Categoria 2/bis - Trasporto dei propri rifiuti

 

Per la categoria 2 Bis l’obbligo di iscrizione all’Albo riguarda:

· produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;

· produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno degli stessi.

Dal produttore iniziale si distingue il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti. Questo ultimo soggetto (generalmente il gestore dell’impianto di recupero o di smaltimento di rifiuti che produce dei rifiuti nell'ambito dell’attività di trattamento degli stessi) è obbligato all’iscrizione all’Albo nelle categorie da 1 a 5, a seconda dei casi, per il trasporto di dette tipologie di rifiuto.

Dal 31/10/2013 sono esentati dall'obbligo di iscrizione all'Albo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, che effettuano il trasporto dei propri rifiuti all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa, ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'art. 183 del D.lgs. 152/06.

La domanda di iscrizione deve essere prodotta alla Sezione Regionale nel cui territorio è stabilita la sede legale dell’impresa, esclusivamente per via telematica attraverso il portale  Agest e deve essere corredata della seguente documentazione:

- Modello di domanda generato in automatico dal sistema telematico, firmato da titolare/legale rappresentante dell'impresa;

- Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario del modello;

- Se cittadino extracomunitario copia del permesso di soggiorno in corso di validità del titolare/legale rappresentante firmatario della domanda di variazione, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale;

- Autocertificazione antimafia - modello di dichiarazione da utilizzarsi in sede di iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione o di variazione del legale rappresentante, prevista dall'articolo 88, comma 4-bis, e dall'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

NON è necessario:

- nominare un Responsabile Tecnico,

- sottoporre a perizia i mezzi utilizzati per il trasporto dei propri rifiuti,

- dimostrare il requisito di capacità finanziaria e idoneità tecnica 

- prestare le garanzie finanziarie previste per l’iscrizione ordinaria.

Le variazioni dell'iscrizione alla cat.2 bis (es. relative ai mezzi, CER, attività) devono essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi (articolo 18, comma 1, decreto ministeriale 120/2014). L'omessa comunicazione comporta l'avvio del procedimento disciplinare (art. 21, comma 1, decreto ministeriale 120/2014) e la conseguente sospensione dell'efficacia dell'iscrizione (art. 19, comma 1, decreto ministeriale 120/2014).

Dal 13/11/2012 le variazioni anagrafiche (denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale, legali rappresentanti) denunciate al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) vengono acquisite d'ufficio dall'Albo Gestori Ambientali (delibera del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali n. 5/2012).

Allegati alla domanda di variazione

- Modello di domanda generato in automatico dal sistema telematico, firmato da titolare/legale rappresentante dell'impresa;

- Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario del modello;

- Se cittadino extracomunitario copia del permesso di soggiorno in corso di validità del titolare/legale rappresentante firmatario della domanda di variazione, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale;

- Solo per inserimento mezzi o cambio targa, atto notorio variazione veicoli (modulo generato in fase di compilazione della pratica telematica), sottoscritto da un legale rappresentante, relativo a veicoli nuovi o reimmatricolati (cambio targa), allegato A alla Delibera del CN n. 5 del 3 settembre 2014;

In attesa del provvedimento di variazione, la Sezione rilascia l'atto notorio che permette di utilizzare i veicoli per un periodo massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione o inferiore nei casi in cui il termine di disponibilità del veicolo sia inferiore a 60 giorni. (articolo 18, comma 2, decreto ministeriale 120/2014).

 

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