norma che stabilisce i requisiti generali per la competenza dei laboratori a effettuare prove e/o taratura;
  3. UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 – Norma che stabilisce i requisiti che un organismo di certificazione deve soddisfare per dimostrare di operare in modo competente, coerente e imparziale. Un documento normativo fondamentale, per il riconoscimento degli organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

Ricevuta la SCIA, Unioncamere, esegue la verifica documentale e assegna il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo.

Unioncamere si occupa della formazione e tenuta dell’elenco degli organismi che hanno presentato la SCIA.

L’elenco completo degli organismi accreditati che eseguono la verificazione periodica, ai sensi del D.M. 93/2017 è consultabile sul sito di Unioncamere al link:

http://www.metrologialegale.unioncamere.it/elenchi-organismi-di-verificazione-periodica/elenco-degli-organismi-che-effettuano-la-verificazione

Ai sensi del D.M. 93/17, gli Organismi di verificazione, dalla richiesta di verifica da parte dei titolari degli strumenti, sono tenuti a eseguire la verifica periodica entro 45 giorni e inviare telematicamente alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato le operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, entro dieci giorni lavorativi dalla verificazione, un documento di riepilogo degli strumenti verificati.

La Camera di commercio, competente sul luogo dove lo strumento è in servizio, esercita l’attività di vigilanza a campione degli strumenti che l’organismo ha sottoposto a verificazione periodica.