L’attività di vigilanza nel settore orafo è esercitata dalle Camere di Commercio.
La vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi, è prevista dall’art. 42 del D.P.R. 150/02 “Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi” ed è finalizzata al controllo delle:
- imprese commerciali al dettaglio e ingrosso di prodotti finiti in metalli preziosi di fabbricazione altrui;
- imprese assegnatarie di marchi d’identificazione dei metalli preziosi che esercitano le attività di cui all’art. 26 del DPR 150/99:
- vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati;
- fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;
- importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe).
- compro oro, ecc.
Il controllo è esercitato anche nei confronti delle imprese che producono, importano o rivendono oggetti placcati, argentati o rinforzati o di fabbricazione mista.
Il controllo prevede:
- la verifica della presenza e regolarità delle indicazioni relative al marchio di identificazione e al titolo (percentuale di metallo prezioso contenuto nella lega) degli oggetti in metallo prezioso prodotti e posti in vendita;
- il prelievo a campione di oggetti in metallo prezioso posti in vendita, al fine di verificare la regolarità del titolo tramite analisi (saggio del metallo prezioso) presso laboratori accreditati;
- la verifica della presenza della dotazione di punzoni assegnati ai titolari dei marchi di identificazione e della loro eventuale usura;
- il controllo metrologico degli strumenti per pesare in uso.