Commercio all'Ingrosso

Per "commercio all'ingrosso" si intende l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

L'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso (alimentare e non alimentare), è subordinata esclusivamente al possesso dei requisiti morali e di onorabilità di cui all'art. 71 del D.lgs.n. 59/2010. Il D.Lgs 147/2012 ha infatti soppresso, a far tempo dal 14.09.2012, i requisiti professionali per il commercio all'ingrosso di alimentari. Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 147/2012, inoltre, è stato soppresso il divieto di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

I requisiti morali debbono essere posseduti da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 D.Lgs 159/2011 ed in particolare:

- dal titolare nel caso di imprese individuali;
- dai soci amministratori, nel caso di società di persone;
- dagli amministratori, nel caso di società di capitali e cooperative.

Le istanze per l’avvio dell’attività devono essere presentate utilizzando ComUnica, per via telematica o su supporto informatico.

L'attività può avere inizio dalla data di presentazione dell'istanza, come previsto dall'art. 19 della L. n. 241/1990.

 

REQUISITI MORALI (art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.)

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:

a. Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b. Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c. Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d. Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e. Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f. Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di impresa individuale, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal titolare.

Modalità di iscrizione

Per la denuncia di inizio attività, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, le imprese devono presentare la Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa contestualmente alla SCIA al SUAP del Comune  territorialmente competente.  Per l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, è altresì necessaria la c.d. notifica sanitaria da presentare contestualmente alla comunicazione nell'ambito della SCIA unica.
Per maggiori informazioni sui procedimenti relativi all'attività di commercio all'ingrosso visita il sito www.impresainungiorno.gov.it

Con l'accordo in conferenza unificata Stato-Regioni-Enti Locali del 22 febbraio 2018 sono stati approvati i nuovi moduli relativi a al commercio all’ingrosso (vedi allegato).

In caso di rinnovo degli organi amministrativi di società esercitante l'attività di commercio all'ingrosso, i nuovi amministratori devono allegare alla pratica le dichiarazioni riportate in questa pagina (le autodichiarazioni antimafia devono essere rese da tutti i soggetti obbligati).