Inibizione prosecuzione dell'attività di agente affari in mediazione per sopravvenuta mancanza dei requisiti

CON DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE n. 54 del 4 maggio 2021, E' STATA DISPOSTA L'INIBIZIONE ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE, PER SOPRAVVENUTA MANCANZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, N. 39.

Le imprese destinatarie del provvedimento sono indicate nell’elenco allegato alla determinazione.

La pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Basilicata ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 21 bis della legge n.241/90.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro il termine di 30 giorni e ricorso al T.A.R. della Basilicata entro 60 giorni dalla notifica.