Verifiche di idoneità

La formazione del responsabile tecnico è attestata mediante verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

 Con Delibera n. 1 del 10 marzo 2021 (PDF 1 MB) il Comitato Nazionale ha fornito importanti chiarimenti in merito ai requisiti dei Responsabili tecnici ammessi al regime transitorio.

I quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitato Nazionale, sono pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali http://www.albonazionalegestoriambientali.it e sono periodicamente aggiornati.

Verifica iniziale

L’idoneitá conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.

Il soggetto in possesso dell’idoneità conseguita mediante verifica iniziale, può sostenere le verifiche relative ai soli ulteriori moduli di specializzazione la cui validità è pari a 5 anni dal loro superamento. E’ consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di tre moduli.

Verifica di aggiornamento dell’idoneitá

La stessa può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità della verifica di aggiornamento decorre dalla data indicata all’art. 2, comma 4 della deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Prot. n. 06/ALBO/CN del 30 maggio 2017. Nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito dell’idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l’idoneità relativa a uno o più moduli di specializzazione.

Dispensa dalle verifiche

È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.

Disposizioni transitorie

Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio fino al 16 ottobre 2023 anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.

 

UFFICIO AMBIENTE

 

CONTATTI

Responsabile Ufficio

d.ssa Rosanna Lombardi

rosanna.lombardi@basilicata.camcom.it

 

d.ssa Caterina Carbonella

caterina.carbonella@basilicata.camcom.it

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avv. Giancarla Lospinuso

Giancarla.lospinuso@basilicata.camcom.it