Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale:
- Le imprese in fallimento o liquidazione coatta amministrativa a partire dall’anno successivo a quello di adozione del provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- Le imprese individuali con attività cessata entro il 31/12 e che abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
- Le società ed altri enti collettivi con bilancio finale di liquidazione approvato entro il 31/12, purchè abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
- Le cooperative nei confronti delle quali l'autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (art.2544 c.c.), dall’anno successivo a quello in cui il provvedimento è stato adottato.