La verifica periodica dei contatori di energia elettrica attiva in servizio è eseguita dagli organismi accreditati.
La periodicità della verifica dei contatori di energia elettrica attiva è di:
- 18 anni per gli elettromeccanici;
- 15 anni per gli statici a bassa tensione ( tensione minore o uguale a 1000 V),
- 10 anni per gli statici a media e alta tensione ( tensione maggiore di 1000 V)
La periodicità della verifica decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell’anno della marcatura metrologica supplementare.
Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 20, per gli elettromeccanici, di 17, per gli statici a bassa tensione, di 12, per gli statici a media e alta tensione.
Successivamente, la verificazione è effettuata ogni 18, 15 o 10 anni dalla data dell’ultima verificazione o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento.
Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall’ultima verifica effettuata.
Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione.
La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verificazione periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti.
I titolari degli strumenti di misura hanno gli obblighi (art. 8 c.1a del D.M.) della corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.