DISEGNI O MODELLI
Gli artt. 31 - 44 del Codice di Proprietà Industriale (CPI) disciplinano la registrazione di disegni e modelli.
L'art. 31 recita:
“1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli, l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.”
Il disegno o modello di un prodotto, ai fini della registrazione, deve essere quindi tale da innovare l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte (quali linee, contorni, forma, colori, struttura superficiale, materiali o ornamento dello stesso) e suscitare nell’utilizzatore informato una impressione generale nuova e diversa dall'impressione generale suscitata da disegni o modelli precedentemente registrati.
Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione multipla per più disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe individuata dalla Classificazione Internazionale di Locarno sotto allegata.
Chi può effettuare il deposito
- il richiedente personalmente o a mezzo di un rappresentante scelto o tra i Consulenti in Proprietà Industriale (Mandatari) iscritti in apposito Albo professionale tenuto dall'Uibm o tra gli Avvocati e Procuratori legali iscritti nei rispettivi albi (munito di procura o lettera di incarico);
- altro soggetto munito di delega (allegare i documenti di identità in corso di validità del delegante e del delegato), per la semplice presentazione del modulo di domanda firmato dal richiedente.
Durata e mantenimento in vita del Disegno o Modello
La tutela di un disegno o modello dura 5 anni dalla data di deposito della domanda, prorogabili per quattro volte, previo pagamento dei prescritti diritti [1], per un totale complessivo massimo di 25 anni. Oltre questo limite non esiste più protezione e chiunque potrà utilizzarlo senza vincoli o versamento di corrispettivi. I diritti conferiti con la registrazione del disegno e modello consistono nella facoltà esclusiva del titolare di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso nel territorio dello Stato. La tutela vale solo nel Paese a cui si fa richiesta. Oltre alla presentazione della domanda per la tutela in Italia, è possibile chiedere una tutela con validità su tutto il territorio dell’UE con domanda alla EUIPO [2], o chiedere una tutela in tanti Paesi stranieri direttamente presentando domanda alla WIPO [3].
DEPOSITO CON MODALITA' CARTACEA
- Prima di effettuare il deposito all' Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio, leggere attentamente le istruzioni ministeriali sotto allegate, dove sono riportati anche i diritti da versare.
- La Tassa di Concessione Governativa da versare all'UIBM del MISE, sarà pagata con il mod. F24 successivamente alla conversione della domanda cartacea in modalità telematica a cura della Camera
- La domanda, sotto allegata, è in pdf editabile e quindi va compilata al computer e non a penna secondo le istruzioni ministeriali. Dopo la compilazione, stampare due copie da firmare in ufficio all'atto del deposito;
- La domanda è esente da bollo. Sarà necessaria una marca da bollo di 16 € solo se si chiede una copia conforme del verbale di deposito;
- La domanda NON va spillata;
- Unire alla domanda fotocopia del Documento d'Identità del Richiedente in corso di validità;
- Unire eventuale delega sotto allegata, in carta semplice, per la presentazione della domanda di registrazione da soggetto diverso dal richiedente;
- Unire eventuale lettera d'incarico in caso di deposito effettuato da un mandatario o da un rappresentante.
Per quanto attiene al pagamento dei diritti di segreteria per il deposito presso la Camera di Commercio della Basilicata, questo può avvenire o direttamente, in contanti, allo sportello dell’Ufficio Marchi e Brevetti, oppure in modalità pagoPA.
Dal 1° luglio 2020 il pagamento di somme dovute alla Camera di Commercio della Basilicata, così come a tutte le Pubbliche Amministrazioni, non potrà più essere eseguito con bonifico bancario o bollettino di versamento CCP (conto corrente postale) per disposizione normativa, bensì utilizzando il sistema 'pagoPA', attraverso avvisi di pagamento. Gli avvisi di pagamento dovranno essere preventivamente richiesti mediante la compilazione e trasmissione a mezzo mail del modulo allegato; saranno generati dalla Camera di Commercio e inoltrati alla mail indicata dall'utente che potrà provvedere al pagamento presso tabaccherie, ricevitorie Sisal, Lottomatica ovvero “online” tramite app o Banking on line. Gli importi sono pari ad Euro 40,00 oppure Euro 43,00 (se si richiede copia conforme del verbale di deposito), causale diritti di segreteria deposito Modello o Disegno.