Autoriparazione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

  • Legge n. 122 del 5 febbraio 1992 recante “disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione”
  • Legge n. 224 del 11 dicembre 2012 di modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attivita' di autoriparazione
  • Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di stabilità 2018) - art. 1 comma 1132.

Per autoriparatori si intendono le imprese che, in forma individuale o societaria, svolgono attività di manutenzione e di riparazione di veicoli e di complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone o di cose. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, nonché l'installazione di impianti e componenti fissi.

L'attività di autoriparazione (di cui alla legge n. 122/1992 D.P.R n. 558/99 art. 10) è disciplinata al fine di elevare il grado di sicurezza nella circolazione stradale attraverso una qualificazione dei servizi resi dalle imprese che effettuano interventi sui veicoli. Con la L.122/1992 il legislatore ha inteso, infatti, riservare la professione di autoriparatore a quei soggetti che siano in possesso dei requisiti ritenuti necessari a garantire che gli interventi sui mezzi di trasporto circolanti su strada vengano effettuati a regola d’arte.

A partire dal 20 ottobre 2017, con l'entrata in vigore della modulistica unificata (v.allegato), anche per le attività di autoriparazione dovrà essere necessariamente richiesta la SCIA al SUAP, già recepita dal portale impresainungiorno.gov.it (vedi anche link: http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/nuovi-moduli-unificati-e-semplificati/)

 L’ autoriparazione si distingue in attività di:
meccatronica (ai sensi dellaL. n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, che ha modificato la L. 122/1992, creando una nuova attività - meccatronica - che va a sostituire le attività di “meccanica e motoristica” ed “elettrauto”); [1]
carrozzeria;
gommista.
E' richiesta l'abilitazione anche per l'esercizio dell'attività di riparazione avente carattere strumentale o accessorio, per le imprese che svolgono in prevalenza commercio di veicoli, nonché per ogni organismo di natura privatistica che svolge attività di riparazione per uso esclusivamente interno. Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione all'attività di autoriparazione esercitata.

Requisiti per lo svolgimento di attività di autoriparazione
Le imprese, ditte individuali o società, che intendano svolgere attività di autoriparazione sono abilitate tramite la designazione di un responsabile tecnico che abbia con l’impresa un rapporto d’immedesimazione, in possesso dei requisiti personali per ciascuna delle attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione nell’apposita sezione. Si segnala che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 e del parere rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla C.C.I.A.A. di Novara in data 5/02/2016 (parere n. 30383 del 5/02/2016), non è più possibile nominare Responsabile Tecnico un associato in partecipazione (il contratto di associazione in partecipazione, infatti, non garantisce il rapporto di immedesimazione richiesto dalle norme che disciplinano l'attività di autoriparazione).

Requisiti tecnico professionali
Il responsabile tecnico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- Diploma di laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in materia tecnica attinente l’attività;
- Corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dirette dipendenze di imprese operanti nel settore per cui si chiede l’abilitazione, nell’arco degli ultimi cinque anni;
- Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un’impresa del settore per cui si chiede l’abilitazione, per un periodo non inferiore a 3 anni nell’arco degli ultimi 5 anni, in qualità di operaio qualificato.

Requisiti di onorabilità
Il responsabile tecnico, oltre ai requisiti tecnico professionali, deve possedere i seguenti requisiti personali:
- Essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero in uno Stato anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;
- Non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all’art.1 comma 2 della legge 122/92, per i quali è prevista una pena detentiva
- E’ inoltre necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui alla D.Lgs. 159/2011 art.67 (normativa antimafia) nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs.159/2011.

La L. 11/12/2012, n. 224 ha modificato l’art. 1 della L. 5 febbraio 1992 n. 122, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione, facendo confluire le due sezioni “meccanica motoristica” ed “elettrauto” in una nuova ed unica sezione denominata “meccatronica”.

La Legge n.14 del 24/02/2023 (art.22-ter) ha prorogato al 5 gennaio 2024 la scadenza per la regolarizzazione alla sezione meccatronica prevista dalla L.224/2012.

Le imprese, che alla data di entrata in vigore della normativa sopra indicata, risultavano abilitate per l’attività di meccanica motoristica o di elettrauto, possono proseguire le rispettive attività per undici anni, quindi fino al 5 gennaio 2024, con l’impegno a frequentare con esito positivo un corso professionale istituito dalla Regione, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta.

Alla luce di quanto sopra indicato si fa presente quanto segue:

  1. le imprese che alla data di entrata in vigore della nuova normativa (05/01/2013) risultavano  già abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica;
  2. le imprese che alla data di entrata in vigore della nuova normativa (05/01/2013) risultavano abilitate sia all'attività di meccanica/motoristica sia a quella di elettrauto (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122) in forza di due responsabili tecnici, di cui uno abilitato alla meccanica-motoristica e l’altro a quella di elettrauto, nell’eventualità che uno dei due responsabili tecnici cessi dalla propria carica, saranno obbligate a far frequentare, con esito positivo, al responsabile tecnico superstite il corso professionale istituito dalle Regioni, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, e una volta decorsi gli undici anni successivi al 05/01/2013,  il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa. Nel caso l’impresa scelga di sostituire il responsabile tecnico cessato, il nuovo responsabile tecnico nominato dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività di meccatronica;
  3. le imprese che alla data di entrata in vigore della nuova normativa (05/01/2013) risultavano abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono proseguire le rispettive attività per gli undici anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti per lo svolgimento delle attività di meccanico-motoristica ed elettrauto, ai sensi dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa.
  4. le imprese che alla data di entrata in vigore della nuova normativa (05/01/2013) sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, con persone preposte alla gestione tecnica, anche se titolari dell'impresa, che abbiano già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della nuova normativa, possono proseguire l'attività di meccanica motoristica o elettrauto fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

 Si ricorda, pertanto, che le imprese di autoriparazione abilitate alle attività di meccanica motoristica o a quella di elettrauto hanno tempo fino al 5 gennaio 2024 per regolarizzare la posizione del titolare/legale rappresentate/responsabile tecnico. Ognuno dei soggetti sopra indicati in possesso dei requisiti per la sola meccanica motoristica o per la sola elettrauto entro tale termine dovranno aver frequentato positivamente il corso e pertanto richiedere l’abilitazione della sezione della meccatronica, in caso di mancata regolarizzazione di procederà con la cessazione d’ufficio degli stessi ed eventuale esercizio dell’attività. Qualora entro tale periodo le imprese non abbiano provveduto a regolarizzarsi, le stesse non potranno proseguire le singole attività di meccanica motoristca o elettrauto con il conseguente avvio del procedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.

ADEGUAMENTO ALLA MECCATRONICA: tramite il Suap competente ed entro il 5 gennaio 2024, occorre presentare apposita SCIA di inizio attività di meccatronica con nomina del responsabile tecnico designato, allegando documentazione comprovante la frequenza con esito positivo al corso professionale e, constestualmente, una pratica Comunica di aggiunta dell’attività di meccatronica e di nomina del relativo responsabile tecnico per l’iscrizione dei dati nel REA.

 Rientrano nell’attività di “autoriparazione”:

- tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli (o complessi di veicoli) a motore;
- installazione sui veicoli (o complessi di veicoli) a motore di impianti e componenti fissi;
- riparazione pneumatici, anche se svolta da impresa diversa da quella che effettua lo smontaggio e il rimontaggio.

 Non rientrano, invece, nell’attività di “autoriparazione”:

- lavaggio dei veicoli, rifornimento di carburante, sostituzione filtro aria e filtro olio, sostituzione olio lubrificante e altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento;
- commercio esclusivo di veicoli (Le imprese che esercitano in prevalenza attività di commercio o noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto e tutte le altre imprese o enti che svolgano con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione per uso interno sono comunque soggette alla disciplina dell’autoriparazione);
- attività di costruzione di veicoli (seppure speciali) e di costruzione di carrozzerie;
- attività di riparazione di veicoli non adibiti al trasporto su strada di persone e cose;
- attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole provviste di officina interna;
- attività esercitata da particolari categorie di artigiani (es. carrozzieri battitori, riparatori di parabrezza) che svolgono il loro servizio in favore delle officine (senza alcun intervento nelle operazioni sul veicolo). Lo stesso principio vale per il carburatorista che non interviene nel servizio al cliente finale;
- rigenerazione di pneumatici (i pneumatici vengono completamente rigenerati e commercializzati previo controllo dei loro requisiti di sicurezza).

La Camera di Commercio provvede ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

 

Modalità di iscrizione

L’impresa che intenda iniziare un’attività rientrante in una o più sezioni disciplinate dall’art. 1 della Legge 122/92, deve presentare, su apposito modulo, la SCIA (Mod. SCIA/Autoriparatori), da presentare contestualmente alla Comunicazione unica. Oltre alla SCIA, in cui è inserita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di possesso dei requisiti di onorabilità (a carico del responsabile tecnico), è necessario allegare la dichiarazione dell’insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia [2]. Tale ultima dichiarazione può essere resa dal titolare/legale rappresentante (Allegato Dichiarazione “Società”) assumendosi la piena responsabilità ai sensi del comma 2 dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (“La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”), oppure singolarmente da parte di ogni soggetto interessato (Allegato Dichiarazione “Persone”).

Le imprese che già esercitano le attività di autoriparazione ed intendono comunicare la designazione di un nuovo responsabile tecnico in sostituzione del precedente devono allegare, alla pratica, il modello "RT/Autoriparatori"  nel quale è compresa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del nuovo responsabile tecnico.

In fondo alla pagina è consultabile una Guida operativa per utenti-Registro Imprese ed imprenditori, sulla disciplina relativa alle attività di autoriparazione e sugli adempimenti necessari ai fini delle comunicazioni obbligatorie al Registro Imprese.

 

Abolito l’obbligo di presentazione del certificato di idoneità fisica per l’autoriparazione

Il decreto legge n.5/2012 convertito con la legge n.35/2012 (art. 39) ha  soppresso il possesso del requisito di idoneità fisica per avviare l’esercizio dell’attività di autoriparazione e quindi l’obbligo di presentare il certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall’ASL, previsto dalla legge n. 122/92 all’art. 7, comma 1, lett. c).

 

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[1] Le imprese che, alla data del 05/01/2013 risultano abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica. Le imprese, invece, che alla stessa data sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, possono proseguire le rispettive attività per i dieci anni successivi al 05/01/2013. Entro i suddetti 5 anni, le persone preposte alla gestione tecnica, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del c. 2 dell'art. 7 della L. 122/1992 , devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo c. 2 della L. 122/1992, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. Qualora il preposto alla gestione tecnica abbia compiuto 55 anni alla data del 05/01/2013, può proseguire l’attività fino al conseguimento della pensione di vecchiaia.

[2] Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia – pubblicato in G.U. n. 226 del 28 settembre 2011.

 

 

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