La vendita a peso netto delle merci

La vendita a peso netto delle merci è regolata, disciplinata dalla Legge n. 441 del 05/08/1981  e dal D.M. 21/12/1984

 

L'art. 1 della legge 441/81 stabilisce che debbono essere vendute a peso ed al netto della tara le merci il cui prezzo sia fissato per unità di peso.

Rientrano in questa categoria non solo quei prodotti che sono posti in vendita allo stato fuso ed il cui peso viene determinato all'atto stesso della domanda di acquisto, ma anche quelli confezionati in assenza dell'acquirente e posti in vendita in un contenitore od imballaggio su cui viene espresso il peso della merce contenuta.

Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere, o che è unita con essa e con essa viene venduta.

Non rientra nella „tara“ l'involgente protettivo che non possa essere pesato separatamente come per esempio i budelli degli insaccati, l'incarto dei cioccolatini o delle caramelle o dei formaggi a pasta molle ed ogni altro avvolgente similare.

La vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso deve essere effettuata con bilance omologate che consentano la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto e pertanto la bilancia deve essere collocata nel locale di vendita in modo tale da consentire all'acquirente la visione libera e immediata del dispositivo indicatore del peso e dell'intera parte frontale e laterale della bilancia stessa.

In relazione alla tipologia dei prodotti venduti, la bilancia deve essere di una specifica (div.) precisione, fissata dall'allegato del DM 21.12.1984, e cioè:

 

categoria di prodotti

divisione minima (e)

prodotti ortofrutticoli, pane, cereali e derivati

5 g

salumeria, latticini, formaggi, carni di ogni specie animale, prodotti ittici, alimenti dolci, caffè, thè, funghi e tutti i prodotti alimentari non specificati al n. 1 e al n. 3

2 g

tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche

1 g

 

Sanzioni e responsabilità penale


Fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni alle disposizioni della Legge 441/1981 o del DM 21.12.1984 costituiscano reato, per l'inosservanza delle relative norme si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 77 € a 309 €.

Per la vendita all'ingrosso la sanzione amministrativa di cui al comma precedente è duplicata.

La vendita a peso lordo anziché al peso netto comporta la violazione dell'art. 515 C .P. (frode nell'esercizio del commercio), che è punita con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 €.

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