ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, è stato istituito dall’art. 212 del D.lgs 152/2006 ed è attualmente regolamentato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 120/2014 e s.m.i
Si compone di un Comitato Nazionale, con sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica), e di Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono così individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.):
- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006;
- imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
- aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.
Ulteriori modalità di iscrizione semplificata sono state rispettivamente introdotte dall’articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 febbraio 2018 per:
- imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;
- associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana;
È previsto l'obbligo di iscrizione anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti all’interno del territorio italiano (articolo 194, comma 3 del D.lgs 152/2006).
Non è ancora attiva, invece, l’iscrizione per gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
La normativa di riferimento è consultabile sul sito
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Normativa.
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COMPONENTI SEZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI
Con Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 120 del 03-05-2019
è stata nominata la Sezione dell'Albo Gestori Ambientali nelle persone di:
- Margherita Perretti - Presidente
- Fortunato Giordano - Vice Presidente
- Michele Brancato - Componente
- Benedetto Manniello - Componente
AVVISO
Iscrizione delle carrozzerie mobili all’Albo gestori ambientali
La Delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 24 giugno 2020, in vigore dal 2 febbraio 2021, introduce l’obbligo di iscrizione delle carrozzerie mobili all’Albo gestori ambientali.
Le iscrizioni all’Albo in corso di validità alla data del 2 febbraio 2021 devono essere aggiornate entro il 31 dicembre 2021 in occasione di variazioni dell’iscrizione successive alla data del 2 febbraio 2021.
Nel caso di carrozzerie mobili, l’attestazione del responsabile tecnico deve indicare la tipologia, specificando a quale, tra le seguenti tipologie appartiene: containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali. Per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile devono essere indicati i codici EER abbinabili. L’impresa può utilizzare le carrozzerie mobili della medesima tipologia oggetto di attestazione di idoneità.
La circolare n. 1 del 04 febbraio corregge l’allegato A della delibera n. 3 del 24.06.2020.
Sospensione verifiche Responsabile Tecnico
Si comunica che la sessione d’esame prevista per il 18 novembre 2020 è SOSPESA come da circolare n. 12 del 9 novembre 2020 del Comitato Nazionale, che sospende fino alla data del 3 dicembre 2020 le verifiche di idoneità dei Responsabili Tecnici. Per ulteriori informazioni consultare il portale www.albonazionalegestoriambientali.it o contattare la Sezione al seguente indirizzo mail : ambiente@basilicata.camcom.it
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Verifiche Responsabile Tecnico
Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo n. 4 del 23 marzo 2020. (vedi anche allegato)
Applicazione articolo 103, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (Cd. “Decreto Cura Italia”)
AVVISO
Prime implicazioni dell’entrata in vigore del DL 17 marzo 2020, n. 18 (Cd. “Decreto Cura Italia”): leggi le informazioni.
A causa dell'evoluzione dell'allerta sanitaria, si segnala alla gentile utenza che non è possibile, fino a nuovo avviso, consegnare le polizze fideiussorie originali presso gli sportelli di via Dell'Edilizia.
Le stesse dovranno pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata.
La polizza, insieme alla copia della raccomandata, potrà essere anticipata via pec ad albogestori.basilicata@pec.it
Ai fini del conteggio del termine perentorio di consegna della polizza (90 giorni in caso di iscrizione - 45 giorni in caso di rinnovo) farà fede la data di spedizione.