ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, è stato istituito dall’art. 212 del D.lgs 152/2006 ed è attualmente regolamentato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 120/2014 e s.m.i
Si compone di un Comitato Nazionale, con sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica), e di Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono così individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.):
- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006;
- imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
- aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.
Ulteriori modalità di iscrizione semplificata sono state rispettivamente introdotte dall’articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 febbraio 2018 per:
- imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;
- associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana;
È previsto l'obbligo di iscrizione anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti all’interno del territorio italiano (articolo 194, comma 3 del D.lgs 152/2006).
Non è ancora attiva, invece, l’iscrizione per gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
La normativa di riferimento è consultabile sul sito
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Normativa.
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COMPONENTI SEZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI
Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 216 del 7 giugno 2024 è stata nominata la Sezione regionale della Basilicata dell'Albo nazionale gestori ambientali con la seguente composizione:
- Dott.ssa Margherita Perretti in qualità di Presidente
- Ing. Vito Nardiello in qualità di Vicepresidente
- Ing. Benedetto Manniello in qualità di componente
- Ing. Leonardo Lovallo in qualità di componente