Obblighi dei titolari degli strumenti di misura

La verificazione periodica degli strumenti deve essere richiesta dal titolare degli strumenti.

Il “titolare dello strumento” è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura (Art.2 c.1g del DM);

Per gli effetti dell’art. 8 c.1a del D.M. i  titolari degli strumenti con “funzioni di misura legale” hanno l’obbligo di comunicare/denunciare, entro 30 giorni, alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio, la data di messa in servizio (data inizio utilizzo) e quella di cessazione (data fine utilizzo) e gli altri elementi di cui all’art. 9, comma 2, utilizzando il MODELLO INIZIO-FINE UTILIZZO STRUMENTI DI MISURA, scaricabile dal sito camerale.

I titolari degli strumenti hanno l’obbligo di richiedere all’organismo accreditato la Verificazione Periodica degli strumenti metrici in uso:

Per gli strumenti nuovi di prima installazione:

  • entro due anni, in ogni caso non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marchiatura CE e della marchiatura metrologica supplementare M (per il dettaglio vedi C.M. del 03.11.2017 N. 0492389).

Per gli strumenti in servizio:

  • secondo la periodicità fissata dall’allegato IV al D.M. a decorrere dalla data dell’ultima verificazione
  1. Nel caso di decorrenza dei termini di validità della verifica precedente, la verificazione periodica deve essere richiesta almeno entro 5 giorni lavorativi prima della scadenza stessa (Art.4 c.8 del Decreto);
  1. Nel caso di ordine di aggiustamento e/o di riparazioni che hanno comportato la rimozione di sigilli di garanzia anche di tipo elettronico, deve essere richiesta entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione (Art.4 c.8 del Decreto).

I titolari degli strumenti hanno l’obbligo di:

-      mantenere l'integrità del  contrassegno  apposto  in  sede  di verificazione periodica, 
       nonché  di  ogni  altro  marchio,  sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;

-     curano  l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;

-      curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e  non  li utilizzano quando sono
       palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

-      conservano  il  libretto  metrologico  e  l'eventuale  ulteriore documentazione prescritta.


La mancata osservanza delle prescrizioni innanzi esposte e di cui al D.M. 93/17 costituisce violazione amministrativa e comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria.

  • Per gli strumenti MID soggetti alla disciplina del D. Lgs. 22/2207, poiché con il D.M. 93/2017 trova attuazione l'art. 19 del D. Lgs. 22/2007, si applica la sanzione stabilita all'art. 20, comma 2-bis, del D.Lgs.22/2007, che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1500 euro per ciascuna violazione.
  • Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico soggetti alla disciplina del D. Lgs. 517/92,poichè con il D.M. 93/2017 trova attuazione l'art. 10 del D. Lgs. 517/92, si applica la sanzione stabilita all'art.13, comma 2, del D. Lgs. 517/92, che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1500 euro per ciascuna violazione.
  • Per tutti gli altri strumenti, ivi compresi quelli approvati secondo la norma nazionale di riferimento, per le violazioni degli obblighi sanciti dal D.M. 93/2017 riconducibili "all'uso di pesi e misure senza osservare le prescrizioni di legge", trova applicazione l'art. 692 c.p., che prevede una sanzione amministrativa che va da un minimo di 103 euro ad un massimo di 619 euro.