Cancellazione d'ufficio ditte individuali, società di persone e consorzi

Il DPR 247/2004 ha previsto la possibilità, da parte dell’ufficio Registro Imprese, di intervenire d’ufficio e procedere alla cancellazione di imprese individuali e società di persone in presenza di determinate circostanze.

Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle imprese individuali sono:
- decesso dell’imprenditore;
- irreperibilità dell’imprenditore;
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata.

Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle società di persone sono:
- irreperibilità presso la sede legale;
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- mancanza del codice fiscale;
- mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine dei sei mesi;
- decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

L’ufficio del Registro delle Imprese che rileva una delle circostanze sopra indicate avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio e richiede, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via pec - se iscritta - le seguenti informazioni:
a) l’annotazione della cessazione;
b) se si tratta di società, la comunicazione dell’avvenuto scioglimento;
c) oppure, in entrambi i casi di fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell’attività.

 

Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro imprese

Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal D.P.R. 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore, ai sensi del comma 1 dell'art.40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 riportante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella Legge n.120 del 2020.

Per le società di persone, il Conservatore deve verificare che nel patrimonio societario non rientrano beni immobili. In caso contrario, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale, che può nominare il liquidatore o trasmettere gli atti direttamente al Giudice del Registro Imprese per la cancellazione della società (ai sensi dell'art.3, comma 3, del DPR 247/2004).

La cancellazione d'ufficio, pertanto, non si attiva su istanza di parte né è prevista in via alternativa o sostitutiva alle procedure ordinarie previste da legge. Si può attivare eventualmente solo su segnalazione di PP.AA. o di terzi con documentazione o informazioni idonee a far presumere il ricorrere delle circostanze previste dalla norma.

Si vedano in proposito le indicazioni fornite dalla Circolare Ministeriale 3585/C del 14.06.2005, sul "Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal R.I. di imprese e società non più operative".


Con nota n.4/2021 il Conservatore del Registro Imprese ha stabilito le modalità di notifica degli atti e provvedimenti nei procedimenti di cancellazione d’ufficio di imprese e società prive di domicilio digitale, per le quali le comunicazioni relative ai procedimenti di cancellazione d'ufficio sono notificate mediante affissione all’Albo on-line della Camera di Commercio della Basilicata per almeno 30 giorni consecutivi ovvero per il diverso termine previsto dalla legge.

Contatti

Registro Imprese e Repertorio Economico Amministrativo

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Email
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PEC
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