Scadenza ordinaria per il versamento
Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero:
- entro il 01 Luglio 2024 per il versamento senza 0,40%.
- oppure entro il 31 Luglio 2024 per il versamento con 0,40% (anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).
Scadenza per le iscrizioni in corso d'anno
Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti nel 2024 pagano al momento del deposito della domanda (tramite ComUnica, con addebito su conto prepagato); altrimenti dovranno provvedere al versamento con modello F24 nei trenta giorni successivi.
Si ricorda che tutti i soggetti iscritti per trasferimento di sede da altra provincia non devono versare al momento dell'iscrizione, ma dovranno provvedere al versamento, alla scadenza ordinaria, alla Camera in cui erano iscritti all'1/1 (oppure, se trasferiti durante il primo anno di vita, avranno già pagato al momento dell'iscrizione all'altra Camera).
Società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare
Nel caso in cui la società usufruisca della proroga di approvazione del bilancio e/o chiuda l'esercizio in una data diversa dal 31/12, il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte, ovvero (articolo 17 D.P.R. 7.12.2001 n. 435 e successive modifiche e integrazioni):
- per le società che devono approvare il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- per le società che in base a disposizione di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi, l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- nel caso indicato al punto precedente, se il bilancio non è approvato entro il termine stabilito, l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
L'anno di riferimento da indicare nel modello F24 (solo nel caso di esercizio che non si chiuda al 31/12) coincide con quello del giorno di chiusura dell'esercizio cui il versamento si riferisce (mentre, se l'esercizio è solare, si versa indicando l'anno successivo):
1º esempio: esercizio chiuso il 31/12/2023; versamento del diritto 2024 entro il 30/06/2024.
2º esempio: esercizio chiuso il 30/04/2024, versamento del diritto 2024 entro il 31/10/2024.
3º esempio: esercizio chiuso il 30/09/2024, versamento del diritto 2024 entro il 31/03/2025.
Nei tre casi proposti, si suppone che il bilancio sia stato approvato nei 4 mesi. Nel caso di bilancio approvato il quinto mese dopo la chiusura dell'esercizio, le scadenze rimangono invariate; se il bilancio è approvato - in base a proroga prevista nello statuto - in 6 mesi, le scadenze sopra riportate diventano rispettivamente 31/07/2024, 02/12/2024, 30/04/2025.
È sempre possibile effettuare il pagamento negli ulteriori 30 giorni successivi, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% (anche in caso di versamento in compensazione con altri tributi).
Nel caso di passaggio da esercizio coincidente con l'anno solare a infrannuale o viceversa , si applicheranno le consuete regole: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello IRAP anno (n) redditi (n-1) si pagherà il diritto annuale con indicazione dell'anno (n) . Se, a causa di tale passaggio, lo stesso modello IRAP anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà a una rideterminazione complessiva del tributo dovuto alla Camera di Commercio per l'anno (n): ciò proprio per il carattere "annuale" del tributo.
Nel caso invece di società con esercizio prolungato (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), tali soggetti verseranno il diritto dovuto al momento dell'iscrizione, e l'anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato - effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato al momento dell'esazione con scadenza ordinaria. Ciò, di nuovo, per il carattere "annuale" del tributo. Si veda, a proposito, la circolare MAP n. 555358 del 25.7.2003.