COV COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

 

C.O.V. Composti organici volatili

 

 

COSA SONO I COV?

I Composti Organici Volatili (COV) o VOC (dall'inglese “Volatile Organic Compounds”) includono vari gruppi di sostanze chimiche con comportamenti fisici e chimici diversi. Molto utilizzati nella composizione dei più disparati prodotti industriali, i COV sono presenti in numerosi materiali da costruzione e per finitura, dai quali vengono successivamente rilasciati per lenta emissione. 

Tra gli impianti interessati a tali emissioni ci sono, ad esempio: verniciatura in continuo di metalli, pulitura a secco, vari procedimenti di stampa, rivestimenti con film continui, fabbricazione di calzature, impregnazione e stratificazione del legno, fabbricazione di prodotti farmaceutici, finitura degli autoveicoli.

 

Ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 161/2006, come modificato dal D.lgs. 33/2008, i soggetti che immettono sul mercato pitturevernici e i prodotti per carrozzeria (l'elenco dettagliato dei prodotti è contenuto nell'Allegato I del D.Lgs. 161/2006) trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite delle Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, entro il 1° marzo di ogni anno, i dati relativi alla tipologia e alla quantità di prodotto immesso sul mercato nel corso dell'anno civile precedente.

In base al citato decreto legislativo per “immissione sul mercato” si intende qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l’importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.

La comunicazione relativa all’immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria si può compilare solo su modulistica cartacea e dovrà essere spedita esclusivamente a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

 

RACCOLTA DATI D.Lgs 161/2006 – CAMERE DI COMMERCIO

c/o ECOCERVED S.c.ar.l.

Casella postale 843

35122 PADOVA CENTRO (PD)

 

La comunicazione dovrà essere spedita in busta chiusa ed ogni busta dovrà contenere la dichiarazione relativa ad un’unica sede legale. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Raccolta dati articolo 5 D.Lgs. 161 /2006” nonché l’indicazione di Codice fiscale, Ragione sociale e indirizzo completo dell’impresa mittente.

             La comunicazione non è soggetta al pagamento di diritti e bolli.

Modulistica ed istruzioni per la compilazione sono disponibili nei siti internet del Ministero della Transizione Ecologica, dell’Unioncamere e di Ecocerved.

 

Normativa

  • D.lgs. 161 del 27 marzo 2006
  • La direttiva europea n. 42 del 2004 relativa alla “limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria”, a cui è seguita l’attuazione italiana con il decreto legislativo n. 161 del 2006 e successive modifiche.
  • Il D.Lgs n. 152/2006 relativo alle “Norme in materia ambientale” e conosciuto anche come “Testo Unico dell’ambiente” o “Codice dell’ambiente”, stabilisce norme in materia di tutela del suolo e delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell’inquinamento atmosferico, valutazione dell’impatto ambientale e risarcimento dei danni ambientali. Il decreto ha subito numerose modifiche negli anni e le ultime sono state introdotte dal decreto legislativo n. 21 del 2018. La parte quinta del TU si occupa di “norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”. Entrando più nel dettaglio, il titolo I legifera su “prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività” stabilendo “i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni e i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati”. L’art. 275 si occupa nello specifico delle emissioni di COV.
  • La direttiva 2010/75/UE relativa “alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, recepita dall’Italia attraverso il decreto legislativo n. 46/2014, stabilisce norme volte ad evitare, o quantomeno ridurre, le emissioni delle attività industriali nell’aria, nell’acqua e nel terreno e la produzione di rifiuti, allo scopo di proteggere l’ambiente;
  • La recente direttiva europea n. 2284 del 2016,   alla quale si è data attuazione con il dlgs 30 maggio 2018 n. 81, che ha introdotto la definizione di composti organici volatili non metanici,  acronimo COVNM, intesi come “tutti i composti organici, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di radiazioni solari”.

 

Link utili:
 

Ecocerved

https://www.mite.gov.it/pagina/composti-organici-v...

 Istruzioni per compilare e presentare la comunicazione C.O.V.

 Modulistica