Diritto annuale

Il diritto annuale è un tributo che ciascun soggetto iscritto o annotato al Registro delle Imprese alla data del 1° Gennaio deve versare a favore della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede legale.

Entro il 01 Luglio 2024 dovrà essere effettuato il pagamento del diritto annuale per l'anno 2024. Il versamento potrà essere anche effettuato entro il 31 Luglio 2024 maggiorando gli importi dello 0,40% (anche in caso di utilizzo in compensazione di crediti derivanti da altri tributi e/o contributi). La scadenza è diversa per il diritto di nuova iscrizione (imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti nel 2023). Il diritto annuale di nuova iscrizione (per le imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti in corso d'anno) è versato, come modalità principale, utilizzando ComUnica, ovvero mediante addebito diretto al momento della protocollazione della domanda stessa. Se non è stato pagato contestualmente alla presentazione della pratica, dovrà essere versato nei 30 giorni successivi con modello F24; trascorsi i 30 giorni, si dovrà procedere (sempre utilizzando il modello F24) al ravvedimento.  

L'articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha disposto il differimento al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, dei termini dei versamenti che scadono al 30 giugno 2024 e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al medesimo D.Lgs n.13/2024. Il medesimo differimento si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Tenuto conto di quanto sopra, la proroga stabilita con il decreto legge in oggetto si applica, pertanto, anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2024 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma sopra citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie.

Resta inteso che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 1° luglio 2024 (cadendo il 30 giugno di domenica), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%

Il Diritto Annuale, se dovuto in misura fissa e interamente destinato ad un'unica Camera di Commercio, può essere versato anche tramite la nuova App "Impresa Italia", disponibile sullo store di Apple, Android e Huawei. Se l'importo è variabile oppure dovuto a più Camere di Commercio, sulla nuova App sarà comunque possibile effettuare il calcolo e controllare la situazione dei pagamenti effettuati negli anni precedenti.

Sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, oppure nel REA. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 telematico (salvo il caso di nuove iscrizioni), direttamente da parte dell'impresa oppure con delega a un intermediario abilitato. Si dovrà compilare la "Sezione IMU e altri tributi locali", indicando la sigla di PZ per la provincia di  Potenza e MT per la provincia di Matera, il codice tributo 3850 e l'anno di riferimento 2024. In alternativa è possibile anche pagare online sul sito dirittoannuale.camcom.it

Gli importi da versare per il 2024 sono calcolati sulla base di quelli del quadriennio 2011 - 2014 (che erano stati stabiliti con decreto del 21.04.2011) ridotti del 50%, come previsto dall'art. 28 c. 1 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in L. 11.08.2014 n. 114. Tale norma è ribadita nel Decreto Ministeriale 08.01.2015. Per il 2022, la Camera di Commercio di Basilicata ha deliberato la maggiorazione del 20% rispetto agli importi ministeriali. Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che autorizza tale maggiorazione è stato emanato in data 23.02.2023 e pubblicato sul sito del Ministero stesso, entrando in vigore il 17.04.2023. Le imprese e le unità locali iscritte prima di tale data, che hanno pagato gli importi provvisori non maggiorati, dovranno integrare la differenza nel termine del 30.11.2023.

Con provvedimento n.11 del 30-07-2020, il Consiglio della Camera di Commercio della Basilicata ha approvato il Nuovo Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale (in vigore dal 17 agosto 2020)

 

Contatti

Ufficio Diritto Annuale

Nominativo
Dr.ssa Annamaria Caterino
Indirizzo
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CAP
85100
Telefono
0971412318
Email
diritto.annuale@basilicata.camcom.it
PEC
cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it
Orari

Accesso al pubblico:
Lunedì: dalle 8,45 alle 13,00
Martedì: dalle 8,45 alle 13,00 e dalle 15:30 alle 17:00
Mercoledì: dalle 8,45 alle 13,00
Giovedì: dalle 8,45 alle 13,00 e dalle 15:30 alle 17:00
Venerdì: dalle 8,45 alle 13,00

Personale Assegnato

  • Dott.ssa Carmela Lupo - Tel. 0835338433 Email: carmela.lupo@basilicata.camcom.it
  • Dott. Massimo Di Mauro (Collaboratore Esterno) Tel. 0971412320 Email: massimo.dimauro@basilicata.camcom.it
Note

Dirigente d'area:
AVV. CATERINA FAMULARO
Incarico di Elevata Qualificazione:
DOTT. VINCENZO D'ELICIO