Atti costitutivi, modificativi ed estintivi di società di persone

Con nota dell’11 settembre 2013, il Giudice del Registro delle Imprese di Potenza ha precisato che, sulla base delle prescrizioni normative degli artt. 2296, 2300, 2309 e 2315 cod. civ., nonché dell'art. 11, quarto comma, del D.P.R. 7 dicembre 1995 n.581, gli atti costitutivi, modificativi o estintivi delle società personali devono essere stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Sulla base di tale precisazione e pur non ignorando le prassi diffuse e consolidate presso numerosi Uffici del Registro delle Imprese, la Camera di Commercio di Basilicata non consente l’iscrizione nel Registro Imprese degli eventi inerenti la costituzione, le modificazioni e l’estinzione delle società di persone sulla base di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ma soltanto sulla base di atti pubblici o scritture private autenticate.

 

Con decreto (n.cronol. 1007/2023 del 15/05/2023 RG n. 1137/2021) il Giudice del Registro dott.ssa Adelia Tomasetti ha parzialmente modificato l'orientamento precedente in ossequio alla volontà legislativa di semplificazione. Pertanto, a partire dal 20 giugno 2023 saranno accettate le istanze di scioglimento e cancellazione per mancata ricostituzione della pluralità dei soci da più di sei mesi presentate dal socio superstite e supportate da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il modello allegato.

Le istanze di scioglimento e cancellazione saranno considerate ammissibili solo nel caso in cui gli eventi modificativi (decesso, recesso ed esclusione) siano stati già iscritti al registro delle imprese con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2295, 2296 e 2300 del codice civile.