Marchio d'Impresa Nazionale

MARCHIO D’IMPRESA NAZIONALE

Il Marchio d' Impresa e' il segno distintivo che contraddistingue i prodotti o servizi fabbricati o commercializzati da un'impresa. La sua registrazione conferisce al titolare la facoltà di farne uso esclusivo per contraddistinguere i prodotti fabbricati, messi in commercio nel territorio italiano o introdotti nel medesimo per scopi commerciali, o i servizi resi a terzi.

Possono costituire Marchi d'Impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione dello stesso, o le combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Il titolare del marchio (persona fisica, impresa o ente) con la registrazione ha diritto di farne uso esclusivo per contraddistinguere i propri prodotti e servizi e di vietarne l'uso per prodotti o servizi identici o simili.

Chi può effettuare il deposito:

- il richiedente - personalmente o a mezzo di un rappresentante scelto tra i consulenti in proprietà industriale (mandatari) iscritti in apposito albo professionale tenuto dall'Uibm o tra gli avvocati e procuratori legali iscritti nei rispettivi albi, munito di procura o lettera di incarico;

- altro soggetto munito di delega (allegare i documenti di identità in corso di validità del delegante e del delegato), purché provvisto del modulo di domanda firmato dal richiedente la registrazione.

Durata e mantenimento in vita della registrazione

La registrazione del Marchio d'Impresa dura 10 anni dalla data di deposito della domanda. E' rinnovabile per periodi di 10 anni mediante domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio di protezione o nei sei mesi successivi alla scadenza. In quest'ultimo caso è necessario il pagamento di una somma a titolo di mora.

Cause di decadenza della tutela:

- mancato uso del marchio per cinque anni consecutivi;

- illiceità sopravvenuta;

- volgarizzazione, cioè quando un marchio perde la sua distintività e diventa di uso comune per definire un prodotto indipensentemente dalla sua provenienza.

Il Marchio Deve:

- essere nuovo, cioè assente sul mercato per analoga applicazione;

- avere capacità distintiva, cioè essere distinguibile da altri prodotti o servizi;

- essere lecito, ossia non contrario all'ordine pubblico.

Il Marchio Non Deve:

- essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

- di uso generale;

- già noto come marchio distintivo.

PER IL DEPOSITO DEL MARCHIO IN MODALITA' CARTACEA PRESSO GLI SPORTELLI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

visitare la pagina Ufficio Marchi e Brevetti