Inibizione attività per agenti e rappresentanti di commercio

CON DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE n.227 del 28 settembre 2023, E' STATA DISPOSTA L'INIBIZIONE ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO, PER SOPRAVVENUTA MANCANZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE 3 MAGGIO 1985, N. 204, DI 18 IMPRESE. Le imprese destinatarie del provvedimento sono indicate nell’elenco allegato alla determinazione. Si specifica che tale elenco può contenere imprese che nelle more dell'adozione del provvedimento hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione. Si suggerisce, pertanto, di verificare accedendo al cassetto digitale dell'imprenditore 

L’impresa che ha subìto il provvedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività di agente e/o rappresentante di commercio, può denunciare il riavvio dell’attività, se ancora in possesso dei requisiti professionali, presentando gli usuali modelli di iscrizione con il modello “ARC” compilato nelle sezioni SCIA e Requisiti. Per le società, la pratica deve essere trasmessa telematicamente seguendo le indicazioni fornite al link: https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/basilicata?apriSchedaMadre=113982205  Per le ditte individuali, la pratica deve essere trasmessa telematicamente seguendo le indicazioni fornite al link: https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/basilicata?apriSchedaMadre=113982517

 


CON DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE n.8 del 12 gennaio 2023, E' STATA DISPOSTA L'INIBIZIONE ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO, PER SOPRAVVENUTA MANCANZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE 3 MAGGIO 1985, N. 204, DI 8 IMPRESE. Le imprese destinatarie del provvedimento sono indicate nell’elenco allegato alla determinazione.

L'adozione del provvedimento è stata comunicata mediante pubblicazione all'albo on line.

La pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Basilicata ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 21 bis della legge n.241/90. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro il termine di 30 giorni e ricorso al T.A.R. della Basilicata entro 60 giorni dalla notifica.


CON DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE n. 241 del 21 dicembre 2022, E' STATA DISPOSTA L'INIBIZIONE ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO, PER SOPRAVVENUTA MANCANZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE 3 MAGGIO 1985, N. 204,DI 7 IMPRESE. Le imprese destinatarie del provvedimento sono indicate nell’elenco allegato alla determinazione.

L'adozione del provvedimento è stata comunicata mediante pubblicazione all'albo on line.

La pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Basilicata ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 21 bis della legge n.241/90. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro il termine di 30 giorni e ricorso al T.A.R. della Basilicata entro 60 giorni dalla notifica.


CON DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE n. 47 del 22 aprile 2021,E' STATA DISPOSTA L'INIBIZIONE ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO, PER SOPRAVVENUTA MANCANZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE 3 MAGGIO 1985, N. 204,DI 201 IMPRESE.

Le imprese destinatarie del provvedimento sono indicate nell’elenco allegato alla determinazione.

La pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Basilicata ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 21 bis della legge n.241/90.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro il termine di 30 giorni e ricorso al T.A.R. della Basilicata entro 60 giorni dalla notifica.