Ravvedimento operoso

Ravvedimento operoso sul diritto annuale

Che cosa è

L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del DLgs 472/97, consente di sanare spontaneamente, entro precisi limiti di tempo, la violazione di norme tributarie mediante il pagamento contestuale del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. Con circolare n. 3567/C del 16.10.2003 il Ministero delle Attività Produttive ha chiarito che il ravvedimento operoso è applicabile anche al diritto annuale.

Il DM 27 gennaio 2005, n. 54 (Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale), pubblicato sulla GU del 19/4/2005, n. 90, ha allineato le misure delle sanzioni dovute per i casi di tardivo o di omesso versamento del diritto annuale a quelle fiscali previste dal DLgs 472/97. Con Circolare 20 giugno 2005, n. 3587/C del Ministero delle Attività Produttive sono state chiarite le modalità di applicazione.

Con circolare 30 dicembre 2008, n. 62417 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che la modifica all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 prevista dal DL 29 novembre 2008, n. 185, non ha un automatico effetto di modifica del comma 1, lettere a) e b) dell'art. 6 del decreto n. 54/2005.

Chi lo può utilizzare

Il ravvedimento può essere applicato da parte delle imprese che non hanno versato il diritto annuale alla scadenza o che lo hanno versato in modo incompleto oppure che lo hanno versato in ritardo.

IL RAVVEDIMENTO PUÒ ESSERE APPLICATO SOLAMENTE ENTRO UN ANNO DAL "TERMINE" DI PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE.

  • Per le imprese che risultano essere già iscritte al Registro Imprese alla data del 1° gennaio, il "termine" di pagamento del diritto annuale ai fini del ravvedimento, corrisponde al primo termine utile per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (articolo 3 della Circolare 20 giugno 2005, n. 3587/C Documento PDF. E' necessario la versione aggiornata di Adobe Reader (www.adobe.com/it/)
  • Per le nuove imprese il "termine" di pagamento del diritto annuale ai fini del ravvedimento corrisponde al trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro Imprese.

Come si applica

Il ravvedimento viene chiamato:

  • breve se viene effettuato entro trenta giorni dal "termine" di pagamento
  • lungo se viene effettuato oltre trenta giorni ed entro un anno dal "termine" di pagamento.

 

NOTA BENE: si precisa che le imprese che risultano iscritte al Registro Imprese alla data del 1° gennaio, il cui "termine" di pagamento del diritto annuale corrisponde al primo termine utile per il versamento del primo acconto delle imposte, nei trenta giorni successivi al "termine" di pagamento possono a scelta applicare il ravvedimento breve o effettuare il versamento del diritto annuale maggiorando l'importo dello 0,40%.

Per applicare il ravvedimento è necessario versare:

In caso di ravvedimento breve:

  1. l'importo del diritto annuale non pagato;
  2. gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
  3. la sanzione pari al 3,75% del diritto dovuto (un ottavo della sanzione minima del 30%).

In caso di ravvedimento lungo:

  1. l'importo del diritto annuale non pagato;
  2. gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
  3. la sanzione pari al 6% del diritto dovuto (un quinto della sanzione minima del 30%).

Quali codici tributo utilizzare

Il pagamento va effettuato con modello F24, compilando la Sezione ICI e altri tributi locali, versando contestualmente i seguenti codici tributo:

  • Codice tributo 3850 per il diritto annuale (se dovuto).
  • Codice tributo 3851 per gli interessi.
  • Codice tributo 3852 per la sanzione.

Il ravvedimento non è efficace:

  • in caso di versamento non contestuale degli importi;
  • in caso di pagamento di interessi e sanzione calcolati in misura inferiore al dovuto (ravvedimento insufficiente);
  • se effettuato oltre un anno dal "termine" di pagamento del diritto annuale (ravvedimento fuori termine).

 

Contatti

Ufficio Diritto Annuale

Nominativo
Dr.ssa Annamaria Caterino
Indirizzo
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CAP
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Telefono
0971412318
Email
diritto.annuale@basilicata.camcom.it
PEC
cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it
Orari

Accesso al pubblico:
Lunedì: dalle 8,45 alle 13,00
Martedì: dalle 8,45 alle 13,00 e dalle 15:30 alle 17:00
Mercoledì: dalle 8,45 alle 13,00
Giovedì: dalle 8,45 alle 13,00 e dalle 15:30 alle 17:00
Venerdì: dalle 8,45 alle 13,00

Personale Assegnato

  • Dott.ssa Carmela Lupo - Tel. 0835338433 Email: carmela.lupo@basilicata.camcom.it
  • Dott. Massimo Di Mauro (Collaboratore Esterno) Tel. 0971412320 Email: massimo.dimauro@basilicata.camcom.it
Note

Dirigente d'area:
AVV. CATERINA FAMULARO
Incarico di Elevata Qualificazione:
DOTT. VINCENZO D'ELICIO