Categorie 4-5 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

Categoria 4 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

 

Nella categoria 4 deve iscriversi l’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

 L’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio che intende trasportare:

1. Rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei quali l’impresa fa commercio;

2. Rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente;

3. Rifiuti speciali non pericolosi di cui l’impresa risulti essere nuovo produttore derivanti, di conseguenza, da operazioni di pretrattamento, di miscelazione o da altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

 La categoria 4 è suddivida in classi in funzione della quantità annua di rifiuti complessivamente trattata:

 A. Superiore o uguale a 200.000 tonnellate

B. Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate

C. Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate

D. Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate

E. Superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate

F. Inferiore a 3.000 tonnellate

 L’impresa che si iscrive nella categoria 4 deve dimostrare di possedere una dotazione minima di veicoli e di personale.

 L’impresa deve nominare un Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Le istanze di iscrizione devono essere obbligatoriamente presentate per via telematica tramite il sistema Agest Telematico.

 Documenti da allegare in fase di iscrizione

Modello di domanda generato dal sistema al termine della compilazione dell'istanza firmato dal titolare dell’impresa individuale o da tutti i legali rappresentanti della società con firma digitale o autografa;

Copia fronte/retro del documento di identità dei legali rappresentanti firmatari (qualora non sia stata utilizzata la firma digitale) e, se cittadini extracomunitari, copia fronte/retro del permesso di soggiorno in corso di validità;

Autocertificazione antimafia per ogni legale rappresentante, sottoscritta con firma digitale o autografa;

Modello Responsabile Tecnico;

Compatibilità incarico del Responsabile Tecnico;

Esperienza Responsabile Tecnico;

Attestazione dell’idoneità tecnica dei veicoli (redatta dal Responsabile Tecnico);

Copia fronte/retro aggiornata della carta di circolazione o, se non ancora disponibile, della carta provvisoria di circolazione o della ricevuta sostitutiva del documento di circolazione in corso di validità del mezzo o dei mezzi che si intendono utilizzare per il trasporto.

Nel caso di mezzi in locazione, occorre inviare, oltre al libretto di circolazione, copia fronte/retro del contratto di locazione e/o del verbale di consegna.

Per i mezzi immatricolati uso proprio aventi massa superiore alle 6 tonnellate, licenza al trasporto di cose per conto proprio rilasciato dall'ufficio Trasporti della Provincia competente, qualora non se ne abbia evidenza sul libretto di circolazione;

Dimostrazione del requisito di capacità finanziaria: 9.000 euro per il primo veicolo. 5.000 per ogni veicolo aggiunto esclusivamente per le imprese che non risultino iscritte al REN (Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada);

Solo per le imprese che si iscrivono per il trasporto dei rifiuti funzionali all’impianto, copia dell’autorizzazione provinciale/regionale dell’impianto.

 

Categoria 5 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

 

Nella categoria 5 deve iscriversi l’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

 L’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio che intende trasportare:

1. Rifiuti speciali pericolosi dei quali l’impresa risulta essere produttore iniziale in quantità superiore a 30 kg o 30 litri al giorno;

2. Rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente;

3. Rifiuti speciali pericolosi di cui l’impresa risulti essere nuovo produttore derivanti, di conseguenza, da operazioni di pretrattamento, di miscelazione o da altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

 La categoria 5 è suddivisa in classi in funzione della quantità annua di rifiuti complessivamente trattata:

 A. Quantità superiore o uguale a 200.000 tonnellate

B. Quantità superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate

C. Quantità superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate

D. Quantità superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate

E. Quantità superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate

F. Quantità inferiore a 3.000 tonnellate

 L’impresa che si iscrive nella categoria 5 deve dimostrare di possedere una dotazione minima di veicoli e personale.

 L’impresa deve nominare un Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

 Le imprese iscritte in categoria 5 sono esonerate dall’obbligo di iscrizione in categoria 4 (potendo chiedere di trasportare anche rifiuti non pericolosi) a condizione che la quantità complessiva non comporti una variazione della classe per la quale sono iscritti.

Le istanze di iscrizione devono essere obbligatoriamente presentate per via telematica tramite il sistema Agest Telematico.

 Documenti da allegare in fase di iscrizione

Modello di domanda generato dal sistema al termine della compilazione dell'istanza firmato dal titolare dell’impresa individuale o da tutti i legali rappresentanti della società con firma digitale o autografa;

Copia fronte/retro del documento di identità dei legali rappresentanti firmatari (qualora non sia stata utilizzata la firma digitale) e, se cittadini extracomunitari, copia fronte/retro del permesso di soggiorno in corso di validità;

Autocertificazione antimafia per ogni legale rappresentante, sottoscritta con firma digitale o autografa;

Modello Responsabile Tecnico;

Compatibilità incarico del Responsabile Tecnico;

Esperienza Responsabile Tecnico;

Attestazione dell’idoneità tecnica dei veicoli (redatto dal Responsabile Tecnico);

Copia fronte/retro aggiornata della carta di circolazione o, se non ancora disponibile, della carta provvisoria di circolazione o della ricevuta sostitutiva del documento di circolazione in corso di validità del mezzo o dei mezzi che si intendono utilizzare per il trasporto.

Nel caso di mezzi in locazione, occorre inviare, oltre al libretto di circolazione, copia fronte/retro del contratto di locazione e/o del verbale di consegna.

Per i mezzi immatricolati uso proprio aventi massa superiore alle 6 tonnellate, licenza al trasporto di cose per conto proprio rilasciato dall'ufficio Trasporti della Provincia competente, qualora non se ne abbia evidenza sul libretto di circolazione;

Dimostrazione del requisito di capacità finanziaria: 9.000 euro per il primo veicolo. 5.000 per ogni veicolo aggiunto esclusivamente per le imprese che non risultino iscritte al REN (Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada);

Solo per le imprese che si iscrivono per il trasporto dei rifiuti funzionali all’impianto, copia dell’autorizzazione provinciale/regionale dell’impianto.

Solo per i mezzi immatricolati uso proprio con massa superiore alle 6 ton., licenza al trasporto di cose per conto proprio rilasciato dall'ufficio Trasporti della Provincia competente.

 L’iscrizione in categoria 5 è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie, in base alla classe d’iscrizione.

 

Normativa:

Delibera 7 del 28 luglio 2021

Circolare 1 del 4 febbraio 2021 (Errata corrige allegato A della delibera 3 del 24 giugno 2020)

Delibera 3 del 24 giugno 2020

Delibera 8 del 12 settembre 2017

Delibera 5 del 3 novembre 2016

Delibera 2 del 16 settembre 2015

 

 

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d.ssa Rosanna Lombardi

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