Attività di installazione Impianti

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008
“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248, del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”

 

ll Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008 ha modificato le disposizioni previste dalla Legge n. 46/1990 anche nell’ambito di applicazione e nei requisiti tecnico professionali, ma mantiene la procedura di contestuale presentazione della  Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi della Legge n. 241/90 e della Comunicazione Unica presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.

Le imprese che iniziano ad esercitare le attività di impiantistica devono presentare, il giorno stesso di inizio dell’attività, la S.C.I.A. ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990, unitamente alla Comunicazione Unica presso l’Ufficio del Registro delle Imprese competente per territorio.

Ambito di applicazione

Il D.M. 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.Il punto di consegna delle forniture è il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente ovvero il punto terminale di rete come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207.

Gli impianti sono classificati come segue:

A. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere
B. impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti
C. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
D. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
E. impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
F. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
G. impianti di protezione antincendio.

Requisiti per lo svolgimento di attività impiantistiche

Le imprese sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all’art. 1 del D.M. 37/08, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da esse preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti tecnico-professionali. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DM n. 37/2008, il responsabile tecnico “svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa“. Tale previsione (fortemente innovativa rispetto alla previgente normativa) garantisce una maggiore responsabilizzazione della persona fisica in possesso dei requisiti che non potrà svolgere nessun’altra attività di carattere continuativo (sia essa imprenditoriale che professionale) nè tantomeno operare nell’ambito di più imprese. Si segnala che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.81 del 15/06/2015 e del parere rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla C.C.I.A.A. di Novara in data 5/02/2016 (parere n. 30383 del 5/02/2016), non è più possibile nominare Responsabile Tecnico un associato in partecipazione (il contratto di associazione in partecipazione, infatti, non garantisce il rapporto di immedesimazione richiesto dalle norme che disciplinano l'attività di installazione impianti di cui al D.M. 37/2008)".

Requisiti tecnico professionali

Il responsabile tecnico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • Diploma di laurea in materia tecnica specifica o diploma di tecnico superiore, conseguito presso istituti tecnici superiori - area "efficienza energetica";

  • Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore d’attività richiesto, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto seguiti da un periodo di inserimento lavorativo di almeno 2 anni continuativi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore (per le attività di cui alla lettera D dell’art.1 co.2 il periodo di inserimento lavorativo è di 1 anno);

  • Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività (corso della durata di almeno 2200 ore, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale) previo un periodo di inserimento, di almeno 4 anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (per le attività di cui alla lettera D dell’art.1 co.2 il periodo di inserimento lavorativo è di 2 anni);

  • Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di attività per cui si chiede l’abilitazione, per un periodo non inferiore a 3 anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato, in qualità di dipendente operaio installatore con la qualifica di specializzato anche a tempo parziale, o di collaboratore tecnico in forma continuativa equiparabile a quella di un operaio specializzato;

  • Prestazione lavorativa, in qualità di titolare di impresa individuale, socio di società o collaboratore familiare in forma tecnico-continuativa, nell’ambito di imprese abilitate nel ramo di attività per cui si chiede l’abilitazione, per un periodo non inferiore a 6 anni (per le attività di cui alla lettera D dell’art.1 co.2 il periodo lavorativo non può essere inferiore a 4 anni).

Requisiti di onorabilità

È necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui alla D.Lgs. 159/2011 art.67 (normativa antimafia) nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs.159/2011.

La Camera di Commercio provvede ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Modalità di iscrizione

L’impresa che intenda iniziare una delle attività disciplinate dall’art. 1 del D.M. 37/2008, deve presentare, su apposito modulo, la SCIA (Mod. SCIA/Impiantisti), da presentare contestualmente alla Comunicazione unica.

L’attività economica può essere iniziata solo il giorno in cui la SCIA viene trasmessa al registro delle imprese.

Oltre alla SCIA, in cui è inserita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di possesso dei requisiti di onorabilità, è necessario allegare la dichiarazione dell’insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia [1]. Tale ultima dichiarazione può essere resa dal titolare/legale rappresentante assumendosi la piena responsabilità ai sensi del comma 2 dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (“La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”), oppure singolarmente da parte di ogni soggetto interessato (Allegato Dichiarazione Antimafia D.M. 37/2008).

In fondo alla pagina è consultabile una Guida operativa, per utenti-Registro Imprese ed imprenditori, sulla disciplina relativa alle attività di installazione impianti e sugli adempimenti necessari ai fini delle comunicazioni obbligatorie al Registro Imprese.

Per il deposito degli attestati FER, si faccia riferimento alla guida operativa riportata in fondo alla pagina.

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[1] Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia – pubblicato in G.U. n. 226 del 28 settembre 2011.

 

 

NON SARANNO FORNITE INFORMAZIONI TELEFONICHE SE NON A SEGUITO DI ISTANZE PRESENTATE TELEMATICAMENTE