Facchinaggio

 (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 221 del 30/06/2003 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n.57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio”)

L’attività di facchinaggio è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da parte di imprese, in forma individuale o societaria, che esercitano una fra le seguenti attività:

  • Portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’ articolo 21  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • Insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
     

La Circolare M.A.P. n. 3570, del 30 dicembre 2003, precisa che ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di facchinaggio rilevano non le singole attività, ad esempio di mattazione o abbattimento alberi, ma le attività di movimentazione dei prodotti di mattazione o abbattimento alberi.

La Circolare M.A.P. prot. n. 548552 del 9 marzo 2004, inoltre, precisa che solo nel caso in cui tali attività sono preliminari e complementari all’attività di facchinaggio rientrano nella normativa in questione. Viceversa qualora l’attività principale dell’impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto e l’attività di facchinaggio sia solo strumentale a queste, non è applicabile la normativa in questione.

Soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese

I consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, indicano una o più imprese del consorzio, affidatarie dei servizi, dotate dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 221/2003.

Gli enti che esercitano una o più attività, ricomprese tra quelle di cui all'articolo 2 del D.M. 221/2003 e non svolgono attività commerciale in via prevalente, si iscrivono nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, e 7 del D.M. 221/2003.

I facchini non imprenditori, che presentano denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 342/1994, non sono soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese.

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendono aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attività di cui all'articolo 2 del D.M. 221/2003 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle attività di facchinaggio, nel presupposto di un mutuo riconoscimento e di una armonizzazione tra le norme nazionali e quelle dello Stato di provenienza, fatti salvi i requisiti previsti per l'inserimento nelle fasce di classificazione. Tali disposizioni non si applicano alle imprese di facchinaggio stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio nazionale.

Requisiti per lo svolgimento di attività di facchinaggio

Le imprese che svolgono attività di facchinaggio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità.

Ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 147 del 2012, i requisiti di capacità economico-finanziaria sono stati eliminati, per cui non sono più richiesti: l’affidabilità attestata da istituto bancario, il possesso di un patrimonio netto pari almeno all’8% del fatturato totale, l’inesistenza di notizie sui protesti.

Restano confermati i requisiti di onorabilità elencati all’art. 7 del D.M. 221/2003 e devono essere posseduti da:

- titolare, institore e procuratore di impresa individuale;
- tutti i soci di snc;
- soci accomandatari di sas e sapa;
- amministratori delle società di capitali e delle società cooperative.

Fasce di Classificazione

Tutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio, nello specifico settore di attività.

Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.

Le fasce di classificazione sono le seguenti:

  • inferiore a 2,5 milioni di euro
  • da 2,5 a 10 milioni di euro
  • superiore a 10 milioni di euro

L’inserimento nella fascia di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell’elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall’indicazione dei compensi ricevuti, che l’impresa fornirà nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 47. Per l’iscrizione delle fasce di classificazione è necessario presentare il modello “Facchinaggio/Fasce di classificazione”.  All’impresa non è consentito stipulare un singolo contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita.La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi.

Procedimento

Le imprese individuali o le società devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il giorno stesso di inizio dell’attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, utilizzando l’apposita modulistica.

Il possesso dei requisiti di onorabilità viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati e non è obbligatorio allegare altri documenti

La Camera di Commercio provvede ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Modalità di iscrizione

L’impresa che intenda iniziare un’attività rientrante nella disciplina del D.M. 221/2003, deve presentare, su apposito modulo, la SCIA (Mod.SCIA/Facchinaggio), contestualmente alla Comunicazione unica. Oltre alla SCIA, in cui è inserita la dichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità del soggetto che segnala l’inizio dell’attività, è necessario allegare la dichiarazione dell’insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia. Tale ultima dichiarazione può essere resa dal titolare/legale rappresentante (Allegato Dichiarazione “Società”) assumendosi la piena responsabilità ai sensi del comma 2 dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (“La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”), oppure singolarmente da parte di ogni soggetto interessato (Allegato Dichiarazione “Persone”).

MODULISTICA E COSTI AMMINISTRATIVI

La SCIA di avvio attività è disponibile sul sito www.impresainungiorno.gov.it nella sezione “magazzinaggio - fachinaggio imprenditoriale” ed in particolare. La SCIA al SUAP territorialmente competente deve essere trasmessa contestualmente alla Comunicazione Unica.

 

Per la variazione dei soggetti d’impresa (ad es. amministratore), occorre allegare alla pratica Registro Imprese il modello “Comunicazione variazioni soggetti in attività di imprese di facchinaggio” presente in allegato a questa pagina;

Per la domanda di iscrizione e/o variazione nelle fasce di classificazione per volumi d'affari, invece, occorre allegare il modello “Fasce di Classificazione” presente in allegato a questa pagina.

 

 

Imprese Individuali

Società

Coop. Sociali

Modulistica Registro Imprese

 

I1 / I2 / UL

S5 / UL

S5 / UL

Allegati

Mod.SCIA

[se inizia l'attività]

Mod. SCIA

[se inizia l'attività]

Mod. SCIA

[se inizia l'attività]

 

Mod. comunicazione variazione Soggetti

[se cambiano i soggetti d’impresa – ad es. l’amministratore]

Mod. comunicazione variazione Soggetti

[se cambiano i soggetti d’impresa – ad es. l’amministratore]

Mod. comunicazione variazione Soggetti

[se cambiano i soggetti d’impresa – ad es. l’amministratore]

Diritti di Segreteria

Misura prevista di 18 € + maggiorazione di 9 €

 

Misura prevista di 30 € + maggiorazione di 15 €

 

Misura prevista di 15 € + maggiorazione di 15 €

 

Imposta di Bollo

€ 17,50

NO

NO

Concessione Governativa

NO

NO

NO

 

 

SI PRECISA CHE NON SARANNO FORNITE INFORMAZIONI TELEFONICHE SE NON A SEGUITO DI ISTANZE PRESENTATE TELEMATICAMENTE