Posta elettronica certificata

Tutte le imprese, sia individuali che collettive, hanno l'obbligo di:
Munirsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC)
Iscrivere il relativo indirizzo al Registro Imprese
Mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata

Inammissibilità di condivisione dell'indirizzo PEC
Con Direttiva del 27/4/2015 il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, ha ribadito che l'iscrizione al Registro delle Imprese dell'indirizzo di PEC di un'impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è nella titolarità esclusiva dell' impresa medesima, perché ciò costituisce il requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche. Non è pertanto possibile condividere uno stesso indirizzo PEC tra più imprese né effettuare domiciliazioni presso soggetti terzi.

Inammissibilità PEC del cittadino
Si ricorda anche che la cosiddetta "PEC al Cittadino" (CEC-PAC), con dominio @postacertificata.gov.itNON può essere iscritta nel Registro Imprese (nota n. 5527 del 26.7.2013 dell'Agenzia per l'Italia Digitale).

Strumenti per la comunicazione della PEC al Registro Imprese
Per comunicare l'indirizzo PEC al Registro Imprese è necessario procedere alla trasmissione di una pratica telematica mediante una delle seguenti opzioni:

  • Pratica semplice
    Si tratta di una procedura semplificata on-line ad uso esclusivo del titolare/legale rappresentante dell'impresa, munito del dispositivo di firma digitale, accessibile dal sito www.registroimprese.it

  • Pratica tradizionale
    Predisposta e trasmessa mediante i canali tradizionali (ComunicaStarweb, ComunicaFedra e software compatibili). Nella compilazione della pratica è necessario compilare il solo campo relativo all'indirizzo di posta elettronica certificata.

ATTENZIONE: non è possibile comunicare la PEC mediante invio di messaggio di posta elettronica al Registro Imprese.

Costo della pratica
Qualsiasi sia lo strumento utilizzato per la comunicazione della PEC, l'adempimento è totalmente gratuito poiché esente da bolli, diritti di segreteria e tariffe di spedizione. L'esenzione totale da costi si applica anche alle pratiche di modifica dell'indirizzo PEC precedentemente comunicato.

Istanza di cancellazione dal registro delle imprese da parte di imprese che non hanno comunicato l’indirizzo di posta elettronica certificata
Con circolare n. 3712/C del 17 gennaio 2019 il Ministero dello sviluppo economico si è espresso in merito alle istanze di cancellazione dal Registro delle imprese da parte di imprese individuali e societarie che non hanno comunicato l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), indicando agli Uffici camerali la necessità di procedere in ogni caso all’iscrizione delle istanze di cancellazione dal Registro delle imprese sia per le imprese individuali che per quelle societarie anche in carenza di tale indirizzo. 

Mancata comunicazione della PEC e obbligo di sospendere le domande presentate all'Ufficio del Registro Imprese.
Ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 35 del 2012, l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata. Pertanto, l'Ufficio del Registro delle Imprese deve sospendere tutte le richieste di iscrizione o modificazione riferite a società che non hanno comunicato l’indirizzo PEC, o che hanno comunicato indirizzi PEC non validi o, ancora, che hanno inviato domande non regolari.