Registro dei produttori di pile ed accumulatori

REGISTRO PILE E ACCUMULATORI

La normativa di riferimento è il D.Lgs, 188/2008 Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE pubblicato sulla GU n. 283 del 3-12-2008.”

Definizioni

L’articolo 2 del Decreto contiene alcune definizioni che si riportano integralmente di seguito:

 Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «pila» o «accumulatore»: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia Chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (Ricaricabili); b) «pacco batterie»: un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro o racchiusi come un'unita' singola e a se' stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore; c) «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, ne' batterie o accumulatori per veicoli; d) «pile a bottone»: piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva; e) «batterie o accumulatori per veicoli»: le batterie o gli accumulatori utilizzati per l’avviamento, l’illuminazione e l'accensione; f) «pile o accumulatori industriali»: le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici; g) «rifiuti di pile o accumulatori»: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; h) «riciclaggio»: il trattamento in un processo di produzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia; i) «smaltimento»: una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all'allegato B alla parte quarta del decreto n. 152 del 2006; l) «trattamento»: le attività eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la Selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento; m) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da pile o accumulatori; n) «produttore»: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; o) «distributore»: qualsiasi persona che, nell'ambito di un’attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale; p) «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della comunità; q) «operatori economici»: i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento; r) «utensili elettrici senza fili»: apparecchi portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati ad attività di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio; s) «tasso di raccolta»: la percentuale ottenuta, dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in un anno civile a norma dell'articolo 7 per la media del peso di pile e accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nel territorio nazionale nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti; t) «punto di raccolta per pile ed accumulatori»: contenitore destinato alla raccolta esclusiva di pile e accumulatori accessibile all'utilizzatore finale e distribuito sul territorio, tenuto conto della densità di 3 Manuale Registro Pile – Produttori –COMUNICAZIONE ANNUALE popolazione, non soggetto ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti.

Il registro

L’articolo 14 prevede l’istituzione del Registro nazionale

1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori ai sensi dell'articolo 13. All'interno di tale registro e' prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2.

2. Il produttore di pile e accumulatori soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. [….].

3. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.

 4. L'iscrizione al Registro e' assoggettata al pagamento di un corrispettivo annuale da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 5.

L’allegato 3 al Decreto Legislativo stabilisce le informazioni e le modalità con le quali deve essere effettuata la trasmissione 1) L’iscrizione al Registro deve essere effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell’impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto. In tale caso l’iscrizione è effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.

5) All’atto dell’iscrizione al Registro il produttore indica: a) qualora il codice di attività non individui esplicitamente la natura di produttore di pile e/o di accumulatori, lo specifico codice di attività che lo individua come tale; b) per ciascuna categoria di pile o accumulatori di cui alla tabella 1, suddivisa nelle tipologie di cui alla medesima tabella, il numero e il peso effettivo delle pile ed accumulatori immessi sul mercato nell’anno solare precedente; c) l’eventuale iscrizione nel Registro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; d) l’eventuale iscrizione nei Registri di pile ed accumulatori di altri Stati membri dell’Unione Europea; e) per ogni categoria e tipologia di pile o accumulatori di cui alla tabella 1 immessa sul mercato, il sistema o i sistemi attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori previsti dal presente decreto; nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto.

Iscrizioni

L’iscrizione al Registro presso la CCIAA della provincia in cui si trova la sede legale dell’impresa avviene con modalità telematica connettendosi al sito www.registropile.it.

Soggetti tenuti all'iscrizione

  • Il produttore di pile e accumulatori: è produttore chiunque immetta sul mercato nazionale, per la prima volta, pile e accumulatori, anche se incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza.  
  • I sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione di pile e accumulatori a fine vita.

 I costi

Per l'iscrizione

  • tassa di concessione governativa per euro 168,00 da versare sul c/c 8003 intestato “Agenzia delle entrate – Ufficio di Roma 2 – Centro Operativo Pescara – Tasse Concessioni Governative” – Codice causale 8617 “altri atti":  Nella causale indicare altresì: “Iscrizione Registro Pile e Accumulatori”;
  • imposta di bollo per euro 16,00, da assolvere tramite una delle seguenti modalità:
    a) Telemaco Pay;
    b) Carta di credito;
    La causale: “Imposta   bollo Registro Pile e accumulatori”.
  • Non sono previsti diritti di segreteria.

Per variazioni e cancellazioni

Per variazioni e cancellazioni è previsto il pagamento della sola imposta di bollo (euro 16,00); non è, invece, dovuta la tassa di concessione governativa. Il pagamento deve essere effettuato con le stesse modalità indicate per le iscrizioni.
Per le sole variazioni inerenti all'anagrafica dell'impresa non è previsto alcun pagamento.

 Modifiche

I produttori e i sistemi collettivi di finanziamento comunicano, con le medesime modalità previste per l’iscrizione al Registro, qualsiasi variazione dei dati comunicati al momento dell’iscrizione nonché la cessazione dell’attività entro il termine di 30 giorni dalla data in cui si è verificata la modifica o la cessazione dell’attività.
 

Sanzioni

Ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.lgs. 188/2008, salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, senza avere provveduto all’iscrizione presso la CCIAA, immette sul mercato pile o accumulatori è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.000 a € 100.000.

Ai sensi dell’art. 25, comma 3, del D.lgs. 188/2008, salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che non effettua la comunicazione annuale o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 20.000.

 

La comunicazione annuale

La comunicazione annuale deve essere effettuata ogni anno, entro il 31 marzo, attraverso il portale www.registropile.it. Deve riportare i dati relativi a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia.
Il sistema propone i dati anagrafici comunicati al momento dell'iscrizione e l'elenco delle tipologie di pile e accumulatori che il produttore ha già iscritto al Registro.
Si devono indicare i dati, espressi in pezzi e peso, delle pile o accumulatori immessi sul mercato.
La comunicazione annuale così compilata deve quindi essere trasmessa, via telematica, al Registro Pile seguendo le istruzioni della procedura. Una volta effettuato l'invio, il sistema rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione. Si rammenta che se sono state immesse sul mercato tipologie non presenti nell'elenco proposto dal sistema, prima di presentare la comunicazione annuale, si deve aggiornare il Registro mediante una pratica di variazione.

La comunicazione annuale deve essere presentata anche se la quantità di apparecchiature immesse sul mercato nazionale è pari a zero, mentre non è dovuta per le apparecchiature esportate all’estero.

Per approfondimenti: www.ecocamere.it/adempimenti/pile

Manuale: https://www.registropile.it/Home/Manuali#1862-manuale-registro-pile-per-i-produttori-aggiornato-a-gennaio-2020

CONTATTI

Responsabile Ufficio

d.ssa Rosanna Lombardi

rosanna.lombardi@basilicata.camcom.it

 

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d.ssa Caterina Carbonella

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RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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Giancarla.lospinuso@basilicata.camcom.it