Con nota dell’11 settembre 2013 [1], il Giudice del Registro delle Imprese di Potenza ha precisato che, sulla base delle prescrizioni normative degli artt. 2296, 2300, 2309 e 2315 cod. civ., nonché dell'art. 11, quarto comma, del D.P.R. 7 dicembre 1995 n.581, gli atti costitutivi, modificativi o estintivi delle società personali devono essere stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Sulla base di tale precisazione e pur non ignorando le prassi diffuse e consolidate presso numerosi Uffici del Registro delle Imprese, la Camera di Commercio di Basilicata non consente l’iscrizione nel Registro Imprese degli eventi inerenti la costituzione, le modificazioni e l’estinzione delle società di persone sulla base di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ma soltanto sulla base di atti pubblici o scritture private autenticate.
Con decreto (n.cronol. 1007/2023 del 15/05/2023 RG n. 1137/2021) il Giudice del Registro dott.ssa Adelia Tomasetti ha parzialmente modificato l'orientamento precedente in ossequio alla volontà legislativa di semplificazione. Pertanto, a partire dal 20 giugno 2023 saranno accettate le istanze di scioglimento e cancellazione per mancata ricostituzione della pluralità dei soci da più di sei mesi presentate dal socio superstite e supportate da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il modello allegato [2].
Le istanze di scioglimento e cancellazione saranno considerate ammissibili solo nel caso in cui gli eventi modificativi (decesso, recesso ed esclusione) siano stati già iscritti al registro delle imprese con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2295, 2296 e 2300 del codice civile.