Verifica degli strumenti di misura in servizio

 

Tutti gli strumenti metrici in servizio (ad eccezione delle misure lineari e di quelle in vetro, terracotta e monouso) devono essere sottoposti a verifica periodica.

La verificazione deve essere eseguita con la periodicità statuita dall’allegato IV al Decreto n. 93/2017 per la categoria di appartenenza dello strumento di misura e della scadenza dell'ultima verifica effettuata.

 

  • Per gli strumenti nuovi immessi in servizio, la prima verificazione periodica da eseguire è calcolata in base alla data di messa in servizio dello strumento e della marchiatura supplementare M. La circolare del MiSE del 03.11.2017 N. 0492389 ha chiarito il disposto dell’art.4 c.3 del DM e dato indicazioni precise di quando deve essere eseguita.

Gli elementi da considerare sono due:

  • l’anno della marcatura metrologica supplementare M e la data della messa in servizio.

Tipologie di marchiatura supplementare:

Si possono verificare 2 situazioni:

  • messa in servizio avvenuta entro i due anni dal 31 dicembre dell’anno della marcatura metrologica supplementare M o oltre i 2 anni.

Nel 1° caso, dalla data di messa in  servizio si deve aggiungere la periodicità (la valenza della verifica della categoria dello strumento) prevista dall’allegato IV.

Es.: Messa in servizio 18.01.2018 di una bilancia che ha Marchiatura M=17

Per le bil. la valenza di verifica è di tre anni, per cui alla data della messa in servizio del 18.01.17 vanno aggiunti 3 anni e si ha 18.01.2022 (entro tale data deve essere eseguita la 1^ verificazione periodica dello strumento).

  • Nel 2° caso, messa in servizio avvenuta oltre i 2 anni dall’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare M, allora di considera il 31 dicembre dell’anno della marchiatura supplementare, a questo si aggiungono 2 anni più la periodicità prevista dall’allegato IV dello strumento.

Es. Messa in servizio 18.01.2018 e Marchiatura M=14:

Si considera il 31.12 dell’anno della Marchiatura M=2014 e si aggiungono 2 anni, si arriva al 31.12.2016, a questa si aggiunge la periodicità prevista dall’allegato IV dello strumento in uso, per le bil. = 3 anni, per cui si arriva al 31.12.2019 (entro tale data deve essere eseguita la 1^ verificazione periodica dello strumento). La nuova verificazione periodica deve essere richiesta 5 gg. lavorativi prima del 31.12.2019.

Il titolare dello strumento di misura deve richiedere la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione.

  • Per gli strumenti in uso, già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità della verifica continua ad essere calcolata a decorrere dall’ultima verifica effettuata.

La verifica periodica va richiesta agli organismi accreditati.

Il Decreto n. 93 del 21/04/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, con la fine del periodo transitorio (Art. 18 c.2 D.M.93/17) ha stabilito che dal 19/3/2019 gli Uffici Metrici delle Camere di Commercio non svolgono più la verifica periodica degli strumenti di misura. Da tale data gli unici soggetti abilitati per la verifica periodica sono gli Organismi/laboratori accreditati cui i titolari di strumenti di misura dovranno rivolgersi. 

Le Camere di Commercio detengono comunque la funzione di vigilanza e sorveglianza sugli strumenti di misura.

Si informa che il Decreto-legge Crescita del 30/4/2019, n. 34, in vigore dall’1/5/2019 (G.U. S. G. n. 100 del 30/04/2019), all’art. 42 ha disposto la riapertura del periodo transitorio, di cui all’art. 18, c. 2 del D.M. 93/17, per i laboratori/organismi già abilitati, che si ricorda essere terminato il 18/3/2019. 

A tale riguardo si informa inoltre che Unioncamere ha pubblicato sul portale dedicato alla Metrologia Legale: www.metrologialegale.unioncamere.it l'elenco dei laboratori riammessi in proroga ad effettuare l’esercizio delle attività di verificazione periodica fino al termine indicato dal provvedimento (DL 34/2019).

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, maggiori dettagli, proroghe e aggiornamenti, sono indicati sul sito di Unioncamere.

Come già precisato nella pagina della verificazione periodica, con la fine del periodo transitorio, la verificazione degli strumenti di misura in servizio, per funzioni di misura legale, è eseguita da organismi accreditati alla verifica periodica (Art. 4 c.1 DM93/17), per cui deve essere richiesta, dai titolari degli strumenti agli organismi accreditati.

Categoria/Tipologia di strumenti di misura:

Masse e misure campioni

 

 

 

  • Pesi singoli o pesiere a corredo di strumenti per pesare

 

 

  • Misure di capacità per carburanti e gpl

 

 

Strumenti per pesare

 

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

 

 

  • Bilance portatili da banco elettroniche o meccaniche con p.ta da 0 a 200 kg

 

 

  • Bilance a piattaforma elettroniche o meccaniche con p.ta da 200 a 10.000 kg

 

 

  • Pese a ponte elettroniche o meccaniche con p.ta max > 10.000 kg

 

 

Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI)

 

 

  • Bilance su linee automatizzate di produzione o a nastro

 

 

  • Selezionatrici ponderali in classe X

 

 

  • Riempitrici gravimetriche

 

 

Strumenti per misurare

 

  • Distributori di carburanti liquidi (diversi dal GPL)

 

  • Distributori di GPL

 

  • Distributori di metano CNG (gas naturale compresso)

 

  • Contatori dell’acqua meccanici con portata Q3 ≤ 16 metri cubi/h

 

  • Contatori dell’acqua statici e venturimetrici con portata Q3 > 16 metri cubi/h

 

  • Contatori del gas  a pareti deformabili o a membrana con Qmax > 10 metri cubi/h

 

  • Contatori del gas a turbina e rotoidi con Qmax > 10 metri cubi/h

 

  • Contatori del gas altre tecnologie (a ultrasuoni), con Qmax>10 metri cubi/h

 

  • Contatori del gas che indica solo il volume convertito, con Qmax > 10 metri cubi/h

 

  • Dispositivi di conversione dei volumi di gas alle condizioni base, tipo 1 e tipo 2

 

  • Contatori di energia elettrica attiva

 

  • Contatori di calore (energia termica)

 

  • Strumenti di misura multidimensionali (Misure lineari)

 

  • Indicatori e misuratori di livello

 

  • Manometri e termometri

 

Per la verificazione periodica delle diverse categorie/tipologie di strumenti di  misura vale quanto innanzi esposto, considerando la relativa valenza di verifica stabilita dall’all’allegato IV del DM 93/17