Etichettatura

L'etichettatura e iscrizioni metrologiche dei prodotti preconfezionati o preinballaggi

Le confezioni devono riportare obbligatoriamente alcune iscrizioni, indelebili e facilmente visibili e leggibili nelle normali condizioni di presentazione, riguardanti il contenuto:

  • nel caso di preimballaggi CEE
  • il nome o marchio e indirizzo del fabbricante, del confezionatore o dell'importatore;
  • l'indicazione della quantità nominale contenuta nell'imballaggio seguita dall'unità di misura espressa con i simboli del sistema internazionale;
  • il marchio CEE, costituito dalla lettera minuscola "e", avente l'altezza minima di 3 mm.
  • nel caso di preimballaggii nazionali
  • l'indicazione della quantità nominale contenuta nell'imballaggio seguita dall'unità di misura espressa con i simboli del sistema internazionale;
  • l'indicazione del lotto, cioè l'insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo.

I prodotti alimentari devono riportare inoltre tutte le informazioni previste dal REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 sull'etichettatura.

Quantità nominale e contenuto effettivo

I preimballaggi devono riportare sulla confezione l'indicazione della QUANTITA' NOMINALE del prodotto che contengono e non quella del CONTENUTO EFFETTIVO.

La QUANTITA' NOMINALE è la MEDIA del contenuto di ogni confezione, riferita al lotto a cui essa appartiene.

Il CONTENUTO EFFETTIVO è la quantità che è realmente contenuta nella confezione.

Il contenuto effettivo non deve differire dalla quantità nominale oltre una certa tolleranza stabilita dalle normative.

La quantità nominale deve essere espressa in cifre seguite dall'unità di misura (litri, centilitri e millilitri per le unità di volume e chilogrammi e grammi per le unità di massa).

Responsabilità del produttore

Il produttore di preimballaggi sia C.E.E. sia nazionali deve:

  • assicurarsi che i prodotti preconfezionati rispettino le norme su etichettatura e quantità previsti dalla normativa;
  • misurare o controllare il contenuto effettivo dopo il confezionamento;
  • se il contenuto effettivo non è misurato, effettuare test che assicurino l'effettiva quantità della merce;
  • utilizzare strumenti di misura legali e adatti agli scopi da conseguire.