Con nota dell’11 settembre 2013, il Giudice del Registro delle Imprese di Potenza ha precisato che, sulla base delle prescrizioni normative degli artt. 2296, 2300, 2309 e 2315 cod. civ., nonché dell'art. 11, quarto comma, del D.P.R. 7 dicembre 1995 n.581, gli atti costitutivi, modificativi o estintivi delle società personali devono essere stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Sulla base di tale precisazione e pur non ignorando le prassi diffuse e consolidate presso numerosi Uffici del Registro delle Imprese, la Camera di Commercio di Basilicata non consente l’iscrizione nel Registro Imprese degli eventi inerenti la costituzione, le modificazioni e l’estinzione delle società di persone sulla base di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ma soltanto sulla base di atti pubblici o scritture private autenticate.
Si allega nota del Giudice del Registro.