Centri tecnici per il tachigrafo

Con il termine «Centro tecnico» si indica l’impresa autorizzata ad effettuare operazioni di installazione (ove ammessa), attivazione, controllo periodico, calibratura e riparazione dei tachigrafi di ogni generazione e dei loro componenti.

Possono ottenere l'autorizzazione i soggetti elencati all’art. 5 del D.M. 23 febbraio 2023:

a) fabbricanti di veicoli soggetti all'obbligo di installazione di tachigrafi;

b) fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri soggetti all'obbligo di installazione di tachigrafi;

c) fabbricanti di tachigrafi e officine concessionarie con sede in Italia;

d) imprese di riparazione di veicoli nel settore meccanico, elettrico o meccatronico.

Il decreto prevede la seguente distinzione:

  1. Centri tecnici che eseguono la sola prima installazione di tachigrafi nei nuovi veicoli e loro attivazione durante il processo di fabbricazione (soggetti previsti dall’art. 5, commi a, b del D.M. 23/02/2023);

  2. Centri tecnici che eseguono le operazioni di montaggio, attivazione, calibrazione, riparazione e sostituzione (soggetti previsti dall’art. 5, commi c, d del D.M. 23/02/2023).

Le imprese di cui alle lettere a) e b) possono conseguire l’estensione ad effettuare anche operazioni di riparazione ed intervento tecnico successivo alla prima installazione, attestando il rispetto degli ulteriori requisiti prescritti.

Il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023, relativo alle Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, entrato in vigore il 6 maggio 2023, ha abrogato il precedente D.M. 10/08/2007 e introdotto importanti novità nella disciplina dettata per lo svolgimento dell’attività.

Le nuove disposizioni equiparano le officine per tachigrafi analogici e digitali sotto la definizione di “Centri tecnici”. Le officine autorizzate in base alla normativa previgente dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti entro la scadenza del termine per il secondo rinnovo dell’autorizzazione posseduta, successivo all'entrata in vigore del nuovo decreto. Inoltre, non saranno più rilasciate nuove autorizzazioni per operazioni sui soli tachigrafi analogici.

Il decreto disciplina i requisiti dei centri tecnici (art. 7) (link), l’autorizzazione per l’esecuzione degli interventi (art. 8), il rinnovo dell’autorizzazione (art. 9) e la sorveglianza cui i centri tecnici sono sottoposti (artt. 19 e 20).

In particolare, i Centri tecnici devono soddisfare i requisiti previsti nell'Allegato 1, paragrafo 1 (requisito di buona reputazione), paragrafo 2 (requisiti tecnici generali) e paragrafo 3 (requisiti tecnici dei mezzi e delle apparecchiature).
Al paragrafo 3 è riportato lo Schema di requisiti e controlli della strumentazione di intervento tecnico che definisce le caratteristiche tecniche essenziali e i controlli periodici (interni e esterni) della strumentazione.

L’articolo 26 detta la disciplina transitoria (link) per i centri tecnici autorizzati agli interventi sui tachigrafi analogici, digitali e intelligenti e per le officine autorizzate agli interventi tecnici sui soli tachigrafi analogici.

Come richiedere l’autorizzazione 

L’autorizzazione ad operare, in qualità di Centro tecnico, viene rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su richiesta del titolare del Centro alla Camera di commercio competente per territorio, la quale provvede ad inviare al Ministero l'istanza di autorizzazione.  

 

Nello specifico, le imprese aventi unità operativa nelle province di Potenza e Matera che intendano ottenere l'autorizzazione (prima autorizzazione e autorizzazioni successive) trasmettono dal proprio indirizzo PEC all'indirizzo cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it apposita istanza in bollo, utilizzando il Modulo unico per le istanze presentate dai centri tecnici e relativi allegati (scaricabili dalla pagina “Tachigrafi” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy). 

All’istanza deve essere allegata l’attestazione del versamento, effettuato tramite PagoPA, dell'importo di:


- 370 EUR per la prima autorizzazione;

- 260 EUR per le autorizzazioni successive (estensione ai tachigrafi intelligenti, estensione ai tachigrafi analogici, variazione sede operativa, variazione titolarità impresa/assetti societari, variazione natura giuridica, cessione o affitto ramo d’azienda, donazione o acquisizione per eredità, accorpamento autorizzazioni).
- 185 EUR per il rinnovo annuale. 

 

La Camera di commercio trasmette le domande di autorizzazione/estensione/variazione ricevute al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dopo averne verificato i requisiti per la procedibilità e la completezza e aver effettuato la verifica ispettiva presso il Centro Tecnico, di cui redige verbale. Il Ministero rilascia l’autorizzazione in seguito all’accertamento del possesso dei requisiti previsti e assegna al Centro tecnico un codice identificativo.

Ottenuto il codice identificativo, il centro tecnico per espletare le attività sul tachigrafo digitale, dovrà richiedere l'assegnazione della carta officina, corredata di PIN, che consente di intervenire sull'apparato elettronico.

Al ricevimento dell'autorizzazione il centro tecnico dovrà esporla, previo assolvimento dell'imposta di bollo di Euro 16,00, dandone evidenza alla Camera di commercio.

In caso di variazione di elementi essenziali che hanno determinato la concessione dell’autorizzazione (variazione sede operativa, variazione titolarità impresa/assetti societari, variazione natura giuridica, cessione o affitto ramo d’azienda, donazione o acquisizione per eredità), il Centro tecnico è tenuto a sospendere l’attività dalla data della variazione sino al rilascio della relativa autorizzazione successiva.

Variazioni di sede legale, toponomastica e compagine sociale non costituiscono variazioni di elementi essenziali dell’autorizzazione. Pertanto, non è necessario presentare istanza di variazione in bollo (con rilascio di autorizzazione successiva). Il Ministero procederà con una presa d’atto attraverso la Camera di Commercio.

Ogni autorizzazione è soggetta a rinnovo (link) biennale su richiesta del centro tecnico e a controlli da parte della Camera di Commercio senza preavviso nel corso dell’anno.

Nomina di un nuovo responsabile tecnico o di un nuovo tecnico 

Il Centro tecnico comunica le variazioni dell’organico dei tecnici autorizzati (nomina di un nuovo responsabile tecnico o di un nuovo tecnico), inviando comunicazione al Ministero tramite la Camera di commercio competente. La pratica deve includere la medesima documentazione richiesta in fase di iscrizione (attestato di formazione tecnica, dichiarazioni previste).

La Camera di Commercio valuterà le variazioni e le comunicherà al Ministero.

Per effettuare gli interventi tecnici il nuovo responsabile tecnico o il nuovo tecnico dovrà richiedere una nuova carta officina 

Le carte officina scadute, di tecnici non più in servizio o non più autorizzati, devono essere restituite:  

  • di persona agli sportelli presso le sedi della Camera di commercio di Potenza e Matera;

  • per corrispondenza alla Camera di commercio della Basilicata – Unità organizzativa Servizi digitali.

Rinnovo dell’autorizzazione

La domanda di rinnovo dell'autorizzazione va presentata nei 90 giorni antecedenti la sua scadenza, utilizzando il relativo modulo scaricabile dal sito del Ministero e allegando le dichiarazioni del legale rappresentante e del Responsabile tecnico sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione. 

Il rinnovo è rilasciato dalla Camera di Commercio, a ciò delegata dal Ministero, entro 60 giorni dall’istanza, anche sulla base degli esiti della visita ispettiva presso il Centro tecnico finalizzata a verificare la permanenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio delle attività autorizzate. 

La Camera di Commercio, dopo le disposizioni di propria competenza, notifica all’impresa il buon esito della procedura di rinnovo e provvede ad inviare copia del provvedimento al Ministero e ad Unioncamere; quest'ultima aggiorna l'elenco nazionale dei Centri Tecnici, riportando la nuova scadenza.

Il mancato rinnovo comporta l’automatica decadenza dell’autorizzazione, con obbligo per il Centro tecnico di restituire le carte tachigrafiche, le pinze, i punzoni e i sigilli.

Pur essendo ammesso fino all’ultimo giorno di validità, è consigliabile procedere al rinnovo con un buon margine di anticipo in quanto il Decreto prevede che, in caso di presentazione dell'istanza nei sessanta giorni antecedenti la data della sua scadenza, l'eventuale mancata conclusione del procedimento da parte della Camera di commercio entro il predetto termine comporta l'obbligo per il Centro tecnico di sospendere l’attività fino alla notifica del provvedimento di rinnovo

Ulteriori informazioni

I Centri tecnici annotano giornalmente, in ordine cronologico, gli interventi tecnici effettuati in un apposito registro, da tenersi con strumenti informatici, redatto in conformità a quanto previsto dal decreto (All. 1, par. 5).

I Centri tecnici che operano sui tachigrafi analogici, annotano giornalmente, in ordine cronologico, gli interventi tecnici effettuati in un apposito registro, vidimato dall'ufficio metrico della Camera di commercio, conforme a quanto previsto dal decreto (Allegati 4, 5, 6). All’esaurimento di un registro, il Centro tecnico deve tempestivamente presentare un nuovo registro per la vidimazione ed esibire il vecchio, a riprova della continuità delle registrazioni effettuate.

Estensione dell’autorizzazione

I Centri tecnici già titolari di un’autorizzazione possono chiedere l’estensione per operare su ulteriori tipologie di tachigrafi, di generazione più recente rispetto a quella cui si riferisce l’autorizzazione già rilasciata o anche sui tachigrafici analogici, se già autorizzati ad operare sui tachigrafi digitali di ogni generazione, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Ministero e allegando la documentazione idonea (scaricabile dal medesimo sito) a dimostrare il possesso dei requisiti.

La domanda di estensione in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, unitamente alla relativa documentazione e al pagamento dell’importo dovuto, deve essere trasmessa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il tramite della Camera di Commercio.

Requisiti

Per ottenere l'autorizzazione come Centro Tecnico occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione nel Registro delle Imprese;

  2. requisito di buona reputazione, requisito minimo necessario a garantire competenza e affidabilità, e segnatamente:

    • il legale rappresentante e gli altri soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) non devono trovarsi in una delle condizioni di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del medesimo decreto;

    • il legale rappresentante deve impegnarsi a fornire adeguata formazione ai tecnici inseriti nell'organigramma del Centro, ai fini del mantenimento dei requisiti formativi;

    • i tecnici non devono essere sospesi, senza riabilitazione, all'esercizio dell’attività di intervento tecnico sui tachigrafi e devono impegnarsi a seguire le procedure di corretta esecuzione degli interventi stabilite nei relativi manuali di qualità;

  3. requisiti formativi del personale tecnico, che deve aver superato i corsi di formazione prescritti (All. 2 D.M. 23/2/2023);

  4. assenza di conflitti d'interesse, garantendo di non svolgere interventi su veicoli soggetti all'obbligo d'installazione del tachigrafo di proprietà dell'impresa, dei suoi amministratori, del socio unico o di maggioranza e/o delle società a cui essa partecipa;

  5. possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità (EN ISO 9001), comprendente l'attività oggetto della richiesta di autorizzazione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato da un ente designato (nelle more del conseguimento della certificazione, è possibile fornire copia dell'accettazione formale dell'offerta economica dell'ente di certificazione e presentare la certificazione entro 120 giorni dal rilascio);

  6. requisiti tecnici generali e requisiti dei mezzi e delle apparecchiature prescritti (All. 1, paragrafi 2 e 3, D.M. 23/2/2023). 

I fabbricanti di veicoli o carrozzerie per autobus e autocarri soggetti all'obbligo di installazione del tachigrafo, che chiedono l'autorizzazione esclusivamente per la prima installazione e attivazione di tachigrafi nei nuovi veicoli, devono essere in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1 e 2, questi ultimi limitatamente all'insussistenza delle cause ostative antimafia.

Elenco centri tecnici autorizzati

Sul sito di Unioncamere, nella sezione dedicata alla Metrologia Legale, è disponibile l’elenco in costante aggiornamento dei centri tecnici autorizzati.

Nella colonna "Annotazioni" dell’elenco sono riportate le attività autorizzate per ciascun Centro.

Disciplina transitoria 

Il DM. 23.02.2023 prevede, all’art. 26, un articolato regime transitorio per i centri tecnici autorizzati prima del 6 maggio 2023, i quali sono tenuti ad adeguarsi ai nuovi requisiti con le modalità di seguito indicate.

Centri tecnici già autorizzati ad operare sui tachigrafi digitali/intelligenti devono completare l’adeguamento entro la scadenza del termine per il secondo rinnovo successivo al 6 maggio 2023. Ultimati gli interventi, il Centro Tecnico invia formale comunicazione alla Camera di commercio che accerta l’avvenuta conformità, ne attesta l’esito positivo e lo trasmette al Ministero. 

I Centri tecnici già autorizzati ad operare anche sui tachigrafi analogici devono completare l’adeguamento alle nuove disposizioni entro il termine per il secondo rinnovo dell’autorizzazione successivo al 6 maggio 2023.

Successivamente il Centro deve presentare istanza di autorizzazione unica, comprensiva di tutte le attività precedentemente autorizzate, corredata di attestazione di avvenuto adeguamento ai nuovi requisiti per tutte le suddette attività. Nelle more del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica, il centro tecnico può continuare ad operare in forza dei precedenti provvedimenti autorizzativi, i quali dovranno essere restituiti in originale al Ministero, per il tramite della Camera di commercio, al momento del rilascio dell'autorizzazione omnicomprensiva.

Il Ministero, ricevuta dalla Camera di commercio la domanda e la copia di tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate, assegna un unico codice identificativo e rilascia un'autorizzazione omnicomprensiva, con contestuale decadenza dei precedenti provvedimenti autorizzativi.

Al ricevimento dell'autorizzazione il Centro tecnico dovrà esporla, previo assolvimento dell'imposta di bollo di Euro 16,00, dandone evidenza alla Camera di commercio.

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Martedì 16 Giugno 2026