Le imprese e gli enti che fanno domanda di iscrizione all’Albo nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9, 10 devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti soggettivi e professionali stabiliti dal Comitato Nazionale. Tale incarico può essere ricoperto dal legale rappresentante/titolare, da un dipendente o anche da un soggetto esterno all'impresa purché abbia i requisiti previsti per legge in funzione della specifica classe e categoria in cui si richiede l’iscrizione.
Tale figura invece non è richiesta per la categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali, relativa all’attività di trasporto in conto proprio dei rifiuti prodotti.
Con la Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato le “prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del Responsabile Tecnico”.
In particolare, questa figura coordina l’attività degli addetti dell’impresa, definisce le procedura per gestire situazioni d’urgenza ed emergenza e per evitare che si ripetano, vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni dei provvedimenti di iscrizione, e verifica la validità di iscrizioni e autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
Per le categorie 1, 4, 5 e 6 il Responsabile Tecnico ha il compito di:
a) redazione e sottoscrizione dell’attestazione relativa all’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, secondo le disposizioni contenute nella delibera n. 6 del 9 settembre 2014;
b) controll0 e verifica della permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall’attestazione di cui alla lettera a), nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in relazione alle diverse tipologie di rifiuti;
c) definire una serie di procedure quali:
i) controllare che il codice dell’EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento d’iscrizione all’ Albo;
ii) verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/ detentore;
iii) eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare;
iv) garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti;
v) garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti;
d) garantire ai conducenti adeguata formazione e informazione, se del caso anche tramite linee guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con particolare riferimento alla sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti, alla verifica della rispondenza di cui alla lettera c) punti i) e ii), e sulla normativa applicabile;
e) garantire ai conducenti e agli addetti dell’impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’ articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);
f) coordinare l’attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare o delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti.
Per la categoria 1 il Responsabile Tecnico per la gestione dei centri di raccolta, è tenuto ad attestare e garantire la formazione e l’addestramento del personale addetto ai centri ed a verificare il corretto allestimento degli stessi.
Il Comitato Nazionale non ha mancato di definire anche i compiti posti in capo al RT per le categorie 8, 9 e 10.
Per quanto riguarda la cat. 8 (intermediazione e commercio senza detenzione), il Responsabile Tecnico ha il dovere di garantire un’adeguata formazione degli addetti dell’impresa circa la compilazione e la tenuta dei registri di carico e scarico e la documentazione che accompagna i rifiuti durante il trasporto (FIR e documentazione richiesta per merci pericolose e trasporto transfrontaliero), e di verificare la validità di iscrizioni e autorizzazioni dei soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto dell’attività di intermediazione e commercio.
Per le imprese che si occupano di bonifica di siti (cat. 9) e bonifica di beni contenenti amianto (cat. 10) gli il Responsabile Tecnico ha il compito di produrre, con il legale rappresentante dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante tipologie e valore di acquisto delle attrezzature minime, così come disponibilità dell’impresa e stato di conservazione delle stesse. E’, comunque, tenuto anche a verificare che le attrezzature utilizzate dalle imprese si mantengano idonee e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme di settore.
Da ultimo, la Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019 chiarisce che, finché il Comitato non avrà stabilito i criteri e i limiti per l’assunzione dell’incarico di RT da parte di un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa, il Responsabile Tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese “deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti”, attraverso il modello allegato alla delibera. I legali rappresentanti delle imprese coinvolte dovranno, a loro volta, sottoscrivere la dichiarazione e produrla in fase di iscrizione, rinnovo o variazione dell’iscrizione per modifica del RT, a pena di improcedibilità della domanda.
I compiti del RT sono, quindi, ben delineati: controllo del rispetto della normativa, verifica di autorizzazioni ed iscrizioni, formazione del personale dell’impresa, definizione di procedure interne che consentano di affrontare situazioni emergenziali e di urgenza.
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