Metalli preziosi

 

La Camera di Commercio  svolge compiti istituzionali relativamente al rilascio del numero di identificazione dei prodotti in metallo prezioso (argento, oro, platino, palladio), alla tenuta del Registro degli assegnatari del marchio di identificazione dei prodotti in metallo prezioso e al prelievo di campioni di prodotti in metallo prezioso ai fini del saggio.

 

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

Il Decreto Legislativo n. 251/99 pubblicato sulla G.U. del 3.08.1999 detta le nuove norme nel settore della produzione e commercializzazione di oggetti in metallo prezioso a garanzia e tutela del consumatore. Il regolamento di attuazione - DPR 30/05/2002 n. 150 - è stato pubblicato sulla G.U. il 25/07/02.  

 

I metalli preziosi considerati dal Decreto Legislativo sono: platino, palladio, oro e argento.           (art. 1 del D. Lgs.)

 

I metalli suddetti e le loro leghe devono portare impresso, prima di essere posti in commercio:

  • il marchio di identificazione dell’azienda produttrice
  • il titolo in millesimi del fino contenuto

L’impronta del marchio di identificazione dei metalli preziosi, è costituita da una poligonale contenente una stella a cinque punte, un numero atto ad identificare l’azienda assegnataria e la sigla della provincia dove questa risiede. L’impronta normalizzata è ricavata da matrice depositata presso la locale Camera di Commercio.

 

Le impronte recanti le indicazioni dei titoli, sono anch’esse normalizzate e sono costituite da contorni diversi in funzione del metallo prezioso presente nell’oggetto. All’interno ci sono tre cifre che esprimono in millesimi il rapporto in peso del metallo prezioso contenuto nella lega di più metalli di cui è fatto l’oggetto. Per il Platino ed il Palladio è anche riportato il simbolo chimico.

 

                                                                ORO                                                     ORO
                                             

                                                                                                                                       

 Per tutti i titoli

E’ vietato l’uso di marchi d’identificazione e titoli diversi da quelli stabiliti. (art. 2 del D. Lgs.)        

La quantità di metallo prezioso presente in un oggetto deve essere espressa esclusivamente in millesimi e non in carati (si ricorda che 18 k corrisponde a 750, 14 k a 583,3; nella scala dei carati il metallo puro è indicato con 24 K). (art. 3 del D. Lgs.)

Le materie prime, ovvero i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle forme di lingotti, pani, laminati, granuli ecc, devono portare impresso l’indicazione del loro titolo reale. L'indicazione del titolo reale sulle materie prime si appone con l'impiego delle impronte di cui sopra nei soli casi in cui il titolo predetto corrisponde esattamente ad uno dei titoli legali ammessi.  In tutti gli altri casi, il titolo reale si appone con l'impiego di impronte non normalizzate, facendo precedere le cifre indicanti i millesimi e i decimi di millesimo di metallo fine, dai simboli Pt, Pd, Au, Ag, rispettivamente per il platino, il palladio, l'oro e l'argento e facendole seguire dal simbolo ‰. È anche ammesso che il titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000 .

Gli oggetti finiti devono invece portare impresso il titolo legale. (art. 4 del D. Lgs)

  
Gli unici titoli ammessi (cosiddetti legali), da garantire a fusione per ogni parte dell’oggetto, sono i seguenti:

Metallo

Titoli in millesimi del fino ammessi dal Decreto Legislativo n. 251 del 22/05/1999

Titoli precedentemente ammessi dalla Legge n. 46 del 30/01/1968

(in parentesi i titoli non più legali

Platino   (Pt)

950 – 900 – 850

950

Palladio (Pd)

950 – 500

950

Oro        (Au)

750 – 585 – 375 – 753*

750 – 585 – (500)(333)

Argento (Ag)

925 – 800

925 – 800 – (835)

 

* per i soli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga.

 

E’ sempre ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato in tabella per ciascun metallo.

Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati per le materie prime e sui titoli legali per gli oggetti finiti, ad eccezione dei seguenti casi:

a) negli oggetti di platino o di palladio massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5  

    millesimi;

b) negli oggetti di platino o di palladio a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 millesimi;

c) negli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, e

    marchiati 753 è ammessa la tolleranza di 3 millesimi (art.3 del D. Lgs.)

 

E’ consentita la produzione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti, ai fini sia dell’esportazione fuori dello Spazio economico europeo (paesi UE più Islanda, Norvegia, Liechtenstein), sia di commercializzazione nei Paesi dello Spazio economico europeo, purché tali titoli siano previsti dalla normativa di quel Paese. (art. 6 del D. Lgs.)

 

Garanzie previste dalla legge a tutela dell’acquirente

Garanzie formali: gli oggetti di peso inferiore a 1g;  i semilavorati e lavori per odontoiatria; gli oggetti di antiquariato riconosciuti come tali da esperti iscritti nei ruoli;  i semilavorati, oggetti e strumenti per uso industriale;  strumenti ed apparecchi scientifici;  monete coniate dalla Zecca o da Istituti esteri autorizzati;  medaglie e altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima;  oggetti usati in possesso delle aziende commerciali riportati e descritti nel registro delle operazioni previsto dall’art. 128 del T.U. di pubblica sicurezza, nonché nella corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente;  residui di lavorazione;  leghe saldanti a base di Ag, Pt o Pd.  (art. 12 del D. Lgs.)

Gli oggetti in metallo prezioso prodotti legalmente e commercializzati in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo e quindi posti in commercio in Italia, sono esentati dall’obbligo di portare impresso il marchio d’identificazione dell’importatore, purché rechino l’indicazione del titolo in millesimi e del marchio di responsabilità previsto dalla normativa del Paese di provenienza. In sostituzione di quest’ultimo è ammessa  una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello del marchio prescritto dal decreto e comprensibile per il consumatore finale. (art. 5 comma 1 del D. Lgs.)

Gli oggetti in metallo prezioso importati in Italia da paesi non appartenenti allo Spazio E. E., devono essere a titolo legale con indicazione in millesimi, riportare il marchio di responsabilità del fabbricante estero ed il marchio d’identificazione dell’importatore. Quest’ultimo non va messo qualora sussista fra l’Italia e il paese di provenienza mutuo riconoscimento dei marchi di garanzia del titolo e il marchio di responsabilità risulta depositato in Italia o nello Spazio E. E.. (art. 5 comma 2 e 3 del D. Lgs.)                                     

Per garantire una corretta informazione al consumatore, chiunque vende al dettaglio oggetti in metallo prezioso deve esporre un cartello indicante, in cifre, in maniera chiara e ben visibile, i titoli della merce in vendita.

Per gli oggetti provenienti da altri Paesi deve essere esposta la tabella di comparazione sottostante che riporti titoli e marchi  differenti da quelli previsti per gli oggetti di produzione italiana. (art. 5 del D. Lgs. ) 

Titoli e marchi riportati sugli oggetti importati:

Riproduzione del punzone indicante il titolo

Corrispondente titolo legale ammesso in Italia
Riproduzione del marchio di responsabilità previsto nel paese di provenienza

Specificazione del paese di provenienza e dell’organismo, ufficio o altro ente che ha apposto tale marchio

I commercianti all’ingrosso e al dettaglio hanno l’obbligo di controllare che la merce acquistata sia rispondente alle indicazioni riportate nei documenti di trasporto o similari, nonché devono accertare la presenza e la leggibilità del marchio d’identificazione e del titolo impressi sugli oggetti.  (art. 41 del D. P. R.)

Altre garanzie importanti sono previste per gli oggetti di fabbricazione mista con parti in metallo prezioso e parti in metallo comune e per gli oggetti cavi.

Gli oggetti costituiti in parte con metalli preziosi e in parte con metalli comuni (visibili e distinguibili), devono portare impresso le indicazioni del marchio e del titolo sulla parte in metallo prezioso, mentre la sigla M racchiusa in un quadrato o la parola <Metallo> o il nome specifico del metallo o <inox> per l’acciaio, devono essere impresse sulla parte restante

Se il metallo comune costituisce un rinforzo come nei basamenti di vasi, candelabri, coppe ecc, la parte deve poter essere smontata, deve risultare visibile o ricoperta con piastre metalliche o di altro materiale, anch’esse facilmente smontabili. Tutte le parti in metallo comune devono portare impresso la parola <Metallo> o il suo nome specifico. Nel caso la piastra di copertura sia in metallo prezioso, questa va regolarmente marchiata a parte con l’aggiunta dell’indicazione <riempito> e del peso in grammi del metallo fino della piastra stessa.

 

Sugli oggetti in lega di metallo prezioso è fatto divieto di depositare metalli non preziosi, ad eccezione di iridio, osmio, rodio e rutenio, con il metodo di deposizione galvanica o metodi simili (metodica utilizzata dagli orafi per esaltare la brillantezza del metallo prezioso)

Negli oggetti cavi in metallo prezioso è vietata l’introduzione di metalli comuni o sostanze di qualsiasi genere. Eccezione sono consentite per gli oggetti parzialmente o totalmente rivestiti di una lamina spessa di metallo prezioso fissata con mastice al suo supporto. Questi oggetti oltre al marchio e al titolo devono riportare impressa la sigla R racchiusa in un quadrato, accompagnata dalla indicazione del peso del metallo prezioso in grammi e decimi di grammo seguito dal simbolo g per i rivestimenti in platino, palladio e oro, mentre per i rivestimenti in argento ≤ a 50 g , il peso può essere espresso in maniera approssimata con le notazioni 1÷2, 2÷3, 3÷5, 5÷7, 7÷10, 10÷13, 13÷16, 16÷20, 20÷25, 25÷30, 30÷35, 35÷40, 40÷45, 45÷50 seguite dal simbolo g .

Nei manici dei coltelli è ammesso il riempimento con sostanze non metalliche, ed è consentito altresì che la lama sia fissata al manico con saldatura in metallo non prezioso a condizione che in ogni manico sia inciso il termine "riempito" o facoltativamente l'indicazione R così come precedentemente descritto. (art. 15 del D. Lgs.,  38 e 39 del D. P. R.)

Non sono da considerarsi oggetti di gioielleria, oreficeria o argenteria gli oggetti placcati, dorati, argentati. Su questi oggetti è vietata l’impressione del marchio d’identificazione e del titolo, è consentita l’iscrizione dei termini <placcato>, <dorato>, <laminato> seguito dal simbolo Au o Pt o Pd o Ag.

Per gli oggetti ricavati da lastre bilaminate formate da una lamina di metallo comune e da una lamina sottilissima di metallo prezioso che contenga almeno 1g di fino (oggetti sempre placcati, ma di maggior pregio, come cornici e scatole definite “d’argento”) è consentito apporre la sigla della provincia in cui l'azienda produttrice ha sede legale,  il simbolo chimico del metallo prezioso, l’indicazione in cifra della massa di fino arrotondata al grammo seguita dal simbolo "g" e la sigla del produttore coincidente con il numero caratteristico presente nel marchio d’identificazione di cui l’azienda deve essere in possesso.  (art. 15 del D. Lgs.,  36 del D. P. R.)

Altri oggetti, oggi molto diffusi, che non si devono considerare oggetti di gioielleria, oreficeria o argenteria sono quelli costituiti da sostanze non metalliche (resine non alterabili né degradabili) recanti rivestimenti di metalli preziosi realizzati mediante procedimento di deposizione elettrogalvanica. Per questi resta vietata l’impressione del marchio d’identificazione e del titolo, ma è consentito l’applicazione di un particolare marchio di fabbrica sotto riportato. Il rivestimento deve avere uno spessore tale da ricevere la punzonatura in ogni sua parte. Il marchio, le cui caratteristiche sono normalizzate, va depositato, privo delle indicazioni relative al peso, presso la Camera di Commercio competente per territorio.

 

I valori numerici indicano il peso del metallo prezioso depositato sulla resina. L’alloggiamento rettangolare centrale è idoneo a ricevere i punzoncini recanti le cifre da imprimere che servono.

L’indicazione in grammi per i metalli preziosi costituenti il rivestimento diversi dall’argento deve essere riportata fino alla prima cifra decimale. Nei casi di rivestimento d’argento tale indicazione deve essere limitata alle cifre intere.

L’impronta che costituisce il marchio particolare di cui al precedente numero 4 deve risultare incisa sull’oggetto e non impressa a rilievo.

 

Garanzie sostanziali: prelevare campioni di materie prime portanti impressi il titolo dichiarato, per accertarne l’esattezza mediante saggi da eseguirsi presso laboratori delle camere di commercioprelevare campioni di semilavorati ed oggetti già marchiati e pronti per la vendita, per accertare l’esattezza del titolo legale verificare l’esistenza della dotazione di marchi d’identificazione e controllarne l’autenticità e la perfetta idoneità all’uso  (art. 21 del D. Lgs.)per chiunque produce materie prime con titolo inferiore a quello impresso per chiunque produce oggetti di metallo prezioso con titolo inferiore a quello legale impresso  per chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti in metalli preziosi senza aver ottenuto l’assegnazione del marchio o usa marchi non assegnati, scaduti o annullati per chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio d’identificazione o di titolo, o con marchi illeggibili e diversi da quelli legali, o il cui titolo risulti inferiore a quello legale impressoper chi fabbrica e pone in commercio oggetti in metallo comune apponendo titoli ed indicazioni che possano confondersi con quelle previste dal D. Lgs.per chi smarrisce i punzoni riportanti il marchio d’identificazione e non ne fa immediata denunciaper inosservanze a varie disposizioni al regolamento di attuazione DPR 150/2002  

 

Violazioni delle disposizioni di legge e sanzioni amministrative

 

 E’ fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.

 • E’ fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.

 • Il divieto di cui al punti 1 e 2 non riguarda gli oggetti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 251/99 (vedasi disposizioni per la marchiatura di metalli preziosi importati/esportati) e all’art. 12 del D.Lgs. 251/99 (vedasi esenzioni dall’obbligo di marchiatura);

Salva l’applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme di cui al D.Lgs. 251/99 ed al D.P.R. 150/02 si applicano le seguenti sanzioni (art. 25, D.Lgs. 251/99):

• chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l’assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri (ad eccezione del caso in cui il titolare di marchio di identificazione, previa autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, fa apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti titolari di marchi di identificazione, che partecipano al processo produttivo), ovvero usa marchi non assegnati o scaduti o ritirati o annullati è punito con la sanzione amministrativa da 154,00 € a 1.549,00 €;

• chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali, è punito con la sanzione amministrativa da 154,00 € a 1.549,00 €;

• chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punito con la sanzione amministrativa da 309,00 € a 3.098,00 €;

• chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punito con la sanzione amministrativa da 77,00 € a 774,00 €, salvo che dimostri che egli non ne è il produttore e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione;

• chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli legali, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle legali, è punito con la sanzione amministrativa da 30,00 € a 309,00 €;

 • chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia alla camera di commercio è punito con la sanzione amministrativa da 30,00 € a 309,00 €;

• La sanzione amministrativa da 30,00 € a 309,00 € si applica altresì nei casi di inosservanza alle seguenti disposizioni:

• i marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell’oggetto;

• per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sarà impressa su piastrina dello stesso metallo dell’oggetto e ad esso unito mediante saldatura dello stesso metallo;

 • gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare, quando ciò sia tecnicamente possibile, l’impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente;

 • gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l’impronta del titolo su ciascuna di tali parti, con le eccezioni previste dal regolamento D.P.R. 150/02;

• i marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta al marchio di identificazione, ma non devono contenere alcuna indicazione atta ad ingenerare equivoci con i titoli ed il marchio medesimo; i marchi di identificazione resi inservibili dall’uso devono essere rimessi alla camera di commercio per la deformazione;

• è fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi ed in carati, e comunque di imprimere altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati;

• le indicazioni del titolo ed il marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi, ed in parte di sostanze o metalli non preziosi; in tal caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle od iscrizioni atte ad identificarli, secondo quanto stabilito dal regolamento D.P.R. 150/02;

 • lo stesso obbligo di cui sopra sussiste nei casi particolari di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedano l’introduzione, nel loro interno, di mastice od altre sostanze non preziose (per esempio pinza di candele ecc.);

 • i semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purché siano contenuti in involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l’indicazione del titolo.

L’inosservanza delle altre disposizioni previste dal D.Lgs. 251/99 e del D.P.R. 150/02 viene punita con la sanzione amministrativa da 30,99 € a 309,87 €.

Salvo i casi di particolare tenuità, qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 36 del codice penale (art. 26.1, D.Lgs. 251/99). In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall’esercizio dell’attività di produzione o commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi (art. 26.2, D.Lgs. 251/99). Nella determinazione della misura della sanzione amministrativa si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689.

 

Sequestro di oggetti in metallo prezioso

 

 Se le infrazioni si riferiscono alla dubbia autenticità dei marchi di identificazione e del titolo, si procede al sequestro dei relativi oggetti ed all’inoltro all’autorità giudiziaria (art. 56.1, DPR 150/02). Se le infrazioni si riferiscono all’eccessiva usura dei marchi di identificazione, ovvero all’assenza ed all’incompletezza od alla illeggibilità delle impronte del marchio o del titolo apposte sulle materie prime o sugli oggetti, si procede al sequestro (art. 56.2, DPR 150/02).