Con il Regolamento concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 (biossido di carbonio) da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove, mai vendute in precedenza sul mercato al dettaglio (D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84), l’Italia ha dato attuazione alla direttiva della Comunità Europea n. 1999/94/CE.
Le disposizioni del Regolamento si applicano agli autoveicoli a motore di nuova fabbricazione messi in vendita o in leasing, destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote (oppure tre ruote e un peso non superiore alla tonnellata) e massimo otto posti a sedere oltre al posto guida per il conducente (veicoli di categoria M1 come definiti dal D.M. 29 marzo 1974).
Le informazioni a disposizione dei consumatori
Il consumatore che si reca presso la concessionaria o il punto vendita può rilevare i valori di consumo di carburante e i valori di emissione di CO2 di tutte le autovetture nuove desumendoli:
- dall’etichetta informativa, di dimensioni pari al foglio di formato A4, obbligatoriamente apposta in modo visibile su (o nelle vicinanze di) ciascuna autovettura esposta. L’etichetta riporta, oltre la marca e il modello dell’autovettura, il tipo di carburante utilizzato, il consumo per ciclo di guida urbano, extra urbano, misto espresso in litri/100 km oppure in litri/km, nonché le emissioni di CO2 espresse in g/km;
- dal manifesto (dimensione minima 50x70 cm) oppure, in alternativa, dallo schermo di visualizzazione (dimensione minima 25x32 cm pari a 17 pollici) esposto nel punto vendita che elenca, suddividendoli per tipo di combustibile, i modelli di autovettura con valori crescenti delle emissioni ufficiali di CO2 e del consumo ufficiale di carburante comunicati dal costruttore;
- dalla “Guida al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2”, edizione 2011, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico, gratuitamente disponibile su richiesta presso la concessionaria o il punto vendita.
- dal materiale promozionale (i manuali tecnici, gli opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari) utilizzato per la commercializzazione, pubblicizzazione e promozione dei veicoli presso il pubblico. Tutto il materiale promozionale riporta i valori relativi al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO2 dei veicoli. Con apposita circolare il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato istruzioni riguardo alle caratteristiche di leggibilità e chiarezza delle indicazioni di consumi ed emissioni di CO2 contenute negli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari.
Gli obblighi a carico dei rivenditori di autovetture
Principali destinatari delle norme regolamentari sono i costruttori e i rivenditori di autoveicoli nuovi.
Nei locali di vendita, oltre all’etichetta informativa a corredo di ogni veicolo nuovo, devono essere sempre esposti un manifesto (dimensione minima 50x70 cm) oppure, in alternativa, uno schermo di visualizzazione (dimensione minima 25x32 cm pari a 17 pollici).
Entrambi devono riportare l’elenco, suddiviso per tipo di combustibile, dei modelli di autovettura con valori crescenti delle emissioni ufficiali di CO2 e del consumo ufficiale di carburante comunicati dal costruttore. Devono riportare, inoltre, i richiami alla disponibilità presso il punto vendita della “Guida al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2” e ai fattori che possono influenzare i consumi di carburante e le emissioni di CO2 delle autovetture contenuti nel decreto ministeriale 6 agosto 2005 riportati nel seguito:
"E' disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2; che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture"
"Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'autovettura. Il biossido di carbonio e' il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre."
Lo schermo di visualizzazione elettronico deve essere presentato alla clientela in modo tale da sollecitare la sensibilità del consumatore con un grado di intensità almeno pari rispetto al manifesto.
Il manifesto deve essere integralmente aggiornato almeno ogni sei mesi. I dati divulgati mediante schermo elettronico devono essere aggiornati almeno ogni tre mesi.
Tutti gli strumenti utilizzati per la commercializzazione, pubblicizzazione e promozione dei veicoli presso il pubblico (opuscoli, annunci pubblicitari su giornali e riviste, stampa specializzata, manifesti pubblicitari, ecc.), all’interno dei locali di vendita e al di fuori di essi, devono riportare i valori relativi al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO2 dei veicoli.
Alla Camera di Commercio compete l’attività di vigilanza sugli adempimenti previsti dal Regolamento, con particolare riferimento al controllo sulla pubblicità relativa ai consumi di carburante ed alle emissioni di CO2 attuata nelle concessionarie auto.
Il Regolamento prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a carico dei concessionari e dei costruttori che omettessero in tutto o in parte gli adempimenti prescritti.
RIFERIMENTI NORNATIVI
D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84
Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.
Circolare del Ministero delle Attività Produttive 14 maggio 2003, n. 1298441
Prime indicazioni relative all’acquisizione dei dati ex art. 4 del D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84.
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2007, n. 23958
Indicazioni relative all’acquisizione dei dati ex art. 4 del D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84.
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2009, n. 21992
Indicazioni relative all’acquisizione dei dati ex art. 4 del D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84.
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, n. 38174
D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, art. 6. Vigilanza sugli obblighi dei produttori e dei rivenditori di autovetture nuove in materia di pubblicità, con riferimento alle informazioni al consumatore sul risparmio di carburante e le emissioni di CO2
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 26 novembre 2009, n. 108736
Indicazioni relative all’acquisizione dei dati ex art. 4 del D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84.
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 4 febbraio 2010, n. 13176
Applicazione D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, art. 6.
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 23 dicembre 2020, n. 288075
Circolare informativa sulla procedura WLTP di cui al Regolamento (UE) 2017/1151.