Marchio tradizionale di fabbrica

 

In aggiunta, al marchio di identificazione, i produttori hanno la possibilità di apporre dei marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari.

Gli stessi non devono però contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli ed il marchio medesimo (articolo 9, Decreto Legislativo 251/99). Il mancato rispetto di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 251/99.

I produttori che intendono avvalersi della suddetta facoltà, devono presentare formale dichiarazione alla camera di commercio competente per territorio, accompagnandola con le impronte di tali marchi, impresse su lastrine metalliche, per ciascuna delle grandezze del marchio medesimo. I marchi tradizionali sono inoltre depositati su supporto cartaceo o informatico alla camera di commercio (formato PDF o JPG).

 

Marchiatura di oggetti per terzi (committenti): i produttori hanno la facoltà di apporre, su richiesta e per conto di committenti, l'indicazione del nominativo dei medesimi, e della loro ragione sociale od apposite sigle identificative indicate dai singoli clienti; anche in questo caso i produttori devono fare richiesta scritta come sopra (articolo 33.2, Decreto del Presidente della Repubblica 150/02), ad eccezione di sigle/nomi su oggetti singoli.