DOMICILIO DIGITALE DEGLI AMMINISTRATORI
A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – è esteso anche agli amministratori delle società.
L’art. 5 comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) stabilisce infatti, in seguito alla modifica introdotta dall'1 c. 860 della Legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) quanto segue:
“L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.
L‘obbligo riguarda pertanto gli amministratori e i liquidatori delle seguenti società:
- società di capitali
- società cooperative
- società consortili
- società di persone
Sono esonerate le società di mutuo soccorso e le società semplici che non svolgano attività d'impresa (es. società semplici che svolgono attività di revisione contabile).
Non sono tenuti all'adempimento i soggetti che amministrano attività imprenditoriali svolte con una diversa forma giuridica (es. gli amministratori di consorzi, di contratti di rete, di GEIE, di associazioni, di fondazioni, di enti pubblici economici, di aziende speciali ex TUEL e di persone giuridiche private (PGP) nonché i preposti di sede secondaria di società estera, in quanto non sono qualificabili come amministratori della stessa.
Qualora i soggetti esonerati presentino una pratica di sola comunicazione PEC dall'amministratore, la pratica dovrà scontare 30 euro di diritto e l'imposta di bollo, in quanto variazione dei dati del domicilio.
Il domicilio digitale dell'amministratore non può coincidere con il domicilio digitale della società e non può essere un indirizzo PEC associato ad altra società. Può invece coincidere con la PEC della propria impresa individuale. Nel caso di amministratore-persona giuridica, va comunicato il domicilio digitale della persona giuridica-amministratore. La pratica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresenentante della persona giuridica-amministratore.
La mera comunicazione del domicilio digitale dell’amministratore (o del socio-amministratore di società di persone) è esente dall’imposta di bollo e dal diritto di segreteria.
Iscrizione della sola comunicazione del domicilio digitale
Il soggetto obbligato a comunicare il proprio domicilio digitale è l’amministratore/liquidatore, in quanto trattasi di adempimento personale. La domanda di iscrizione del domicilio digitale deve essere presentata e firmata digitalmente dall’amministratore.
In caso di CDA o di pluralità di amministratori non è possibile che un amministratore comunichi, oltre al proprio, anche il domicilio digitale degli altri amministratori: l’adempimento è personale e ogni amministratore deve comunicare il proprio domicilio digitale.
E' anche possibile adempiere con una sola pratica, ma è necessario apporre alla distinta la firma digitale di tutti i soggetti obbligati (non è ammessa la procura, come previsto dalle disposizioni del Conservatore del Registro Imprese[1]).
La domanda di iscrizione relativa alla nomina, variazione, conferma di amministratori/liquidatori delle società di capitali nonché la nomina, variazione degli amministratori/liquidatori delle società di persone, carente dell’indicazione del domicilio digitale di questi ultimi, comporta pertanto la sospensione del procedimento iscrittivo e, in caso di mancata regolarizzazione, il rifiuto di iscrizione ai sensi dell’art. 11 c. 6 lett. b) del DPR 581/95, secondo il quale l’Ufficio, prima dell'iscrizione, accerta la regolare compilazione del modello di domanda.
Allo stesso modo, il domicilio digitale degli amministratori deve essere comunicato nella domanda di prima iscrizione delle società sopra ricordate: anche in tal caso l'omessa indicazione comporta la sospensione del procedimento iscrittivo e, in caso di mancata regolarizzazione, l'eventuale rifiuto ai sensi dell'art. 13 c. 4 lett. b) del DPR 581/95.
Per la comunicazione del solo domicilio digitale dell’amministratore è disponibile l’adempimento in DIRE - Depositi e Istanze Registro imprese
Il 12-03-2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito (Circolare 43836/2025 [1]) le prime indicazioni operative sull'iscrizione al Registro Imprese delle PEC degli amministratori. In merito alla decorrenza del termine e all'incertezza interpretativa della disposizione di legge, è stato assegnato - alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 - il termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025.
Si comunica, come precisato nella nota Unioncamere del 2 aprile 2025, che, diversamente da quanto rappresentato in alcuni articoli di stampa e campagne pubblicitarie, non sussiste alcun termine del 30 giugno 2025 nè è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative per i soggetti che - alla data del 1 gennaio 2025 - rivestivano la carica di amministratori di imprese costituite in forma societaria che non provvedano - entro il 30 giugno 2025 - ad iscrivere il proprio domicilio digitale ai sensi dell’art. art. 1, comma 860 L. 207/2024. La norma, infatti, nulla dispone al riguardo.