L’attività sanzionatoria camerale riguarda:
- la tardiva presentazione di denunce, comunicazioni o depositi al Registro Imprese e il Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.)
- le violazioni di normative di competenza dei soppressi U.P.I.C.A (le cui funzioni sono state trasferite alle Camere di Commercio dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, con decorrenza dal 1 settembre 2000).
In relazione alla prescrizione, l'art. 28 L. n. 689/1981 prevede che "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile." Tale disposto deve essere letto alla luce dell'art. 2935 c.c., che precisa che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ne deriva che tale momento non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa bensì con quello in cui l'Autorità Amministrativa ne è venuta a conoscenza, poiché solo in tal caso è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa. In conclusione, il termine quinquennale di prescrizione decorre dal momento in cui viene presentata la domanda.
Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, cioè in carica al 31° giorno dalla data dell'evento.
Ai fini del calcolo del termine entro cui presentare una domanda o una denuncia, occorre contare i giorni partendo dal giorno successivo a quello dell'atto o dell'evento oggetto della pubblicità. Se il termine finale scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo. La ricorrenza del Santo Patrono non è considerata giorno festivo ai fini del computo del termine per la presentazione delle domande o denunce, pertanto la scadenza non è prorogata (Legge 27 marzo 1949, n. 260).
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI ACCERTAMENTO E DELLE SANZIONI RELATIVE ALLE DENUNCE AL REA
In attuazione dell’art. 5 del d.lgs. 82/2005 , CAD ( CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE) e dei successivi D.L. n. 179/2012, n. 217/2017 e n. 162/2019, dal 1° marzo 2021 non sarà più possibile effettuare i pagamenti verso la P.A. attraverso bollettini di CCP o bonifici bancari.
I versamenti delle spese di notifica dei verbali di accertamento e delle sanzioni relative a denunce al REA devono essere effettuati attraverso gli AVVISI DI PAGAMENTO. In caso di smarrimento o necessità di avere una copia dell’ avviso di pagamento relativo al verbale ricevuto effettuare richiesta inviando una mail al seguente indirizzo mail : PagoPa@basilicata.camcom.it. Nella richiesta indicare il numero di verbale di accertamento ricevuto e l’indirizzo mail o pec presso il quale la C.C.I.A.A. dovrà notificare l’avviso di pagamento.
Nella guida allegata sono riportate le informazioni dettagliate relative al procedimento e agli importi delle singole sanzioni.