LA NORMATIVA IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE:
IL REGOLAMENTO REACH
Il Regolamento (CE) n.1907/2006, cosiddetto REACH, è una normativa integrata per la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, aspirando al contempo a mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea.
Attraverso il REACH è possibile ottenere maggiori e più complete informazioni su:
- proprietà pericolose dei prodotti manipolati
- rischi connessi all'esposizione
- misure di sicurezza da applicare.
Ai sensi dell'articolo 1 il regolamento riguarda la fabbricazione, l'importazione, l'immissione sul mercato e l'uso di tutte le sostanze chimiche in quanto tali e in quanto componenti di miscele e articoli. Si tratta, quindi, non solo di quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche di quelle che vengono adoperate quotidianamente, ad esempio nei detergenti o nelle vernici, e quelle presenti in articoli come gli abiti o i mobili. E’ coinvolta, dunque, la maggior parte delle aziende di tutta Europa. Sussistono alcune esenzioni dall’attuazione del Regolamento REACH per categorie di sostanze disciplinate da normative di settore (Art. 2 del REACH).
Il REACH introduce una rilevante novità rispetto al precedente regime normativo. Stabilisce, infatti, il principio per cui spetta all’industria la responsabilità di gestire i rischi delle sostanze chimiche e di fornire informazioni sulla sicurezza delle sostanze che produce, utilizza o immette sul mercato. I produttori e gli importatori di sostanze chimiche sono, pertanto, obbligati a raccogliere informazioni sulle proprietà delle sostanze, affinché siano poi gestite in sicurezza, e a trasmetterle all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), con sede ad Helsinki (Finlandia). In caso contrario, non è consentito loro di produrle, importarle o immetterle sul mercato.
Quattro i principali processi del REACH:
- la registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH). Comporta l’obbligo, per i fabbricanti e gli importatori di sostanze in quanto tali o in miscele o, in alcuni casi, in articoli, in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, indipendentemente dalla pericolosità, di presentare all’ECHA una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze e, in mancanza di dati disponibili, l’obbligo di eseguire test sperimentali per caratterizzare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e eco-tossicologiche;
- la valutazione (Titolo VI del REACH). L’ECHA controlla la conformità delle informazioni oggetto di registrazione e esamina le proposte di sperimentazione per verificare che non siano necessarie. Gli Stati membri, inoltre, valutano le sostanze chimiche che destano preoccupazione per la salute e l’ambiente;
- l’autorizzazione (Titolo VII del REACH), solo per usi specifici e controllati, delle sostanze “estremamente preoccupanti” (cd. SVHC) elencate nell’Allegato XIV (come le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B (CMR), le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB), le sostanze, come quelle con proprietà di interferenti endocrini, che hanno effetti che destano un livello di preoccupazione equivalente a quelle appartenenti ai gruppi indicati);
- la restrizione (Titolo VIII del REACH). Prevede che sostanze e miscele con rischi inaccettabili per l’ambiente e la salute umana siano totalmente o parzialmente ristrette negli usi o nella concentrazione (ad es. nei prodotti di consumo). Le restrizioni sono elencate nell’Allegato XVII.
I suddetti processi pongono una pressione sulle imprese affinché riconsiderino il proprio portafoglio di sostanze chimiche e sostituiscano le più pericolose con alternative più sicure. Uno degli obiettivi del regolamento è proprio quello di stimolare l’innovazione e migliorare le competitività dell’industria europea sui mercati internazionali.
Sono coinvolti negli obblighi REACH i produttori e importatori di sostanze in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, gli utilizzatori a valle di sostanze nonché produttori e importatori di articoli che operano nello Spazio Economico Europeo, SEE (Unione Europea + Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Il REACH impone a tali soggetti specifici obblighi .
L’Autorità competente a livello nazionale per il REACH è il Ministero della Salute, che opera d’intesa con il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinandosi anche con le Regioni e le Province Autonome.
Attività di vigilanza
L’Autorità competente avvia il sistema dei controlli ufficiali previsto dal Regolamento REACH, al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di approvvigionamento delle sostanze, dalla produzione/importazione, all’uso, all’immissione sul mercato delle sostanze, come tali o contenute in miscele o articoli. La vigilanza viene attuata secondo le modalità operative stabilite dall’Accordo Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29 ottobre 2009.
Il Ministero della Salute pubblica annualmente il Piano Nazionale di Vigilanza relativo alle imprese soggette al REACH e al Regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze chimiche e miscele (CLP). Il Piano è elaborato tenendo conto delle indicazioni provenienti dall'ECHA, dalla Commissione Europea o da altri organismi europei competenti in materia, nonché sulla base delle priorità emergenti a livello nazionale.
Le sostanze che sono incluse in Candidate List sono state identificate come estremamente preoccupanti o SVHC. Queste sostanze sono sospettate di avere effetti negativi molto gravi e spesso irreversibili sugli esseri umani e sull’ambiente. Le sostanze in Candidate List possono in seguito diventare oggetto di autorizzazione o eventualmente restrizione per decisione della Commissione europea.
Elenco delle sostanze soggette ad Autorizzazione – Allegato XIV
La procedura di autorizzazione costituisce una delle maggiori innovazioni legislative introdotte dal REACH. A seguito dell’inclusione in Candidate List, le sostanze SVHC per le quali siano state confermate le caratteristiche di cancerogenicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere inserite in Allegato XIV (elenco delle sostanze soggette ad Autorizzazione) del Regolamento REACH.
Elenco delle sostanze soggette a Restrizione – Allegato XVII
In seguito all’inserimento in Candidate List e sulla base delle informazioni di natura socioeconomica sulla sostanza è anche possibile che per quest’ultima venga valutato l’inserimento in Allegato XVII (Elenco delle sostanze soggette a Restrizione) del REACH.
Sanzioni
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale mediante il Decreto Legislativo del 14 settembre 2009 n. 133, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 agosto 2009.
Oltre a prevedere sanzioni di tipo amministrativo per tutta una serie di condotte che violano il Regolamento, negli articoli 14 e 16 il decreto prevede anche sanzioni di tipo penale, in particolare nel caso di immissione sul mercato o utilizzo di sostanze comprese negli Allegati XIV e XVII (sostanze soggette ad autorizzazione o restrizione) del Regolamento.