La carta tachigrafica, rilasciata dalla Camere di Commercio del luogo in cui il richiedente ha la sua residenza abituale, è il dispositivo che consente l’utilizzo dell’unità veicolare (tachigrafo) nelle sue diverse funzioni. Permette, innanzitutto, di identificare il soggetto che opera con il tachigrafo, sia esso un conducente, un’autorità di controllo, un’officina di manutenzione o un’azienda proprietaria del veicolo. Essa stessa contiene un sistema di conservazione di dati, relativamente alle operazioni che vengono svolte con il tachigrafo digitale.
Esistono quattro diversi tipi di carta, ognuna con una diversa funzione in relazione al soggetto che la deve utilizzare:
1) Carta del Conducente
La Carta conducente èpersonale e necessaria per la guida degli autoveicoli previsti dalReg.CE n. 561/2006 e deve essere inserita dall’autista del veicolo prima di iniziare la guida. Permette di registrare i tempi di viaggio e di sosta, la velocità, la distanza ed eventuali eventi particolari. La Carta del Conducente è rilasciata, entro un mese dalla data di presentazione della domanda a uno degli sportelli camerali delle sedi di Potenza o di Matera (Via dell’Edilizia snc a Potenza; Via Lucania n.82 a Potenza). È anche possibile inoltrare la domanda, corredata di tutta la documentazione all’indirizzo PEC cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it La presentazione della domanda di emissione della carta tachigrafica agli sportelli camerali è possibile affidarla a persona di fiducia, previa compilazione della delega presente nella sezione allegati. Lo stesso dicasi per il ritiro della carta.
Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
- titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre;
- non essere titolare di altra carta tachigrafica conducente;
- residenza nello stato italiano.
- Per gli autisti extracomunitari va allegato, inoltre, il permesso di soggiorno, il contratto di lavoro, copia del documento di riconoscimento del datore di lavoro; dichiarazione del datore di lavoro che la carta del conducente viene chiesta solo per trasporto nazionale.
La carta ha una capacità di memoria che consente di conservare i dati per un periodo di 28 giorni e la sua validità amministrativa è di cinque anni. Il titolare deve inoltrare la domanda di rinnovo almeno 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza della carta originaria.
In caso di furto, smarrimento o ritiro della carta, il conducente deve presentare la richiesta di una carta sostitutiva al massimo entro 7 giorni ed il tempo massimo in cui il conducente può guidare sprovvisto è di 15 giorni, la Camera di Commercio ha un termine di 8 giorni lavorativi, dal momento in cui riceve la richiesta, per emettere una carta sostitutiva.In caso di difettosità rilevata entro 6 mesi dalla emissione, si ha diritto alla sostituzione gratuita della stessa; dopo 6 mesi è richiesto il diritto di 17 €, sempre con ritiro presso lo sportello camerale.
Il costo della carta (un diritto di segreteria fissato da decreto ministeriale) con ritiro allo sportello camerale è di€ 37,00. Una maggiorazione di€ 3,17si applica nel caso di richiesta di spedizione della carta a mezzo del servizio postale.
2) Carta dell’Officina
La carta dell'Officina viene utilizzata per la calibratura e la programmazione del tachigrafo, identifica un‘officina autorizzata dall‘autorità nazionale come competente per l‘attivazione, la calibratura e lo scarico dati. La carta dell’Officina permette, infatti, di rilevare i dati immessi nel tachigrafo e di scaricarli ed è l’unica che consente di modificare il funzionamento dell’apparato. È rilasciata dalla Camera di commercio, in cui l’Officina richiedente ha la propria sede entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda; unitamente alla carta viene rilasciato al richiedente un codice di accesso (PIN) con modalità che consentono di mantenerne la riservatezza.
L’Officina può richiedere più carte, ognuna da attribuire ad un tecnico specializzato, che potrà operare soltanto se in possesso di uno specifico attestato di formazione, rilasciato dall’azienda produttrice del tachigrafo.
La carta dell’officina, in ragione della delicatezza della sua funzione, ha una validità amministrativa di un anno ed è rinnovabile a scadenza, soltanto dietro richiesta dell’Officina alla Camera di Commercio a condizione che siano rimasti i requisiti previsti per l’autorizzazione e che l’autorizzazione non sia stata revocata.
In caso di furto, smarrimento o difetto di funzionamento della carta, l’Officina ne può chiedere la sostituzione alla Camera di commercio emittente e la carta sostitutiva avrà la medesima scadenza della carta originaria, salvo che la validità residua non sia inferiore a tre mesi, nel qual caso sarà attribuita la validità per un altro anno. La Camera di Commercio ha un termine di 5 giorni lavorativi, dal momento in cui riceve la richiesta, per emettere una carta sostitutiva.
Il costo della carta (un diritto di segreteria fissato da decreto ministeriale) con ritiro allo sportello camerale è di € 37,00. Una maggiorazione di € 3,17 si applica nel caso di richiesta di spedizione della carta a mezzo del servizio postale.
La domanda di rilascio della carta Officina, in quanto oggetto di iscrizione in un pubblico registro, è sottoposta all'imposta di bollo vigente.
3) Carta dell’Azienda
La carta dell'Azienda identifica la Società proprietaria dei mezzi, facilita la gestione della flotta veicolare e consente di ispezionare, scaricare e/o stampare i dati di viaggio di tutti i veicoli dell’Azienda muniti di tachigrafo digitale.Tali funzioni semplificano le modalità di archiviazione dei dati e agevolano la gestione ed il controllo dei tempi di attività degli autisti. La carta è rilasciata dalla Camera di Commercio ove l’Azienda ha la propria sede legale, dietro presentazione della domanda firmata dal legale rappresentante. La carta riporta stampati la denominazione e l’indirizzo dell’impresa. Il rilascio avviene entro un mese dal momento della ricezione della domanda e la sua validità amministrativa è di cinque anni. Alla scadenza, il rinnovo avviene su istanza. In caso di furto, smarrimento o malfunzionamento, la carta viene sostituita, sempre su richiesta, e rilasciata entro 8 giorni lavorativi dalla data della domanda.
Il costo della carta (un diritto di segreteria fissato da decreto ministeriale) con ritiro allo sportello camerale è di € 37,00. Una maggiorazione di € 3,17 si applica nel caso di richiesta di spedizione della carta a mezzo del servizio postale.
4) Carta dell’autorità di Controllo
La carta dell'Autorità di controllo consente di esercitare il controllo rispetto a tempi di guida e velocità sia attraverso l’ispezione delle informazioni registrate sul cronotachigrafo, sia attraverso la loro stampa e lo scarico eventuale su altri supporti informatici. Permette, infatti, l’ispezione dei dati della carta del conducente archiviati negli ultimi otto giorni e della memoria del tachigrafo, nonché l’ispezione dei dati archiviati dall’Impresa nell’ultimo anno. La carta è rilasciata esclusivamente alle Autorità di controllo deputate ai controlli tecnico-amministrativi in materia di lavoro e di trasporto stradale, o alle autorità di polizia addette ai controlli su strada, su richiesta delle medesime Autorità. La carta riporta l’indicazione e l’indirizzo delle suddette Autorità di controllo, ma rimane anonima. La sua validità amministrativa è di due anni. Su richiesta delle Amministrazioni interessate, per motivi organizzativi, le istanze e la distribuzione delle carte di controllo avvengono a livello centralizzato attraverso l'Unioncamere, con la sola eccezione delle Polizie municipali che si rivolgono alle locali Camere di commercio.
Il costo della carta di controllo è stabilito a mezzo apposita Convenzione tra il sistema camerale e le Amministrazioni di controllo.
ITER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE
ACCETTAZIONE ISTANZA
A seconda della Carta, il richiedente deve trasmettere l’apposita domanda di rilascio utilizzando i modelli allegati.La modulistica per il rilascio delle carte è approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 3, comma 3 del DM 23 giugno 2005. Gli ultimi modelli qui pubblicati sono stati approvati con decreto dirigenziale del 13 luglio 2022 della Div. VIII della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore e la normativa tecnica, notificato in pari data.
COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
È previsto il diritto di segreteria di:
- 37 euro per nuova richiesta, modifica o rinnovo;
- 3,17 euro per spese di recapito a domicilio, se richiesto.
Il pagamento può essere effettuato c/o gli sportelli camerali o tramite PAGOPA o spontaneamente sul sito pagamenti online - SIPA oppure contattando l’ufficio dell'Ente che eroga il servizio richiesto, che predisporrà apposito “avviso di pagamento”. La richiesta di avviso di pagamento dovrà essere inviata all'indirizzo dell'Ente pagopa@basilicata.camcom.it utilizzando il modulo allegato e con l’obbligatorietà dell’indicazione dell’indirizzo mail sul quale ricevere l’avviso. L’avviso di pagamento permette di effettuare il versamento tramite PagoPA presso i cosiddetti “PSP” (Prestatori Servizi di Pagamento) ovvero nelle tabaccherie, ricevitorie Sisal, Lottomatica, Banca 5, ATM abilitati, tramite home banking con il circuito CBILL, da smartphone utilizzando la App Satispay o la App IO.
Restano validi, in alternativa, i metodi di pagamento attraverso i contanti allo sportello e tutte le altre modalità di pagamento che non prevedono pagamenti con bonifici o conti correnti postali.
Gli avvisi di pagamento dovranno essere preventivamente richiesti mediante la compilazione e trasmissione a mezzo mail del modulo allegato; saranno generati dalla Camera di Commercio e inoltrati alla mail indicata dall'utente.
ISTRUTTORIA
L'istanza viene esaminata e sottoposta a tutti i controlli previsti dai regolamenti e dalla normativa. I dati dei richiedenti sono immessi nell'applicazione informatica di rilascio delle carte, ove richiesto anche con l'acquisizione a mezzo scanner della foto del titolare.
PRODUZIONE CARTA
I dati immessi sono automaticamente rilevati da un centro operativo di Infocamere, che provvede alla produzione fisica della carta, alla personalizzazione e alla stampa.
SPEDIZIONE
La carta viene spedita al soggetto che ha presentato l'istanza - direttamente a cura del centro operativo di Infocamere - all'indirizzo di residenza o ad altro indirizzo menzionato nell'istanza.
La carta tachigrafica deve essere restituita (1)
- alla data di scadenza,
- se non è più necessaria all'attività del suo titolare,
- se il suo possessore ha perso i requisiti necessari al rilascio della carta.
Il titolare della carta da restituire deve compilare il modulo allegato
In attuazione del regolamento esecutivo UE 2021/1228 che ha disciplinato i Tachigrafi e le Carte Tachigrafiche intelligenti di seconda generazione, dal 21 agosto 2023 sono state omologate le Carte Italiane G2V2, contraddistinte con il nuovo codice E3 1004.
Le caratteristiche salienti delle nuove Carte tachigrafiche G2V2 sono:
• aumento della capacità di memoria;
• funzionalità maggiormente evolute di geolocalizzazione, attraverso l'interazione Tachigrafo - Sistema satellite Galileo;
• piena compatibilità con tutte le versioni precedenti di tachigrafo di prima e seconda generazione.
Tutte le informazioni e i documenti sono stati aggiornati sul sito metrologialegale.unioncamere.it
Servizio PIN telematico carta Officina
Per le carte officina richieste dal 19 luglio 2022 è disponibile un nuovo servizio di rilascio del PIN in modalità telematica. A questo si affianca un servizio di Assistenza dedicato ai Titolari che hanno necessità di recuperare il proprio PIN a fronte di problemi con il rilascio iniziale o a causa di smarrimento. Il servizio non è disponibile per le Carte richieste in data antecedente. Per poter richiedere il recupero PIN è necessario che il Titolare compili un apposito Modulo di domanda Recupero PIN Telematico e lo presenti in Camera di Commercio che ha emesso la carta. Dal 1/10/2022, il servizio di emissione Carte Tachigrafiche Officina, a conclusione della "fase sperimentale" di introduzione del servizio PIN Telematico, cessa definitivamente la consegna del PIN in modalità cartacea. Da tale data, pertanto, non dovrà più essere versata la Tariffa postale di 3,17 € prevista in caso di consegna via "Posta raccomandata" del PIN.
(1) Ai sensi del comma 5 dell’art.3 del Decreto Ministero delle Attività Produttive 23/06/2005, alla scadenza del periodo di validità il possessore della carta è tenuto alla sua restituzione. La carta deve altresì essere restituita in tutti i casi in cui il possessore non necessiti più della carta per l'esercizio della sua attività ovvero abbia perso i requisiti necessari al rilascio della carta stessa. In caso di comunicazione al registro delle imprese di cessazione dell'attività, l'ufficio del registro delle imprese presso cui è stata presentata la domanda di cessazione provvede, attraverso il sistema informativo, a sospendere la validità della carta e a richiedere al titolare della stessa la restituzione qualora questi non vi abbia già provveduto.