Bottiglie recipienti-misura

Per bottiglie recipienti-misura (definite dall’art 9 del Decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451), s’intendono i recipienti comunemente indicati come bottiglie, di vetro o altro materiale avente caratteristiche di rigidità e stabilità che diano le stesse garanzie metrologiche del vetro, quando:

  • predisposti per una chiusura ermetica, sono destinati al deposito, al trasporto o alla fornitura di liquidi;
  • Hanno capacità nominale superiore o uguale a 5 ml (0,05 l) e inferiori o uguali o non superiore a 5 litri;
  • hanno qualità metrologiche (caratteristiche costruttive e regolarità di fabbricazione) che consentono, quando siano riempiti ad un dato livello o ad una data percentuale della loro capacità rasobordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.

Le bottiglie recipienti-misura conformi alle disposizioni del presente titolo e a quelle degli allegati IV e V possono essere munite di contrassegno CEE, le cui caratteristiche e modalità di applicazione sono determinate con decreto del MICA (DM 5.8.76). Le bottiglie predette sono denominate in seguito «bottiglie recipienti-misura CEE» o «bottiglie CEE». (art 9 del Decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451(G.U., 6 luglio, n. 175) Decreto convertito in Legge 19 agosto 1976, n. 614(G.U., 2 settembre 1976, n. 233) recepimento direttiva europea n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura).

Tali recipienti, soggetti ad approvazione da parte del Ministero, sono facilmente riconoscibili perché muniti di appositi contrassegni.

La marcatura si trova sulla superficie laterale, sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo

Riporta:

  • il Marchio depositato dal fabbricante,
  • il contrassegno ,
  • la capacità nominale in cifre [L, cL, mL] ed unità di misura - secondo il modo di garantire il volume;
  • capacità rasobordo in cL con unità misura e/o
  • distanza in mm dal rasobordo corrispondente a capacità nominale, con unità di misura

Le bottiglie recipienti-misura devono naturalmente essere utilizzate secondo le modalità per cui sono state approvate e fabbricate. Per esempio, una bottiglia da 75 centilitri, costruita in modo che tale volume corrisponda esattamente ad un riempimento fino a 7 cm dall’imboccatura (o raso bordo), può essere utilizzata solo per tale volume, con la modalità suddetta.

Bottiglie recipienti misura: controlli

  • l controllo sulla conformità alle disposizioni delle bottiglie recipienti-misura, è effettuato mediante sondaggio presso il fabbricante o presso l'importatore o il suo mandatario;
  • Chiunque produce o importa bottiglie recipienti-misura non rispondenti alle norme del decreto è soggetto alla sanzione amministrativa da € 51,00 a 516,00
  • Chiunque, non produttore o importatore, detiene per vendere, vende o comunque immette in commercio bottiglie recipienti-misura munite non rispondenti alle norme del presente decreto, sanzione amministrativa da €25,00 a 258,00 qualora sia a conoscenza della violazione.

I fabbricanti ed i prodotti sono soggetti a sorveglianza

Utilizzi - Bottiglie recipienti misura:

  • Le bottiglie recipienti misura nascono per essere utilizzate in un contesto di preconfezionati:

– contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo

– chiuso in assenza dell'acquirente

– quantità del prodotto in esso contenuta ha valore prefissato e non può essere
modificata senza alterare l’imballaggio

 

In alcune interpretazioni successive il Mi.S.E. ha previsto la possibilità di utilizzo per prodotti sfusi liquidi. In questo caso dovrà essere presente una scala graduata in modo tale che l’acquirente possa apprezzare la distanza dal rasobordo, posta in prossimità dello strumento