Start Up Innovative

Il Servizio è momentaneamente sospeso per consentire agli Uffici di effettuare le opportune valutazioni in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2643 del 29/03/2021 riguardante le disposizioni contenute nel D.M. 17 febbraio 2016, avente ad oggetto le "Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative".

 

 

(Normativa di riferimento: Legge n. 221/2012 di conversione del Dl 179/2012 - chiamato anche Decreto Legge Crescita 2.0)

Le startup innovative sono società di capitali costituite anche in forma cooperativa che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.  Si specifica che l'attività di mera commercializzazione di prodotti innovativi, non qualifica l'impresa che la svolge come start-up innovativa, a meno che tale commercializzazione non abbia essa stessa caratteristiche innovative (il mero e-commerce, ad es., non integra tali caratteristiche).
Al sito dedicato startup.registroimprese.it sono disponibili la normativa, le guide, i modelli e l'elenco aggiornato delle start up innovative italiane, i numeri e la statistica suddivisi per regione.
Il Ministero dello Sviluppo Economico sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it dedica una pagina alle start up innovative nella quale sono reperibili guide aggiornate sia per le start-up e sia per gli incubatori, circolari, studi, modulistica e normativa.

 

I REQUISITI DELLE START-UP

Per poter essere considerate start-up innovative, le società devono rispondere a determinati requisiti:

  • sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia;
  • costituite da non più di 60 mesi;
  • ultimo bilancio non superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuire utili;
  • non nascere da fusione scissione o cessione di ramo di azienda.

Devono inoltre avere almeno una di queste caratteristiche:

  • spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione (le start-up neo-costituite possono avvalersi del requisito delle spese di ricerca e sviluppo, qualora il legale rappresentante ne attesti gli importi relativi mediante una previsione dettagliata di dette spese che l'impresa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza - Vedi Nota Mise/Unioncamere); le spese di ricerca e sviluppo non devono essere dichiarate dalle imprese che si dichiarano start-up in quanto possiedono uno degli altri due requisiti di cui all'art. 25 comma 2, lettera h) del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con modifiche con Legge n. 221/2012);
  • almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata;
  • almeno un brevetto o privativa industriale.

 

I benefici per le start up innovative

Le startup innovative, in sede di iscrizione nel Registro delle imprese, sono esonerate dal pagamento:

  • dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle imprese;
  • del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.

Tale esenzione opera fino al quinto anno di iscrizione nel Registro delle imprese. Con circolare ministeriale n.3724/C del 19/06/2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che l'esenzione opera sempre fino al quinto anno anche per le start up che hanno beneficiato della proroga di 12 mesi stabilita all'art.38 del Decreto Legge n.34/2020. Tale proroga eccezionale non dà diritto all'esonero dal pagamento del diritto annuale e dei diritti di cui all’art.18 della Legge n°580/1993. Ne consegue, pertanto, che la start up risultante iscritta nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e beneficiare, quindi, dell’esenzione dal pagamento dei diritto annuale e dei diritti di cui al già citato art.18 Legge 580/93, fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbligata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale.

L’esonero dal versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria riguarda tutti gli atti posti in essere dalle startup innovative, successivi all’iscrizione nel registro delle imprese, quali gli aumenti di capitale agevolati. Ai sensi della circolare AAEE 16/E del 11/06/2014 e della circolare MISE n.3677/C del 20/01/2015, l’atto di cessione di quote di Srl iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese in qualità di start-up innovativa è da considerarsi soggetto ad imposta di bollo.

La normativa delle startup innovative inoltre prevede una gestione societaria flessibile, una disciplina particolare nei rapporti di lavoro, diverse facilitazioni burocratiche, procedure di  equity crowdfunding, e non assoggettamento alla procedura di fallimento ecc..

Condizione fondamentale per beneficiare di tali vantaggi è che le startup siano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese da non oltre 60 mesi dalla data di costituzione (anche se beneficiaria della proroga di 12 mesi).

Procedure e normative
La domanda di iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative del Registro delle Imprese va presentata telematicamente tramite la Comunicazione Unica.
Alla domanda occorre allegare il modello per la dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa startup innovativa. *Il modello è consultabile in allegato alla presente pagina*
Dopo l'iscrizione, le start-up innovative hanno l'obbligo di aggiornare e dichiarare il mantenimento dei requisiti entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, presentando apposita domanda.
La mancata presentazione della dichiarazione di mantenimento dei requisiti comporta la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale e la conseguente perdita dei benefici previsti per le start-up.

Sul sito startup.registroimprese.it sono disponibili la guida contenente tutte le informazioni sulle start-up innovative e il modello di autocertificazione del possesso dei requisiti.

La cancellazione dalla sezione speciale delle startup innovative per perdita dei requisiti di legge, ovvero per decorso del termine di legge previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale, è disposta a cura dell'ufficio del Registro delle Imprese. L'impresa ha comunque la possibilità di richiedere la cancellazione, presentando apposita istanza.

Le istruzioni sugli adempimenti amministrativi (costituzione, comunicazione periodiche, cancellazione) sono contenute nelle Guide pubblicate in fondo alla pagina.

 

Sul sito startup.registroimprese.it è, inoltre, disponibile la nuova piattaforma #ItalyFrontiers che coniuga le informazioni ufficiali del Registro Imprese con quelle volontarie dell’impresa al fine di favorire e sostenere queste aziende promuovendo, verso il mondo imprenditoriale e finanziario, l’eccellenza dell’innovazione italiana per dare luogo ad occasioni di business e di investimento. La nuova piattaforma, che ha beneficiato della collaborazione del Ministero dello Sviluppo Economico e di Unioncamere, prevede che per ogni startup o PMI innovativa sia disponibile una vetrina di dettaglio articolata in due sezioni: una che presenta le informazioni ufficiali del Registro Imprese, l’altra le informazioni inserite direttamente dal legale rappresentante dell’impresa che le sottoscrive con firma digitale. La piattaforma web, aperta a tutti, è consultabile anche in inglese.

 

Ulteriori informazioni sui requisiti e sul regime delle agevolazioni sono disponibili nella sezione del sito del Ministero dello sviluppo economico dedicato alle start-up.

 

COSTITUZIONE START-UP INNOVATIVE SRL  CON MODELLO TIPIZZATO

 Gli aspiranti imprenditori che intendono costituire una start up innovativa in forma di srl, in seguito alle novità introdotte dal decreto ministeriale del 17 febbraio 2016 (*allegato alla presente pagina*) possono utilizzare una procedura semplificata, che prevede per la stipula di atto costitutivo e statuto l'utilizzo di un modello standard tipizzato.