Albo Imprese Artigiane

La Legge 8 agosto 1985, n° 443, e ss. modifiche (Legge Quadro per l’Artigianato), e la Legge 20.05.1997 n. 133 sanciscono l’obbligatorietà dell’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane per le imprese sottoindicate aventi i requisiti soggettivi, oggettivi e dimensionali di cui alla legge stessa e che abbiano, per scopo prevalente, lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi (escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliarie a queste ultime, di somministrazione di alimenti e bevande):
1) Imprese individuali;
2) Società in nome collettivo;
3) Società Cooperative a r.l.;
4) Società in Accomandita Semplice;
e la successiva Legge 05.03.2001 n. 57 art. 13 sancisce che l’impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla suddetta legge e con gli scopi di cui al primo comma dell’art. 3, presenti domanda di iscrizione, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell’albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

 
Dal 15 gennaio 2011 anche la presentazione di istanze relative alla nascita, modificazione e cessazione di imprese artigiane avviene esclusivamente in modalità telematica.
Già con provvedimento del Conservatore della Camera di Commercio, nelle more dell'emanazione della legge regionale di adeguamento alla normativa nazionale, si era stabilito di uniformare l'adempimento amministrativo delle imprese artigiane al principio della Comunicazione Unica e dell'Impresa in un giorno: le iscrizioni di imprese artigiane avvenivano con Comunicazione Unica corredata di un procedimento contestuale in SCIA destinato al Suap del Comune di competenza.
Con  l’entrata  in vigore il 28 agosto u.s. della Legge Regionale n. 29 del12 agosto 2015, “Nuova Legge Organica in Materia di Artigianato”, viene sancito che le imprese artigiane si iscrivono al Registro delle Imprese e avviano l'attività, al pari di tutte le altre imprese, trasmettendo una Comunicazione unica per la nascita dell’impresa, accompagnata da apposita segnalazione certificata di inizio attività  (SCIA) contenente le dichiarazioni specifiche relative all'iscrizione/modifica/cancellazione dei requisiti di impresa artigiana.
La Camera di Commercio è, infatti, delegata a svolgere le funzioni amministrative di iscrizione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane al Registro Imprese.
Ai comuni risultano, altresì, assegnate tutte le competenze in materia di accertamento, contestazione, notificazione delle violazioni, applicazione e riscossione delle sanzioni, compresa l’emanazione delle ordinanze ingiunzioni, mentre gli importi delle sanzioni riscosse, al netto delle spese sostenute per la riscossione, sono di competenza camerale. 
Lo strumento di compilazione messo a disposizione dal Sistema Camerale, il servizio on-line "Starweb", consente l'adempimento con l'aggiunta, nel dettaglio Pratica, tra gli "ULTERIORI ADEMPIMENTI DA ASSOLVERE CON QUESTA ComUnica", di una "Pratica SUAP" inserita in base al metodo di compilazione in vigore presso ogni singolo comune e definito nel portale "impresainungiorno.gov.it".
Per i comuni lucani in delega al sistema camerale, il sistema di compilazione on line contiene i procedimenti nel settore Industria e Artigianato, scegliendo le attività specifiche (acconciatori, estetisti, ecc.ecc.) oppure una attività generica "Attività produttiva industriale, manifatturiera, altre attività artigianali" e selezionando il procedimento di avvio attività [Iniziare l'attività artigiana (art. 16 L.R. 22/2005)].
Le Commissioni provinciali risultano soppresse e, di conseguenza, non sarà più svolta l’attività istruttoria collegiale di tale organismo cui erano subordinati tutti gli eventi inerenti la vita dell’impresa artigiana.
Alla “Commissione  Regionale per l’artigianato Basilicata” (CRAB) sono attribuite le funzioni di organo decisorio sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dalla Camera di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, oltre a quelle ulteriori indicate nell'art. 10 della predetta Legge regionale N.29/2015.

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

La Commissione Regionale di Basilicata per l'artigianato, nella seduta tenutasi in data 23 luglio 2020, ha emanato una interpretazione autentica in ordine all'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane, ai sensi della norma regionale vigente, stabilendo che la tassa di concessione governativa non ha effetto abilitante e pertanto non è dovuta. A partire da tale data, per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane non sarà più richiesto l'assolvimento della suddetta tassa.

 

Contatti

Ufficio Registro Imprese - Albo Imprese Artigiane

Nominativo
Sig.ra Giacinta Tralli
Indirizzo
Potenza, Via dell'Edilizia snc - Matera, Via Lucana, 82
Telefono
0835338459
Email
registro.imprese@basilicata.camcom.it
PEC
cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it
Orari

Accesso al pubblico:
Lunedì: dalle 8,45 alle 13,00
Martedì: dalle 8,45 alle 13,00 e dalle 15:30 alle 17:15
Mercoledì: dalle 8,45 alle 13,00
Giovedì: dalle 8,45 alle 13,00 e dalle 15:30 alle 17:15
Venerdì: dalle 8,45 alle 13,00

Personale Assegnato:

  • Dott.ssa Nicoletta Guida - Tel. 0971412314 - Email: nicoletta.guida@basilicata.camcom.it
  • Dott.ssa Eleonora Archetti (Collaboratrice Esterna) - Tel 0971412344 Email: eleonora.archetti@basilicata.camcom.it
  • Dott.ssa Cristina Scavone (Collaboratrice Esterna) - Tel. 0971412328 Email: cristina.scavone@basilicata.camcom.it

 

Note

Dirigente d'area:
AVV. CATERINA FAMULARO
Incarico di Elevata Qualificazione:
DOTT. VINCENZO D'ELICIO