Attività di Pulizia

 

NORMATIVA di RIFERIMENTO: Legge n.82 del 25 gennaio 1994 - Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
D. Lgs. n. 112/98 art. 22 e del D.P.R. n.558/99 artt. 7 e 8; Art. 1 del D.M. Industria n. 274/97)

L’attività di pulizia di cui al D. Lgs. n. 112/98 art. 22 e del D.P.R. n. 558/99 artt. 7 e 8, è soggetta a Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.). La stessa impostazione è confermata dalla L.122/2016 (c.d. Legge Madia).

Devono ottenere l’abilitazione le imprese, in forma individuale o societaria, che svolgono le attività di pulizia distinte e definite all’art. 1, comma 1, del D.M. Industria n. 274/97 come segue:

  • PULIZIA – complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza
  • DISINFEZIONE – complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni
  • DISINFESTAZIONE – complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perchè parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perchè molesti e speci vegetali non desiderate
  • DERATTIZZAZIONE – complessi di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione di ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia
  • SANIFICAZIONE – complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.

Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per una o più tipologie di pulizia in relazione all’attività esercitata.

 

Requisiti per lo svolgimento di attività di pulizia

Dal 2 febbraio 2007, con l’entrata in vigore del D.L. n. 7, del 31 gennaio 2007, l’esercizio dell’attività di pulizia non specializzata (pulizia e disinfezione) non è più subordinato al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, cioè dei requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale da parte di un preposto, mentre continua ad essere richiesto il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità.

L’esercizio delle attività pulizia specializzata di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è subordinato, invece, al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale (previsti dall’art. 2 del D.M. 274/97) e di onorabilità.

Il requisito della capacità economico-finanziaria è posseduto al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

  • iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti compreso il titolare, i familiari ed i soci prestatori d’opera
  • assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e società cooperative, salvo riabilitazione o dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori.
  • esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati, ovvero titolarità di conto corrente bancario, postale o online

GLI UFFICI DEL REGISTRO IMPRESE, NELL'AMBITO DEI CONTROLLI DI POPRIA COMPETENZA, POTREBBERO RICHIEDERE DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE DICHIARAZIONI RESE


Il requisito della capacità tecnico-professionale è riconosciuto con la preposizione alla gestione tecnica di un soggetto che abbia con l’impresa un rapporto di immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare). Nel caso di impresa artigiana, si rammenta che l’imprenditore individuale/socio devono essere in possesso personalmente del requisito professionale. Si segnala che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.81 del 15/06/2015 e del parere rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla C.C.I.A.A. di Novara in data 5/02/2016 (parere n. 30383 del 5/02/2016), non è più possibile nominare Responsabile Tecnico un associato in partecipazione (il contratto di associazione in partecipazione, infatti, non garantisce il rapporto di immedesimazione richiesto dalle norme che disciplinano l'attività).

Tale soggetto deve essere dotato di uno dei seguenti requisiti:

  • assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività all’interno di imprese del settore, per almeno 2 anni nel caso di attività di pulizia e disinfezione e di almeno 3 anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
  • attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale (si ritiene idoneo il corso professionale il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione)
  • diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività (si ritiene idoneo il diploma il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione)
  • diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività (si ritiene idoneo il titolo il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione).

Si riportano, a titolo esemplificativo, i titoli di studio che possono essere ritenuti idonei per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

DIPLOMI DI LAUREA: chimica, medicina, farmacia, biologia, veterinaria, ecologia, ingegneria chimica.

DIPLOMI: Perito chimico; Perito in chimica industriale; Agrotecnico; Geometra; Ragioniere e perito merceologo; Liceo classico e liceo scientifico.; Perito per l’industria tintoria.
Sono considerati validi, i corsi professionali e i diplomi di istruzione secondaria che prevedono un corso almeno biennale di chimica, nonche’ nozioni di scienze naturali e biologiche (Circolare MICA n. 3428/C del 25 novembre 1997).

OCCORRE ALLEGARE ALLA PRATICA DI INZIO ATTIVITA' COPIA DEL TITOLO DI STUDIO, COMPRENSIVO DEL PIANO DEGLI STUDI. E' RITENUTA VALIDA L'AUTODICHIARAZIONE, RESA AI SENSI DEL DPR 445/200, SEMPRE SE COMPLETA DELLE MATERIE INSERITE NEL PIANO DEGLI STUDI.


I requisiti di onorabilità sono previsti dall’art. 2 della Legge n. 82/94 e devono essere posseduti dal titolare, institore o direttore di impresa individuale, da tutti i soci di società di persone, dai soci accomandatari della s.a.s., dai componenti del consiglio di amministrazione delle società di capitali, cooperative e consorzi.

La Camera di commercio provvede ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

PER LE SOCIETA' DI CAPITALI, L'OGGETTO SOCIALE DEVE PREVEDERE SPECIFICATAMENTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI PULIZIA.


SPECIFICHE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE
- L’attività di sanificazione degli ambienti e delle loro pertinenze; la sanificazione di mezzi di trasporto adibiti al traporto pubblico; l’attività di ozonizzazione degli ambienti sono attività riservate alle imprese di pulizia che abbiano i requisiti previsti dalla legge 82/1994 e che siano iscritte e certificate dal Registro delle Imprese – REA per la specifica categoria “imprese di sanificazione”.  In tutti questi primi quattro casi il committente, gli organi di vigilanza e controllo, l’Agenzia delle Entrate nel valutare il credito d’imposta, dovranno verificare che l’impresa che ha eseguito l’attività sia iscritta nel Registro delle Imprese - REA quale impresa di pulizia, sezione “sanificazione”.

- Gli impianti di condizionamento delle autovetture possono e devono essere sanificati dalle imprese di autoriparazione. In tali casi, la certificazione del Registro delle Imprese – REA non espliciterà l’attività di sanificazione in quanto è ricompresa nell’attività principale. Il committente, gli organi di vigilanza e controllo, l’Agenzia delle Entrate nel valutare il credito d’imposta, dovranno verificare che l’impresa che ha eseguito l’attività sia iscritta nel registro delle imprese - REA quale autoriparatore, sezione meccatronica.

- La sanificazione degli impianti al servizio degli edifici (ad esempio, impianti di condizionamento, climatizzazione) può essere eseguita esclusivamente da imprese di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/08. La certificazione del Registro delle Imprese – REA non espliciterà l’attività di sanificazione perché è ricompresa nell’attività principale. Il committente, gli organi di vigilanza e controllo, l’Agenzia delle Entrate nel valutare il credito d’imposta, dovranno verificare che l’impresa che ha eseguito l’attività sia iscritta nel registro delle imprese - REA quale impiantista e nella sezione (sono sette) specifica per la tipologia di impianto.

- L’igienizzazione degli automezzi privati è svolta dalle imprese di autolavaggio e non rientra né nella disciplina della sanificazione (L.82/94) né nella disciplina degli autoriparatori (L.122/92).


Fasce di Classificazione

Esclusivamente ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di servizi da attuarsi da parte delle pubbliche amministrazioni secondo la normativa comunitaria, le imprese di pulizia con un periodo di esercizio attività nel settore pulizia non inferiore a due anni, possono presentare istanza di iscrizione nelle seguenti fasce di classificazione di volume d’affari al netto di I.V.A. realizzato mediamente nell’ultimo triennio o, nel minor periodo di attività, in un periodo non inferiore a due anni:

1a FASCIA: fino a € 51.646
2a FASCIA: fino a € 206.583
3a FASCIA: fino a € 361.520§
4a FASCIA: fino a € 516.457
5a FASCIA: fino a € 1.032.914
6a FASCIA: fino a € 2.065.828
7a FASCIA: fino a € 4.131.655
8a FASCIA: fino a € 6.197.483
9a FASCIA: fino a € 8.263.310
10a FASCIA: oltre € 8.263.310

La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore al predetto importo medio. Nel caso di prima fascia l’importo medio deve essere almeno di € 30.987.

Ai fini dell’inserimento nella relativa fascia di classificazione l’impresa deve rispondere anche ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:

• aver fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40%, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60% dell’importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale si chiede l’iscrizione;

• avere sopportato per ciascuno degli anni di riferimento un costo complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40% dei costi totali, ovvero al 60% di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e disinfezione. L’impresa che per la sua natura giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui sopra, ovvero che per qualunque motivo non le raggiunge, deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e assicurazione.

L’impresa deve fornire, per gli ultimi tre anni o per l’eventuale minor periodo di attività:

  • copia dei libri paga e dei libri matricola o copia del modelli 770;
  • elenco dei servizi eseguiti nel settore pulizia allegando per ciascuno un’apposita attestazione del committente.

L’impresa deve fornire inoltre:

  • elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda;
  • dichiarazioni bancarie che comprovino l’esistenza di rapporti con il sistema bancario.

 Le variazioni che comportino una variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza devono essere comunicate entro un anno dal loro verificarsi. In ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.


Procedimento Le imprese individuali o le società devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività il giorno stesso di inizio dell’attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale o la localizzazione, utilizzando l’apposita modulistica. La nuova modulistica approvata dalla Conferenza Unificata prevede che la Scia sia presentata presso la localizzazione dove viene iniziata l’attività (sede o Unità locale).

 

MODULISTICA E COSTI AMMINISTRATIVI

Tutta la modulistica è disponibile sul sito www.impresainungiorno.gov.it nella sezione “attività di servizio” ed in particolare:

  • per l’avvio dell’attività, il modello “SCIA per apertura dell'esercizio di attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”;
  • per la variazione dei soggetti d’impresa (ad es. amministratore), il modello “Comunicazione per variazioni soggetti in attività di imprese di pulizia”;
  • per la sostituzione/designazione di un nuovo Responsabile Tecnico, il modello “Comunicazione variazione responsabile tecnico attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”.

 

Per la domanda di iscrizione e/o variazione nelle fasce di classificazione per volumi d'affari, invece, occorre allegare il modello “Fasce di Classificazione” presente in allegato a questa pagina

 

 

Imprese Individuali

Società

Coop. Sociali

Modulistica Registro Imprese

 

I1 / I2 / UL + eventuale Int.P per la nomina del Responsabile Tecnico delle attività di pulizia specializzata

S5 / UL + eventuale Int.P per la nomina del Responsabile Tecnico delle attività di pulizia specializzata

S5 / UL + eventuale Int.P per la nomina del Responsabile Tecnico delle attività di pulizia specializzata

Allegati

Mod.SCIA

[se inizia l'attività]

+ allegato B (IN PRESENZA DI PREPOSTO)

Mod. SCIA

[se inizia l'attività]

+ allegato B (IN PRESENZA DI PREPOSTO)

Mod. SCIA

[se inizia l'attività]

+ allegato B (IN PRESENZA DI PREPOSTO)

Mod. comunicazione variazione Responsabile Tecnico

[se cambia solo il Responsabile Tecnico o ne viene designato un ulteriore per le attività di pulizia specializzata]

Mod. comunicazione variazione Responsabile Tecnico

[se cambia solo il Responsabile Tecnico o ne viene designato un ulteriore per le attività di pulizia specializzata]

Mod. comunicazione variazione Responsabile Tecnico

[se cambia solo il Responsabile Tecnico o ne viene designato un ulteriore per le attività di pulizia specializzata]

 

Mod. comunicazione variazione Soggetti

[se cambiano i soggetti d’impresa – ad es. l’amministratore]

Mod. comunicazione variazione Soggetti

[se cambiano i soggetti d’impresa – ad es. l’amministratore]

All.A (in caso di dichiarazione da parte di altri soggetti di impresa) (*)

Mod. comunicazione variazione Soggetti

[se cambiano i soggetti d’impresa – ad es. l’amministratore]

Diritti di Segreteria

Misura prevista di 18 € + maggiorazione di 9 €

 

Misura prevista di 30 € + maggiorazione di 15 €

 

Misura prevista di 15 € + maggiorazione di 15 €

 

Imposta di Bollo

€ 17,50

[non dovuta in caso di nomina del Responsabile Tecnico senza SCIA]

NO

NO

Concessione Governativa

NO

NO

NO

 

(*) QUALORA LA DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI DI IMPRESA NON SIA STATA ALLEGATA ALLA PRATICA-SUAP, E' POSSIBILE TRASMETTERE L'ALLEGATO A (DI SEGUITO RIPORTATO) ALLEGANDOLO ALLA PRATICA REGISTRO IMPRESE, SENZA MODIFICARE LA PRATICA SUAP

 

 

NON SARANNO FORNITE INFORMAZIONI TELEFONICHE SE NON A SEGUITO DI ISTANZE PRESENTATE TELEMATICAMENTE