Requisiti soggettivi e tecnici

I requisiti di idoneità tecnica si riferiscono a dotazioni minime di mezzi, attrezzature, personale addetto e responsabile tecnico.

1) Disponibilità di mezzi di trasporto (per raccolta e trasporto rifiuti)

I veicoli, utilizzati per il trasporto dei rifiuti, devono essere nella piena ed esclusiva disponibilità dell’impresa. I titoli di disponibilità ammessi sono:

  • di proprietà
  • in usufrutto
  • in leasing
  • acquistati con patto di riservato dominio (come stabilito dalla legge n. 298/1974)
  • in locazione senza conducente (ai sensi dell’art. 84 del codice della strada)
  • comodato senza conducente.

(Circolare del Comitato n. 995 del 9/9/2013, Circolare del Comitato n. 345 del 30/4/2015 e Circolare del Comitato n. 1 del 28/1/2019)

2) Dotazione minima mezzi e addetti, specifico per le categorie 1, 4, 5 (raccolta e trasporto rifiuti)

Ai fini dell’iscrizione nelle categorie 1, 4, 5 le imprese devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e unità di personale. Le dotazioni variano per ogni categoria e classe di iscrizione.

Le dotazioni minime di veicoli e unità di personale sono riportate negli allegati di cui alla delibera n. 5 del 3.11.2016 e alla delibera n. 8 del 12.09.2017 del Comitato nazionale.

Categoria 1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani (R.U.)

Allegato A (delibera n. 8/2017) 

 sottocategorie:

  • raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale Allegato C (delibera n. 8/2017)
  • raccolta differenziata e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti urbani Tabella D2  (allegato D alla delibera n. 5/2016)  
  • raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali Tabella D3  (allegato D alla delibera n. 5/2016)   -
  • raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali Tabella D4 (allegato D alla delibera n. 8/2016)
  • trasporto R.U. da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti d recupero o smaltimento Tabella D5 (allegato alla delibera n. 5/2016)  
  • trasporto di rifiuti giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade Tabella D6 (allegato D alla delibera n. 8/2017)
  • raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge e sulle rive dei corsi d’acqua Tabella D7  (allegato D alla delibera n. 5/2016) 

spazzamento meccanizzato Allegato B (delibera n. 8/2017)

Categoria 1 con procedura semplificata

raccolta e trasporto R.U. per aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici Allegato B (delibera n. 5/2016)

Categorie 4, 5 Allegato E (delibera n. 8/2017) 

Trasporto rifiuti su ferrovia

Dotazioni minime per l´iscrizione all´Albo delle imprese che trasportano rifiuti per ferrovia Allegato A e B alla deliberazione del Comitato nazionale dell´Albo Nazionale Gestori Ambientali in data 26.2.2003

3) Numero minimo di addetti per i centri di raccolta

Allegato_1_delibera29luglio2008.

4) Formazione del personale addetto per i centri di raccolta

La formazione e l’addestramento del personale addetto ai centri di raccolta sono garantiti e attestati dal responsabile tecnico. Il requisito della avvenuta formazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda d’iscrizione e

della domanda di integrazione dell’iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta e deve essere

aggiornato nei novanta giorni precedenti la data di presentazione della domanda di revisione dell’iscrizione.

La formazione è inoltre effettuata almeno nei casi di:

a) nuove assunzioni;

b) assegnazione al centro di raccolta di addetti già impiegati presso l’impresa in altre mansioni;

c) applicazione di metodologie operative o acquisizione di tecnologie diverse da quelle precedentemente inuso nel centro di raccolta.

All’assunzione della gestione dei centri di raccolta, sono effettuate sessioni di informazione e addestramento degli addetti riguardanti le disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro, nonché le prassi e le procedure applicate presso il centro di raccolta.

5) Dotazione minima di personale, categoria 8 (commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione)

1. Concorrono a formare la dotazione minima le unità di personale ricomprese nelle categorie in cui l’impresa risulta già iscritta.

2. Concorre a formare la dotazione minima il Responsabile Tecnico individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

3. Per l'iscrizione nella classe A, nella dotazione minima di personale devono essere ricompresi: 3 unità in possesso di diploma tecnico più 2 anni di esperienza o di diploma tecnico più l’attestazione di partecipazione e superamento del modulo base del corso di formazione di cui alla deliberazione n.003 del 16 luglio 1999;

4. Per l'iscrizione nella classe B, nella dotazione minima di personale devono essere ricompresi: 2 unità in possesso di diploma tecnico più 2 anni di esperienza o di diploma tecnico più l’attestazione di partecipazione e superamento del modulo base del corso di formazione di cui alla deliberazione n.003 del 16 luglio 1999;

5. Per l'iscrizione nella classe C, nella dotazione minima di personale deve essere ricompreso: 1 unità in possesso di diploma tecnico più 2 anni di esperienza o di diploma tecnico più l’attestazione di partecipazione e superamento del modulo base del corso di formazione di cui alla deliberazione n.003 del 16 luglio 1999;

6. Gli anni di esperienza di cui ai precedenti punti devono essere maturati nello specifico settore o in attività inerenti la gestione dei rifiuti.

6) Dotazione minima personale tecnico categoria 9 (bonifica siti)

CLASSI

E

D

C

B

A

importo in Euro dei lavori di bonifica cantierabili

fino

a 200.000,00

fino a 1.000.000,00

fino a 2.500.000,00

fino a 9.000.000,00

oltre 9.000.000,00

personale

2

6

8

12

15

 

1. Per ogni cantiere in cui si eseguono interventi di bonifica ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 deve essere prevista la figura di un responsabile di cantiere dell'impresa.

2. Per l'iscrizione nella classe A, nella dotazione di personale devono essere ricompresi almeno: 1 laureato in Ingegneria; 1 laureato in Chimica o laureato in Scienze Biologiche; 1 laureato in Scienze Geologiche.

3. Per l'iscrizione nella classe B, nella dotazione di personale deve essere ricompresi almeno: 1 laureato in Ingegneria e 1 laureato in Chimica o laureato in Scienze Biologiche o in Scienze Geologiche.

4. Per l'iscrizione nelle classi C e D, nella dotazione di personale devono essere ricompresi almeno: 1 laureato o in Ingegneria o in Chimica o laureato in Scienze Biologiche  o in Scienze Geologiche.

(Delibera n. 5 del 12 dicembre 2001– Allegato C è relativo al solo personale tecnico)

Le unità di personale tecnico devono essere legate all’impresa da rapporto di lavoro dipendente nelle forme previste dalla vigente normativa. Concorre al soddisfacimento della dotazione minima di personale anche il responsabile tecnico ove inquadrato come lavoratore dipendente. Il personale tecnico può essere legato all’impresa anche da contratti di “lavoro a progetto”. Ovviamente, resta l’obbligo della stessa impresa di garantire, alla scadenza dei suddetti contratti, la dotazione minima prevista in relazione alla classe d’iscrizione 

7) attrezzature minime e relativo valore categoria 9 (bonifica siti)

 

 

E

D

C

B

A

importo in Euro dei lavori di bonifica cantierabili

fino a
200.000,00

fino a
1.000.000,00

fino a
2.500.000,00

fino a
9.000.000,00

oltre
9.000.000,00

valore attrezzature in Euro

92.962,00

232.406,00

413.166,00

981.268,00

1.136.205,00

 

8) Esecuzione di interventi di bonifica per la classe A, per la categoria 9 (bonifica di siti)

Per l’iscrizione alla classe A della Categoria 9 (quando l’importo dei lavori di bonifica supera cioè i 9.000.000 di euro) l’impresa deve dimostrare di avere già eseguito interventi di bonifica secondo i criteri stabiliti dalla Delibera n.1/2013 [15]. Tali interventi di bonifica devono essere stati iniziati, eseguiti regolarmente e con buon esito negli ultimi cinque anni che precedono la data di domanda d’iscrizione oppure nei migliori cinque anni dell’ultimo decennio. L’esecuzione degli stessi deve essere documentata con certificati di regolare esecuzione o di collaudo rilasciati dal committente o dalla stazione appaltante.

9) Valore attrezzature minime, previsto per la categoria 10 (bonifica di beni contenenti amianto)

I requisiti e i criteri per l’iscrizione sono stati stabiliti con la delibera n. 1 del 30.3.2004 del Comitato Nazionale. Le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse devono essere attestati con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa congiuntamente dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile tecnico

 

10) Responsabile tecnico, dovuto per le categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Le delibere CN Albo n. 6/2017 e n. 7/2017 hanno fissato nuovi requisiti e verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico, figura obbligatoria prevista per l’iscrizione nelle categorie 1,4,5,8,9 e 10 dell’Albo Ge Segnaliamo alle imprese che le categorie 2 e 3 sono state abrogate e assorbite rispettivamente nelle categorie 4 e 5, mentre per la categoria 2-bis (trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi) non è prevista la figura del Responsabile Tecnico e pertanto non è oggetto di tali delibere.

 

 

UFFICIO AMBIENTE

 

CONTATTI

Responsabile Ufficio

d.ssa Rosanna Lombardi

rosanna.lombardi@basilicata.camcom.it

 

d.ssa Caterina Carbonella

caterina.carbonella@basilicata.camcom.it

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avv. Giancarla Lospinuso

Giancarla.lospinuso@basilicata.camcom.it