Sorveglianza nel settore dei preimballaggi

Attività svolta presso le attività di settore, imprese produttrici o importatori.

La Camera di Commercio è incaricata della sorveglianza.

I controlli sono mirati a verificare:

  • l'adeguatezza del sistema di controllo delle quantità e la sua corretta applicazione;
  • l'etichettatura dei prodotti;
  • l'adeguatezza e l'efficienza della strumentazione utilizzata;
  • la presenza e la correttezza delle registrazioni delle prove effettuate;
  • le quantità effettive contenute nei singoli preimballaggi, attraverso test a campione sui lotti di produzione.

Nei preimballaggi sia C.E.E. sia nazionali il peso non è garantito sulla singola confezione ma sul lotto di produzione.

Il settore del preconfezionamento è regolato da due serie di normative, una di derivazione europea (L. 614/76, L.690/78 e successive modificazioni) ed una nazionale (L. 391/80 e succ. mod.), le quali indicano le attrezzature da utilizzare per procedere al confezionamento ed i controlli sui lotti prodotti.

Il contenuto delle unità è garantito sul lotto di produzione:  deve essere garantita la quantità media su tutto il lotto ed una percentuale minima di unità sottopeso.

Sorveglianza nel settore dei prepesati o preincartati

La Camera di Commercio effettua la sorveglianza relativamente all'idoneità degli strumenti per pesare utilizzati per il confezionamento di questi prodotti.

Il controllo del contenuto effettivo, oltre al caso in cui il consumatore lo richieda espressamente, viene effettuato di norma in sede di apposita ispezione da parte di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria di cui all’art.57 del C.P.P., c.2 lett.b (che ha sostituito l’art. 221 del C.P.P. abrogato) che definisce chi sono coloro che sono ufficiali o agenti di P.G. a competenza generale (Polizia Locale, guardia di Finanza, ecc.). Nel caso in cui, nel corso di tali ispezioni, vengano riscontrate differenze tra il peso netto indicato sulla confezione e quello effettivamente misurato si configura, nei confronti del produttore, il reato penale di frode in commercio (art. 515 C.P.)