PEC degli amministratori

DOMICILIO DIGITALE DEGLI AMMINISTRATORI

A decorrere dal 1° gennaio 2025l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – è esteso anche agli amministratori delle società.

L'art.13 del Decreto Legge 159/2025, in vigore dal 31 ottobre 2025 e che ha modificato l'art.5, co.1, del DL 179/2012, ha precisato che i soggetti sui quali ricade l'obbligo della comunicazione della PEC sono:

- l'Amministratore Unico 

- gli Amministratori Delegati

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione (in assenza di Amministratori Delegati)

I consiglieri, obbligati all'adempimento, possono essere indicati nelle visure camerali con diverse diciture: come "amministratori delegati", oppure come "consiglieri delegati" o, ancora come "consiglieri con poteri".

L'obbligo di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale degli amministratori – stabilito inizialmente dal 01/01/2025 in capo a tutti gli amministratori - dal 31/10/2025 è pertanto limitato ai soli amministratori sopra indicati. L’obbligo, infatti, non riguarda le società a responsabilità limitata che adottino la forma amministrativa “PIU’ AMMINISTRATORI” e non sono più soggetti all'obbligo di comunicazione (salvo iscrizione facoltativa, sempre consentita) gli amministratori di società di persone e coloro che nelle società di capitali, cooperative o consortili assumono cariche diverse da quelle sopra elencate (es. consiglieri semplici, vicepresidenti, liquidatori etc..).

Il D.L. 159/2025 chiarisce anche i termini per l'adempimento, precisando quanto segue:
- Per i soggetti già in carica al 31/10/2025 (nelle vesti di Amministratore Unico, Delegato o Presidente senza delega) il termine ultimo per la comunicazione è il 31 dicembre 2025.
- Per le nuove nomine (o conferme successive al 31/10/2025): la comunicazione del domicilio digitale deve essere effettuata contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina.

I soggetti, diversi dagli amministratori obbligati sopra detti, che hanno comunicato, in precedenza, il proprio domicilio digitale possono presentare domanda di cessazione del domicilio digitale iscritto.

Resta ferma la previsione secondo cui il domicilio digitale/PEC dell'amministratore non può coincidere con quello dell'impresa in cui si ricopre la carica. ma anche con il domicilio digitale di qualsiasi altra società/impresa iscritta nel Registro delle imprese.

L'amministratore che ricopre ruoli in più imprese può invece utilizzare lo stesso indirizzo PEC per tutte le cariche ricoperte in diverse società. Unica eccezione riguarda l’amministratore che sia anche imprenditore individuale: in questo caso l’amministratore può comunicare, come proprio domicilio digitale, quello iscritto della propria impresa individuale.

La nuova norma chiarisce, altresì, il regime di costi:
- la sola comunicazione del domicilio digitale (per gli amministratori già in carica che adempiono entro il 31/12/2025) è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo.
- se la comunicazione avviene in sede di nuova nomina o conferma, i diritti e l'imposta di bollo sono dovuti secondo l'ordinaria disciplina dell'adempimento principale (l'iscrizione della nomina).
- l'eventuale comunicazione facoltativa (es. quella di un consigliere semplice) resta assoggettata a diritti ( € 30,00) e bollo ( € 65,00, in caso di società di capitali, € 59,00 in caso di società di persone).

Si segnala, inoltre, che l’art. 13 c. 4 del DL 159/2025 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.

 

 

Per la comunicazione del domicilio digitale dell’amministratore è disponibile l’adempimento in DIRE - Depositi e Istanze Registro imprese.