Prepesati

I prepesati sono quei prodotti preincartati il cui peso differisce da confezione a confezione. Come il preconfezionato, anche il prepesato viene preparato e imballato in assenza dell'acquirente. La differenza dal preconfezionato o preimballaggio è che il valore del contenuto non è prefissato all'origine ma è variabile per ogni confezione e l'involucro spesso non viene distrutto aprendo la confezione. L'operazione di incarto del prepesato generalmente avviene nello stesso punto vendita (per esempio le confezioni di alimentari freschi in vendita nei diversi esercizi commerciali).

Etichettatura e iscrizioni metrologiche dei prodotto prepesati o preincartati

I prodotti preincartati devono riportare sulla confezione le seguenti iscrizioni riguardanti il contenuto ed il prezzo:

  • l'indicazione del contenuto effettivo seguita dall'unità di misura
  • l'indicazione della tara applicata
  • il prezzo unitario
  • l'importo da pagare

In quanto prodotti alimentari devono riportare inoltre tutte le informazioni eventualmente previste dal REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 sull'etichettatura.

Contenuto effettivo

Nei prepesati, a differenza dei preimballaggi, deve essere sempre garantito, per ognuna delle confezioni, il peso del prodotto effettivamente contenuto all'interno.

Il produttore è tenuto a pesare ognuna delle confezioni mediante strumenti metrici idonei decurtanto il valore del peso dell'involucro. Il peso è garantito sempre al netto.

Il consumatore, prima dell'effettuazione dell'acquisto di un prodotto preincartato, può chiedere l'apertura della confezione ai fini della verifica del peso netto indicato. In tal caso non può rifiutare l'acquisto del prodotto, ma se viene riscontrata una differenza fra il peso netto indicato e quello effettivo, il prezzo da pagare deve essere variato di conseguenza. (art. 3 comma 2° D.M. 21-12-1984)

Sorveglianza nel settore dei prepesati o preincartati

La Camera di Commercio effettua la sorveglianza relativamente all'idoneità degli strumenti per pesare utilizzati per il confezionamento di questi prodotti.

Il controllo del contenuto effettivo, oltre al caso in cui il consumatore lo richieda espressamente, viene effettuato di norma in sede di apposita ispezione da parte di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria di cui all’art.57 del C.P.P., c.2 lett.b (che ha sostituito l’art. 221 del C.P.P. abrogato) che definisce chi sono coloro che sono ufficiali o agenti di P.G. a competenza generale (Polizia Locale, guardia di Finanza, ecc.). Nel caso in cui, nel corso di tali ispezioni, vengano riscontrate differenze tra il peso netto indicato sulla confezione e quello effettivamente misurato si configura, nei confronti del produttore, il reato penale di frode in commercio (art. 515 C.P.)