Atti costitutivi, modificativi ed estintivi di società di persone

Con nota dell’11 settembre 2013, il Giudice del Registro delle Imprese di Potenza ha precisato che, sulla base delle prescrizioni normative degli artt. 2296, 2300, 2309 e 2315 cod. civ., nonché dell'art. 11, quarto comma, del D.P.R. 7 dicembre 1995 n.581, gli atti costitutivi, modificativi o estintivi delle società personali devono essere stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Sulla base di tale precisazione e pur non ignorando le prassi diffuse e consolidate presso numerosi Uffici del Registro delle Imprese, la Camera di Commercio di Basilicata non consente l’iscrizione nel Registro Imprese degli eventi inerenti la costituzione, le modificazioni e l’estinzione delle società di persone sulla base di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ma soltanto sulla base di atti pubblici o scritture private autenticate.

  Si allega nota del Giudice del Registro.